CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 ottobre 2025
Cassazione n. 32968/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 21941-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 659/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 10/02/2021 R.G.N. 1304/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/10/2025 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] lavoro privato -tempo determinato R.G.N.21941/2021 Cron. Rep. Ud22/10/2025 Fatti di causa 1. [OSCURATO:PERSONA] ha citato in giudizio la RAI –[OSCURATO:PERSONA] spa -dinanzi al Tribunale di Napoli ed ha premesso: che con sentenza n. 10025/2006, divenuta irrevocabile, il medesimo tribunale aveva accertato la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data dal 28.12.1995, ordinato all’azienda di riammettere in servizio il lavoratore con inquadramento nella qualifica di operatore di ripresa, IV livello, classe 5, del c.c.n.l. dipendenti RAI del 9.5.1990 e condannato la società al pagamento delle differenze retributive a far data dal 3.4.2004; che la RAI ha ottemperato all’ordine di riammissione in servizio con decorrenza dal 6.4.2006 ma con un inquadramento ed un calcolo di anzianità non corretti; ha quindi chiesto di accertare il suo diritto all’inquadramento nel terzo, o in subordine nel quarto, livello del c.c.n.l. RAI a decorrere dal 6.4.2006 e di condannare la società al pagamento delle differenze retributive connesse al corretto calcolo degli scatti di anzianità ragguagliati ad una anzianità decorrente dal 28.12.1995. 2. Il tribunale (sentenza n. 8189/2016) ha rigettato la domanda e la Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 659/2021, ha respinto l’appellodi [OSCURATO:PERSONA]. 3. Quest’ultimo ricorre percassazione formulando tre motivi di impugnazione, illustrati da successiva memoria. La RAI resiste con controricorso. 4. All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione del giudicato relativo al riconoscimento del diritto del lavoratore (an debeatur), per avere la sentenza impugnata modificato lo stesso facendo regredire il Testa dal livello IV riconosciutogli alla data del 28.12.1995, al livello V del c.c.n.l. RAI del 1990 applicabile ratione temporis. 2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro, per avere i giudici di merito escluso dal calcolo della progressione di carriera i giorni non lavorati negli intervalli tra un contratto a termine e l’altro, fino al passaggio in giudicato della sentenza che ha dichiarato nulli i contratti e riconosciuto un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far data dal 28.12.1995, con evidente disparità di trattamento rispetto ai lavoratori assunti a tempo indeterminato. 3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per non avere la Corte territoriale considerato che il livello IV era già stato riconosciuto come diritto del lavoratore a partire dal 28.12.1995. 4. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché non si confronta con la ratio decidendidella sentenza impugnata. 4.1. Quest’ultima ha premesso che, al momento di ripristino del rapporto di lavoro avvenuto nel 2006, in esecuzione della sentenza del tribunale n. 11025/2006, il contratto collettivo RAI del 1990 non era più in vigore ed era stato sostituito prima dal c.c.n.l. dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], in vigore dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], che aveva modificato la classificazione del personale in soli livelli di retribuzione, e poi dal c.c.n.l. del 2004. In base ai contratti collettivi stipulati dal 2000 in poi, il profilo di “operatore di ripresa di IV livello, classe 5, del c.c.n.l. del 1990” era corrispondente a quello attribuito al Testa nel 2006 di “operatore di ripresa V livello del c.c.n.l. del 2004”. Non solo, la contrattazione del 2000 aveva anche abolito la progressione automatica di carriera fondata sul mero decorso del tempo, che il Testa invocava in base al c.c.n.l. del 1990. 4.2. Il motivo di ricorso in esame denuncia la violazione del giudicato senza in alcun modo confrontarsi con la ratio decidendi che sorregge la sentenza impugnata e che dà conto, in maniera esaustiva, della conformità al giudicato dell’inquadramento del lavoratore nel livello esattamente corrispondente a quello riconosciutogli nel precedente giudizio, sebbene diversamente denominato in ragione del nuovo regime contrattuale applicabile. 4.3. D’altra parte, l’efficacia del giudicato esterno, che il ricorrente invoca, non può determinare l’applicazione, al rapporto di lavoro ripristinato per effetto di detto giudicato, di un contratto collettivo non più in vigore. A tal fine, è utile richiamare i principi affermati da questa Corte secondo cui, in ordine ai rapporti giuridici di durata e alle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, sui quali il giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro, l'autorità del giudicato impedisce il riesame e la deduzione di questioni tendenti ad una nuova decisione di quelle già risolte con provvedimento definitivo, il quale pertanto esplica la propria efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, con l'unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento (v. Cass.n. 16959 del 2003; Cass. n. 15493 del 2015; Cass. n. 20765 del 2018). La successione dei contratti collettivi, per effetto della scadenza del precedente e del rinnovo ad opera delle parti sociali, costituisce sopravvenienza idonea a modificare il regolamento del rapporto di lavoro. 5. Il secondo motivo di ricorso è infondato. 5.1. Costituisce punto di arrivo pacifico nella costruzione dogmatica del lavoro a tempo determinato, nel regime anteriore alla legge 183 del 2010 (v. Cass. n. 8903 del 2007; Cass. n. 7979 del 2008), il diritto del lavoratore, che cessa l'esecuzione delle prestazioni alla scadenza del termine poi dichiarato illegittimo, al risarcimento del danno subito a causa dell'impossibilità della prestazione derivante dall'ingiustificato rifiuto del datore di lavoro di riceverla, danno in linea generale corrispondente alla misura della retribuzione persa, ferma la necessità di costituzione in mora del datore di lavoro. Dopo l’entrata in vigore della legge n. 183 del 2010, si è affermata la natura risarcitoria della indennità forfettizzata che copre il periodo dalla scadenza del termine fino alla sentenza che accerta la nullità di esso e dichiara la conversione del rapporto. A partire dalla sentenza con cui il giudice, rilevato il vizio della pattuizione del termine, converte il contratto di lavoro che prevedeva una scadenza in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, il datore di lavoro è indefettibilmente obbligato a riammettere in servizio il lavoratore e a corrispondergli, in ogni caso, le retribuzioni dovute, anche in ipotesi di mancata riammissione effettiva (v. Corte Cost., sentenza n. 303 del 2011). 5.2. Sulla questione attinente al rilievo dei periodi non lavorati, già nel diverso regime regolato dalla legge n. 230 del 1962, le Sezioni unite di questa Corte, con la sentenza n. 2334 del 1991, avevano statuito che, nel caso di trasformazione, in unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di più contratti a termine succedutisi fra le stesse parti, per effetto dell'illegittimità dell'apposizione del termine, o comunque dell'elusione delle disposizioni imperative della legge 18 aprile 1962 n. 230, gli "intervalli non lavorati" fra l'uno e l'altro rapporto, in difetto di un obbligo del lavoratore di continuare ad effettuare la propria prestazione o di tenersi disponibile per effettuarla, non implicano diritto alla retribuzione, in carenza di una deroga al principio generale secondo cui tale retribuzione postula la prestazione lavorativa, e nemmeno sono computabili come periodi di servizio, al fine del calcolo dell'indennità di anzianità, considerato che la suddetta riunificazione in un solo rapporto, operando "ex post", non tocca la mancanza di un effettivo servizio negli spazi temporali fra contratti a tempo determinato. In relazione ai “periodi lavorati", le Sezioni unite del 1991 precisarono che l'unificazione del rapporto di lavoro "comporta […] un ricalcolo delle spettanze per i periodi lavorati una volta considerati inseriti nell'unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con conseguente applicazione degli istituti propri di questo quali, ad esempio, gli aumenti di anzianità, la misura del periodo di comporto, la misura del periodo di preavviso, e determina comunque sicuri vantaggi per il lavoratore .... quali l'acquisizione della corrispondente anzianità, quanto meno per sommatoria dei periodi lavorati". 5.2. L’assetto dato dalle Sezioni unite del 1991 non è stato minimamente scalfito dallo ius superveniens costituito dalla legge 183 del 2010 e, difatti, la giurisprudenza che si è pronunciata su fattispecie regolate dalla legge del 2010 ha evidenziato che l'indennizzo onnicomprensivo copre soltanto il danno derivante dall'allontanamento dal lavoro e quindi il danno subìto peril "non lavoro" nel periodo o nei periodi "non lavorati" e che, al contrario, i "periodi lavorati" danno diritto alla retribuzione e sono rilevanti ai fini della maturazione degli scatti di anzianità e, quindi, ai fini della ricostruzione della carriera, una volta unificati i diversi rapporti a tempo determinato in un unico rapporto a tempo determinato (v. Cass. n. 262 del 2015 e precedenti ivi citati). Le sentenze più recenti hanno ribadito che, in caso di illegittima reiterazione dicontratti a tempo determinato con conversione in unico rapporto a tempo indeterminato, l'indennità prevista dall'art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010, come autenticamente interpretato dalla legge n. 92 del 2012, è esaustiva di tutti i danni, retributivi e contributivi, subiti dal lavoratore nei periodi, ripetuti, di allontanamento dal lavoro per effetto della indebita frammentazione del rapporto, mentre, con riferimento ai “periodi lavorati”, il lavoratore ha diritto ad essere regolarmente retribuito ed al computo unitario di tali periodi ai fini dellaanzianità di servizio e della maturazione degliscatti di anzianità (v. Cass. n. 17248 del 2018). 5.3. La Corte d’appello si è rigorosamente attenuta ai principi di diritto richiamati, negando il riconoscimento degli aumenti periodici di anzianità per gli intervalli non lavorati anteriori alla sentenza che ha dichiarato la nullità del termine, e ciò porta a respingere la censura di violazione di legge come formulata. 6. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile per la disciplina della cd. doppia conforme di cui all’art. 348 ter c.p.c., ora sostituito dall’art. 360, comma 4, c.p.c., non avendo il ricorrente neanche allegato la diversità delle ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello (Cass. n. 26774 del 2016; Cass. n. 5528 del 2014). Il motivo è inammissibile anche perché il vizio prospettato attiene alla qualificazione e valutazione giuridica di fatti e quindi concerne parti della motivazione in diritto e non l'omesso esame di fatti, intesi in senso storico fenomenico, come richiesto dal vigente art. 360, n. 5, c.p.c. (v. sul punto Cass., Sez. U., n. 8053 e n. 8054 del 2014). 7. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto. 8. La regolazione delle spese del giudizio di legittimità segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo. 9. Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. S.U. n. 4315 del 2020). P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 4.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per