CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 gennaio 2026
Cassazione n. 05557/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 056AAZ1) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Venezia, in sede di rinvio, ha ribadito la parziale riforma della sentenza di primo grado, rigettando la richiesta difensiva di sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità o con la pena pecuniaria. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Le censure proposte, in punto di trattamento sanzionatorio, non sono consentite in sede di legittimità in quanto costituenti una pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Rv. 243838 - 01). Contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca ampia e appropriata motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, con particolare riguardo al diniego della richiesta di sostituzione della irrogata pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità, rimanendo immune da vizi logico-giuridici. I giudici di merito hanno motivatamente ritenuto che le prescrizioni della pena sostitutiva non sarebbero state adempiute dal condannato, trattandosi di soggetto gravato da plurimi precedenti penali, anche recenti, ritenuti indicativi di una spiccata indole delinquenziale. Si tratta di una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, come tale insindacabile in cassazione. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 gennaio 2026 [OSCURATO:PERSONA] liere estensore