CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 19 maggio 2022
Cassazione n. 23136/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Lodi il 18 settembre 2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e del coimputato [OSCURATO:PERSONA], non ricorrente, dichiarandoli colpevoli del reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n.4) cod. pen. per essersi impossessati di due anelli in oro bianco con diamanti bianchi e neri sottraendoli dalla vetrina della gioielleria «Arvini» di Lodi, OVE: erano esposti. Con esclusione della recidiva per [OSCURATO:PERSONA],, fatto commesso in Lodi in data 8 novembre 2013. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza impugnata deducendo, con un primo motivo, mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per omesso esame delle doglianze opposte dalla difesa in sede di appello, con particolare riferimento al trattamento sanzionatorio. La difesa aveva dedotto che il tentativo dell'imputata di risarcire il danno alla persona offesa dovesse essere considerato ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche, avendo l'imputata inviato un vaglia di importo pari ad euro 500, incassato dalla persona offesa, peraltro non costituitasi parte civile. Il giudice di appello si è limitato ad affermare che non vi fosse ragione per riconoscere le circostanze attenuanti generiche in relazione alle condanne riportate. Con un secondo motivo/ deduce erronea applicazione dell'art. 625 n.4 cod. pen., considerato che i giudici di merito hanno ravvisato tale aggravante nelle modalità in cui sarebbe stato provocato l'allontanamento dell'addetta alle vendite dalla sala principale dell'esercizio commerciale. La destrezza, secondo i giudici di merito, si sarebbe concretizzata nell'aver provocato la disattenzione della gioielliera, chiedendole di confezionare alcuni prodotti scelti per l'acquisto e costringendola così a recarsi nel retrobottega. La difesa sostiene che, invece, gli autori del furto si sono limitati ad approfittare del momento di distrazione dell'addetta alle vendite, non essendo da loro prevedibile né controllabile l'allontanamento della donna dalla sala principale per impacchettare i beni da loro indicati per l'acquisto. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. Il difensore della ricorrente ha depositato conclusioni scritte datate 19 maggio 20221insistendo per l'annullamento della sentenza impugnata.5. Il secondo motivo di ricorso, logicamente antecedente, è manifestamente infondato. 5.1. Nel dirimere un contrasto interpretativo sorto tra le Sezioni semplici, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha affermato che le ragioni giustificative della previsione dell'aggravante prevista dall'art.625, comma 1, n.4 cod. pen. si fondano sull'esistenza di una particolare abilità dell'agente idonea a neutralizzare le ordinarie difese della persona offesa (Sez. U, n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 27008801). È infatti significativo che l'ipotesi più frequente in cui si verifica questa situazione sia il cosiddetto «borseggio», nel quale l'agente riesce a porre in essere tutte le cautele necessarie per evil:are che la persona offesa si renda conto dí quanto sta avvenendo sulla sua persona o sui suoi accessori (la borsa ecc.). Ma, anche al di fuori dei casi di «borseggio», ciò che caratterizza la destrezza è la circostanza c:he l'agente si avvalga di una sua particolare abilità (Sez. 2, n. 9374 del 18/02/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 26323501; Sez. 4, n. 14992 del 17/02/2009, Scalise, Rv. 24320701) per distrarre la persona offesa, per indurla a prestare attenzione ad altre. circostanze o, in sintesi, per attenuare comunque la sua attenzione difensiva contro gli atti di impossessamento della cosa. Per contro, non è sufficiente che l'agente si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo. 5.2. La Corte territoriale ha ritenuto che l'allontanamento della donna fosse stato provocato dagli imputati, i quali le avevano chiesto di confezionare alcuni oggetti, mentre peraltro il complice della ricorrente si premurava di nascondere con la sua persona la donna mentre questa sottraeva gli anelli dalla vetrina. Tale snodarsi degli eventi è stato ritenuto dai giudici di merito, con motivazione congrua, espressione di particolare abilità degli autori del furto, che hanno nel complesso costruito una situazione tale da consentire loro di accedere rapidamente alla vetrina e consumare il delitto. 5.3. Il susseguirsi degli eventi era stato più analiticarnente descritto dal giudice di primo grado, che aveva sottolineato come la coppia avesse scelto due pezzi di argento, chiedendo poi alla commessa di incartarli. Posto che l'operazione avrebbe richiesto un po' di tempo, la donna aveva invitato i clienti ad andare a prendere un caffè ma gli stessi avevano preferito aspettare in negozio e, mentre la donna si recava ovviamente nel retrobottega per prendere il materiale, [OSCURATO:PERSONA] aveva continuato a parlare con lei e a un certo punto l'aveva informata che lei e l'uomo sarebbero andati a prendere quel caffè, uscendo dal negozio. Dai filmati di videosorveglianza si era potuto appurare che i due clienti avevano compiuto più tentativi per asportare i beni dalla vetrina, mentre l'uomo con il corpo copriva alla vi:sta della titolare della gioielleria la donna, fino a quando quest'ultima, dopo alcuni tentativi infruttuosi, era riuscita a infilare la mano in una fessura della vetrina e ad asportarne d ue anelli. 5.4. Alla luce di questi principi, nel caso di specie si giustifica la ravvisata esistenza, da parte dei giudici di merito, dell'aggravante in esame, individuata dall'avere l'autore del reato creato artatamente una situazione idonea ad agevolare la sottrazione della refurtiva. 6. Il primo motivo di ricorso è infondato. 6.1. La difesa aveva già sottoposto al giudice di primo grado la richiesta di valutazione, ai fini della concessione delle attenuanti ai sensi dell'art.62 bis cod. pen., dell'invio alla persona offesa della somma di euro 500,00 a titolo risarcitorio. E nella sentenza di primo grado erano state spiegate le ragioni, ossia l'incongruità della somma e l'invio dell'importo sei anni dopo il fatto, per le quali il -tribunale non avesse ritenuto di attribuire rilievo attenuante a tale condotta. 6.2. Nell'atto di appello tale motivazione è stata sottoposta a critica riproponendo le medesime argomentazioni già adeguatamente vagliate dal giudice di primo grado, non essendo per tale ragione dovuta specifica motivazione sul punto. Nel caso in esame, la Corte territoriale si è quindi correttamente attenuta al principio interpretativo in base al quale il giudice di appello, a seguito della riforma dell'art.581 cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, può dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione quando i motivi difettino di specificità, ovvero quando non siano affatto argomentati o non affrontino la motivazione spesa nella sentenza impugnata (Sez. 4, n.36533 del 15/09/2021, Oddo, Rv. 281978 - 01). 7. Conclusivamente, il ricorso deve ritenersi infondato e va rigettato; segue a norma dell'art.616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna