Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 febbraio 2023

Cassazione n. 37227/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'ar. 385 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità: in particolare i motivi, intrinsecamente generici, attinenti alla eccessività della pena, determinata in anni uno e mesi sei di reclusione, non • si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata che ha spiegato le ragioni del discostamento dal minimo edittale valorizzando le concrete circostanze del fatto poiché l'imputato si era allontanato dal domicilio ove era ristretto non solo per acquistare droga ma aveva commesso ulteriori reati (rapine) per procurarsi il denaro necessario.

La pena così determinata risulta, secondo la motivazione, del tutto proporzionata alla gravità del fatto e costituisce il risultato del bilanciamento delle pur applicate circostanze attenuanti generiche con la recidiva.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA] elatore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'ar. 385 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità: in particolare i motivi, intrinsecamente generici, attinenti alla eccessività della pena, determinata in anni uno e mesi sei di reclusione, non • si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata che ha spiegato le ragioni del discostamento dal minimo edittale valorizzando le concrete circostanze del fatto poiché l'imputato si era allontanato dal domicilio ove era ristretto non solo per acquistare droga ma aveva commesso ulteriori reati (rapine) per procurarsi il denaro necessario. La pena così determinata risulta, secondo la motivazione, del tutto proporzionata alla gravità del fatto e costituisce il risultato del bilanciamento delle pur applicate circostanze attenuanti generiche con la recidiva. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA] elatore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 37227/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris