CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 gennaio 2024
Cassazione n. 07279/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdZW=SU2I~ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Con sentenza del 5 aprile 2023, la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza del 22 marzo 2022 del Tribunale di Nola resa in esito a giudizio abbreviato, in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] è 'stato condannato alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 11.566,00 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. L'imputato ha presentato ricorso personalmente, tramite il quale sono stati rilevati la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla fattispecie contestata, nonché alla mancata riqualificazione della stessa nell'ipotesi più lieve di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile in quanto proposto personalmente e non da difensore abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori ai sensi dell'art. 613 comma 1 cod. proc. pen. così come modificato dalla I. 23 giugno 2017, n. 103. La legge 23 giugno 2017, n. 103 ha modificato l'art. 613, comma 1 cod. proc. pen., stabilendo che tanto l'atto di ricorso quanto le memorie e i motivi nuovi debbono essere sottoscritti, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione, e che è stato altresì affermato che la regola così introdotta si applica indistintamente a tutti i ricorsi proposti successivamente - come in specie - all'entrata in vigore della novella (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010). Al riguardo, deve considerarsi irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, come è avvenuto in specie, ove nell'atto è stata apposta l'autentica dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] (Sez. 3, n. 11126 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Marrazzo, Rv. 281475). Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. P.Q.M. í)- Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 gennaio 2024 Il Consigliere estensor