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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 gennaio 2023

Cassazione n. 08894/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 35624/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], n. 41, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], n. 39/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la SENTENZA n. 558/2018 d ella CORTE D'APPELLO di ROMA , pubblicatail 07/06/2018 , R.G.N. 210/2014; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che

1. [OSCURATO:PERSONA], premesso di avere lavorato alle dipendenze dell’[OSCURATO:PERSONA] per il Turismo dal maggio 2001 con inquadramento nella categoria di quadro e mansioni di direttore dell’ufficio di Roma in forza di contratto a tempo determinato più volte prorogato, di non avere percepito quanto spettante a titolo di 13^ , 14^ mensilità e tfr, dedotta inoltre l’illegittima apposizione del termine, ha chiesto la condanna dell’Ente convenuto al pagamento per i titoli richiamati, delle differenze retributive come in ricorso quantificate, l’accertamento della natura subordinata a tempo indeterminato del contratto di lavoro, l’applicabilità del c.c.n.l. addetti ad aziende di viaggio e turismo e la condanna al risarcimento del danno in misura pari a dodici mensilità, con ordine di ripristino del rapporto di lavoro;

2. il giudice di primo grado ha respinto la domanda con statuizione confermata dalla Corte di appello di Roma la quale, premesso che la [OSCURATO:PERSONA], cittadina croata, era stata assunta in Croazia a seguito di un concorso pubblico, ha ritenuto, in sintesi, che il rapportofosse regolato dalla legge voluta dalle parti al momento della stipula del contratto, da identificarsi con la legge croata, alle cui disposizioni aveva fatto correttamente riferimento l’Ente datore di lavoro; ha quindi affermato che nello specifico la legge croata non trovava limitazioni alla sua applicabilità nei principi di ordine pubblico in quanto gli istituti oggetto della pretesa azionata erano previsti dalla contrattazione collettiva e non rientravano nella normativa inderogabile di ordine pubblico;

3. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo; la parte intimata ha resistito con controricorso;

4. entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1. cod. proc. civ.; Considerato che

1. con l’unico motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 6, commi 1 e 2, legge n. 975/1984 di ratifica della Convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali in relazione all’art.2120 cod. civ. e al d.p.r. n. 1070/1960, dolendosi in sintesi della ritenuta inapplicabilità al rapporto in oggetto delle norme imperative in tema di trattamento di fine rapporto e 13^ mensilità della legislazione giuslavoristica italiana;

2. il motivo di ricorso è infondato;

2.1. in via preliminare occorre darsi atto del giudicato interno implicito formatosi sulla sussistenza della giurisdizione del giudice italiano sulla presente controversia (v. tra le altre, Cass. n. 7454/2020, Cass n. 13750/2019);

2.2. nel merito, quanto alle uniche due questioni devolute con il ricorsoper cassazione, attinenti all’applicabilità della legge italiana in relazione alle spettanze reclamate a titolo di tfr e di 13^ mensilità, al fine del corretto inquadramento della questione occorre muovere dalla considerazione che nella giurisprudenza di questa Corteè stata da tempo abbandonata la tesi dell'"immunità diffusa" ed accolto invece, il principio della “immunità ristretta o relativa".

In particolare è stato ritenuto che in tema di rapporti di lavoro alle dipendenze di Stati esteri, l'esenzione dello Stato straniero dalla giurisdizione nazionale viene meno non solo nel caso di controversie relative a rapporti lavorativi aventi per oggetto l'esecuzione di attività meramente ausiliarie delle funzioni istituzionali del datore di lavoro convenuto, ma anche nel caso in cui il dipendente richieda al giudice italiano una decisione che, attenendo ad aspetti soltanto patrimoniali, sia inidonea ad incidere o ad interferire sulle funzioni dello Stato sovrano. (vedi, per tutte: Cass. Sez.

Un n. 118/2007 e Cass.

S ez.

U n. n. 8923 / 2011); è stato in particolare precisato che il giudice italiano difetta di giurisdizione – e quindi è inapplicabile il diritto nazionale – in riferimento alle domande giudiziali pur di carattere meramente retributivo proposte da dipendenti di ente di diritto pubblico, attraverso i quali lo Stato estero persegue lo scopo dello sviluppo in Italia della conoscenza della lingua e della cultura nazionale quando si tratti di mansioni svolte che non siano estranee per la loro natura ai fini istituzionali dell'ente; ciò in quanto la domanda giudiziale, pur limitata a pretese a contenuto patrimoniale, implica pur sempre una valutazione del comportamento datoriale incidente sulle sue finalità pubblicistiche(Cass. Sez.

Un. n. 12704/1998)

2.3. tali indicazioni orientano in relazione alla presente controversia risultando a tal fine rilevante che, per come pacifico, la odierna ricorrente è stata assunta in Croazia a seguito di concorso pubblico regolato dalla normativa croata e che le parti avevano indicato la legge croata come la disciplina regolatrice de l rapporto di lavoro; lo svolgimento in Italia del rapporto di lavoro si configura quale frutto di un provvedimento di distacco adottato dall’ente datore di lavoro, ma tanto non può consentire la regolazione del rapporto sulla base di norme che, per espressa volontà delle parti, sono escluse dalla regolamentazione del rapporto medesimo;

2.4. né in relazione agli istituti di origine legale, tfr e 13^ mensilità, unici in controversia in questa sede, può porsi una questione di violazione dell’ordine pubblico per la dirimente considerazione che parte ricorrente non ha allegato prima ancora che dimostratoche gli istituti in oggetto non avessero disciplina e tutela nel proprio ordinamento e che non fossero previsti nella legge di applicazione del rapporto pacificamente prevista tra le parti;

2.5. le considerazioni che precedono, per il loro carattere dirimente, assorbono l’ulteriore rilievo in base al quale ai fini dell’applicabilità del comma 1 dell’art. 6 della Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali del 19 giugno 1980 (ratificata e resa esecutiva nello Stato italiano con la legge n. 975/1984 ) il concetto di ordine pubblico viene identificato nei principi fondamentali della Costituzione e delle regole che tutelano i diritti fondamentali dell’uomo, la cui lesion e può stravolgere le regole della nostra società; in questa prospettiva è stato condivisibilmente affermato che non contrasta con l'ordine pubblico un contratto individuale di lavoro che debba essere eseguito all'estero e che - avendo le parti dichiarato a pplicabile la legge straniera - escluda il trattamento di fine rapporto (Cass. n. 9067/2013);

3. al rigetto del ricorso segue il regolamento secondo soccombenza delle spese di lite;

4. sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso .

C ondanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 4.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 35624/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], n. 41, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], n. 39/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la SENTENZA n. 558/2018 d ella CORTE D'APPELLO di ROMA , pubblicatail 07/06/2018 , R.G.N. 210/2014; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. [OSCURATO:PERSONA], premesso di avere lavorato alle dipendenze dell’[OSCURATO:PERSONA] per il Turismo dal maggio 2001 con inquadramento nella categoria di quadro e mansioni di direttore dell’ufficio di Roma in forza di contratto a tempo determinato più volte prorogato, di non avere percepito quanto spettante a titolo di 13^ , 14^ mensilità e tfr, dedotta inoltre l’illegittima apposizione del termine, ha chiesto la condanna dell’Ente convenuto al pagamento per i titoli richiamati, delle differenze retributive come in ricorso quantificate, l’accertamento della natura subordinata a tempo indeterminato del contratto di lavoro, l’applicabilità del c.c.n.l. addetti ad aziende di viaggio e turismo e la condanna al risarcimento del danno in misura pari a dodici mensilità, con ordine di ripristino del rapporto di lavoro; 2. il giudice di primo grado ha respinto la domanda con statuizione confermata dalla Corte di appello di Roma la quale, premesso che la [OSCURATO:PERSONA], cittadina croata, era stata assunta in Croazia a seguito di un concorso pubblico, ha ritenuto, in sintesi, che il rapportofosse regolato dalla legge voluta dalle parti al momento della stipula del contratto, da identificarsi con la legge croata, alle cui disposizioni aveva fatto correttamente riferimento l’Ente datore di lavoro; ha quindi affermato che nello specifico la legge croata non trovava limitazioni alla sua applicabilità nei principi di ordine pubblico in quanto gli istituti oggetto della pretesa azionata erano previsti dalla contrattazione collettiva e non rientravano nella normativa inderogabile di ordine pubblico; 3. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo; la parte intimata ha resistito con controricorso; 4. entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1. cod. proc. civ.; Considerato che 1. con l’unico motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 6, commi 1 e 2, legge n. 975/1984 di ratifica della Convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali in relazione all’art.2120 cod. civ. e al d.p.r. n. 1070/1960, dolendosi in sintesi della ritenuta inapplicabilità al rapporto in oggetto delle norme imperative in tema di trattamento di fine rapporto e 13^ mensilità della legislazione giuslavoristica italiana; 2. il motivo di ricorso è infondato; 2.1. in via preliminare occorre darsi atto del giudicato interno implicito formatosi sulla sussistenza della giurisdizione del giudice italiano sulla presente controversia (v. tra le altre, Cass. n. 7454/2020, Cass n. 13750/2019); 2.2. nel merito, quanto alle uniche due questioni devolute con il ricorsoper cassazione, attinenti all’applicabilità della legge italiana in relazione alle spettanze reclamate a titolo di tfr e di 13^ mensilità, al fine del corretto inquadramento della questione occorre muovere dalla considerazione che nella giurisprudenza di questa Corteè stata da tempo abbandonata la tesi dell'"immunità diffusa" ed accolto invece, il principio della “immunità ristretta o relativa". In particolare è stato ritenuto che in tema di rapporti di lavoro alle dipendenze di Stati esteri, l'esenzione dello Stato straniero dalla giurisdizione nazionale viene meno non solo nel caso di controversie relative a rapporti lavorativi aventi per oggetto l'esecuzione di attività meramente ausiliarie delle funzioni istituzionali del datore di lavoro convenuto, ma anche nel caso in cui il dipendente richieda al giudice italiano una decisione che, attenendo ad aspetti soltanto patrimoniali, sia inidonea ad incidere o ad interferire sulle funzioni dello Stato sovrano. (vedi, per tutte: Cass. Sez. Un n. 118/2007 e Cass. S ez. U n. n. 8923 / 2011); è stato in particolare precisato che il giudice italiano difetta di giurisdizione – e quindi è inapplicabile il diritto nazionale – in riferimento alle domande giudiziali pur di carattere meramente retributivo proposte da dipendenti di ente di diritto pubblico, attraverso i quali lo Stato estero persegue lo scopo dello sviluppo in Italia della conoscenza della lingua e della cultura nazionale quando si tratti di mansioni svolte che non siano estranee per la loro natura ai fini istituzionali dell'ente; ciò in quanto la domanda giudiziale, pur limitata a pretese a contenuto patrimoniale, implica pur sempre una valutazione del comportamento datoriale incidente sulle sue finalità pubblicistiche(Cass. Sez. Un. n. 12704/1998) 2.3. tali indicazioni orientano in relazione alla presente controversia risultando a tal fine rilevante che, per come pacifico, la odierna ricorrente è stata assunta in Croazia a seguito di concorso pubblico regolato dalla normativa croata e che le parti avevano indicato la legge croata come la disciplina regolatrice de l rapporto di lavoro; lo svolgimento in Italia del rapporto di lavoro si configura quale frutto di un provvedimento di distacco adottato dall’ente datore di lavoro, ma tanto non può consentire la regolazione del rapporto sulla base di norme che, per espressa volontà delle parti, sono escluse dalla regolamentazione del rapporto medesimo; 2.4. né in relazione agli istituti di origine legale, tfr e 13^ mensilità, unici in controversia in questa sede, può porsi una questione di violazione dell’ordine pubblico per la dirimente considerazione che parte ricorrente non ha allegato prima ancora che dimostratoche gli istituti in oggetto non avessero disciplina e tutela nel proprio ordinamento e che non fossero previsti nella legge di applicazione del rapporto pacificamente prevista tra le parti; 2.5. le considerazioni che precedono, per il loro carattere dirimente, assorbono l’ulteriore rilievo in base al quale ai fini dell’applicabilità del comma 1 dell’art. 6 della Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali del 19 giugno 1980 (ratificata e resa esecutiva nello Stato italiano con la legge n. 975/1984 ) il concetto di ordine pubblico viene identificato nei principi fondamentali della Costituzione e delle regole che tutelano i diritti fondamentali dell’uomo, la cui lesion e può stravolgere le regole della nostra società; in questa prospettiva è stato condivisibilmente affermato che non contrasta con l'ordine pubblico un contratto individuale di lavoro che debba essere eseguito all'estero e che - avendo le parti dichiarato a pplicabile la legge straniera - escluda il trattamento di fine rapporto (Cass. n. 9067/2013); 3. al rigetto del ricorso segue il regolamento secondo soccombenza delle spese di lite; 4. sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso . C ondanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 4.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto p
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