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CassazionedecretoSezione L

Cassazione n. 17373/2024

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uente DECRETO sul ricorso principale iscritto al n. 8888/2023 R.G. proposto da: I.N.P.S., domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) anche nella qualità di procuratore speciale della [OSCURATO:SOCIETA]., contro [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) nonché sul ricorso incidentale proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.3833/2022 depositata il 18/10/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che le parti abbiano chiesto la decisione deiricorsi; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ i ricorsi dev ono intendersi rinunciat i e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate in ragione della reciproca soccombenza; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso principale iscritto al n. 8888/2023 R.G. proposto da: I.N.P.S., domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) anche nella qualità di procuratore speciale della [OSCURATO:SOCIETA]., contro [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) nonché sul ricorso incidentale proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.3833/2022 depositata il 18/10/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che le parti abbiano chiesto la decisione deiricorsi; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ i ricorsi dev ono intendersi rinunciat i e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate in ragione della reciproca soccombenza; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimen
Decreto Cassazione n. 17373/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris