Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/1988
ECLI:EU:C:1988:466
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61985CJ0273_IT
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
Decisione relativa alle spese
[OSCURATO:PERSONA] cause riunite 273/85 e 107/86,
[OSCURATO:PERSONA], con sede sociale in Tokyo, Giappone,
[OSCURATO:PERSONA] ( UK ) [OSCURATO:PERSONA], con sede sociale in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e
[OSCURATO:PERSONA] GmbH, con sede sociale in Kelsterbach, Repubblica federale di Germania,
tutte con l' avv . [OSCURATO:PERSONA], del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' avv . [OSCURATO:PERSONA], 13, boulevard [OSCURATO:PERSONA],
e
[OSCURATO:PERSONA], con sede sociale in Tokyo, Giappone, con l' avv . [OSCURATO:PERSONA], del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv . [OSCURATO:PERSONA], 13, boulevard [OSCURATO:PERSONA],
ricorrenti,
contro
Consiglio delle Comunità europee, rappresentato dal sig . H.J . Lambers, direttore presso il servizio giuridico, e dal sig . E.H . Stein, consigliere giuridico, in qualità di agenti, assistiti dal sig . F . Jacobs, QC, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . J . Kaeser, direttore del servizio giuridico della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad-Adenauer,
convenuto,
sostenuto dalla
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dal proprio consigliere giuridico J . [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . G . Kremlis, membro del suo servizio giuridico, edificio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],
e per la causa 273/85, dal
Committee of [OSCURATO:PERSONA] ( Cetma ), rappresentato dall' avv . D . Ehle, del foro di Colonia, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti E . Arendt e G . Harles, 4, avenue Marie-Thérèse,
intervenienti,
causa avente ad oggetto :
- l' annullamento del regolamento del Consiglio 19 giugno 1985, n . 1698, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di macchine per scrivere elettroniche originarie del Giappone ( GU L 163, pag . 1 ), integralmente o almeno nella parte in cui si applica alle ricorrenti ( causa 273/85 );
- l' annullamento del regolamento del Consiglio 20 gennaio 1986, n . 113, che modifica il regolamento del Consiglio 19 giugno 1985, n . 1698, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di macchine da scrivere elettroniche originarie del Giappone ( GU L 17, pag . 1 ), integralmente o almeno nella parte in cui si applica alla ricorrente ( causa 107/86 ),
LA CORTE ( quinta sezione ),
composta dai signori G . Bosco, presidente di sezione, J.C . Moitinho de Almeida, U . Everling, Y . Galmot e R . Joliet, giudici,
avvocato generale : [OSCURATO:PERSONA]
cancelliere : B . Pastor, amministratore
vista la relazione d' udienza ed in seguito alla trattazione orale del 22 settembre 1987,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza dell' 8 marzo 1988,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 6 settembre 1985 ( causa 273/85 ), la società [OSCURATO:PERSONA], con sede in Tokyo, e le sue affiliate europee [OSCURATO:PERSONA] ( UK ) Ltd e [OSCURATO:PERSONA] GmbH hanno proposto, a norma dell' art . 173, 2° comma, del Trattato CEE, un ricorso mirante all' annullamento del regolamento del Consiglio 19 giugno 1985, n . 1698, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di macchine da scrivere elettroniche originarie del Giappone ( GU L 163, pag . 1 ), integralmente o almeno in quanto si applica alle ricorrenti . In subordine le ricorrenti chiedono alla Corte di annullare gli artt . 1 e 2 di detto regolamento ed in ulteriore subordine d' annullarne l' art . 1, in quanto impone un dazio antidumping definitivo del 21% sulle macchine da scrivere elettroniche originarie del Giappone vendute ed esportate nella Comunità dalle ricorrenti o, perlomeno, l' art . 2, in quanto dispone l' incameramento definitivo degli importi garantiti dal dazio provvisorio anteriormente istituito su dette macchine .
2 [OSCURATO:PERSONA] è un' impresa che fabbrica dal 1981 macchine da scrivere elettroniche ( in prosieguo : "MSE ") e che le vende o all' estero, in particolare nella Comunità europea tramite le sue affiliate [OSCURATO:PERSONA] ( UK ) Ltd, avente sede nel [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] GmbH, avente sede nella Repubblica federale di Germania, oppure, sebbene in quantità molto ridotte, nel Giappone tramite un distributore affiliato, la [OSCURATO:PERSONA] . Nel 1984, assieme ad altri produttori giapponesi, essa ha costituito oggetto di una denuncia presentata alla [OSCURATO:PERSONA] da un' associazione di fabbricanti europei, il Committee of [OSCURATO:PERSONA] ( in prosieguo : "Cetma "), che le faceva carico di vendere i propri prodotti nella Comunità a prezzi di dumping .
3 Il procedimento antidumping instaurato dalla [OSCURATO:PERSONA] in virtù del regolamento del Consiglio 23 luglio 1984, n . 2176, relativo alla difesa contro le importazioni che costituiscono oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità europea ( GU 201, pag . 1 ) ha condotto anzitutto ad imporre alla [OSCURATO:PERSONA] un dazio antidumping provvisorio del 26,6 %. Il Consiglio, su proposta della [OSCURATO:PERSONA], ha poi fissato il dazio antidumping definitivo al 21% con il regolamento n . 1698/85, avverso il quale la [OSCURATO:PERSONA] e le sue affiliate europee hanno promosso il presente ricorso .
4 Con istanza depositata lo stesso giorno dell' atto introduttivo, le ricorrenti hanno chiesto in via urgente la sospensione dell' applicazione nei loro confronti del regolamento n . 1698/85 finché la Corte non si fosse pronunciata sul ricorso . La domanda di provvedimento urgente è stata respinta con ordinanza del presidente della Corte 18 ottobre 1985 che ha riservato le spese .
5 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 6 maggio 1987 ( causa 107/86 ), la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, a norma dell' art . 173, 2° comma, del trattato CEE, un ricorso mirante all' annullamento del regolamento del Consiglio 20 gennaio 1986, n . 113, che modifica il regolamento del Consiglio 19 giugno 1985, n . 1698, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di macchine da scrivere elettroniche originarie del Giappone ( GU L 17, pag . 2 ), in quanto si applica alla ricorrente .
6 Con ordinanza 11 marzo 1987 le cause 273/85 e 107/86 sono state riunite ai fini della procedura e della sentenza .
7 [OSCURATO:PERSONA] e il Cetma sono stati ammessi ad intervenire nelle due cause a sostegno del convenuto .
8 Per una più ampia illustrazione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento e dei mezzi e degli argomenti delle parti si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono riportati in seguito solo nei limiti necessari alla comprensione del ragionamento della Corte .
9 A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti ( in prosieguo indicate con il nome collettivo di [OSCURATO:PERSONA] ) hanno dedotto i seguenti sette mezzi :
- computo illegittimo ed erroneo del valore normale;
- computo erroneo del prezzo all' esportazione;
- errori nel confronto tra il valore normale ed il prezzo all' esportazione;
- errori nella determinazione del danno subito dall' industria comunitaria;
- imposizione di dazi antidumping definitivi a un livello eccessivamente alto;
- invalidità dell' incameramento definitivo dei dazi provvisori;
- irregolarità di procedura .
Sul mezzo tratto dal computo illegittimo ed erroneo del valore normale
10 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il modo con il quale sono stati determinati i prezzi del mercato interno per calcolare il valore normale dei suoi prodotti è illegittimo ed erroneo, in quanto i prezzi giapponesi non sono prezzi comparabili ai sensi del regolamento n . 2176/84, in quanto le istituzioni hanno assunto come base, per calcolare il valore normale dei modelli venduti in Giappone, i prezzi del distributore affiliato della [OSCURATO:PERSONA] ed in quanto il margine di profitto usato per costruire il valore normale dei modelli non venduti in Giappone è stato ottenuto sottostimando sistematicamente i costi .
11 Quanto al primo punto, se è vero che, per motivi che in particolare si ricollegano alle peculiarità della scrittura giapponese, le macchine da scrivere non sono utilizzate in Giappone nei rapporti commerciali interni e vi sono quindi vendute in quantità molto ridotte rispetto a quelle smerciate nella Comunità, tuttavia esiste in Giappone, come risulta dagli atti di causa, un mercato delle MSE che verte su alcune decine di migliaia di macchine ogni anno e che è caratterizzato da una situazione di concorrenza relativamente vivace come dimostra, tra l' altro, la presenza di produttori stranieri . Così stando le cose, nulla impedisce di ritenere che i prezzi ricavati sul mercato giapponese siano comparabili con i prezzi praticati sul mercato comunitario .
12 Quanto alla critica mossa alle istituzioni di aver calcolato il valore normale in base ai prezzi di rivendita del distributore affiliato della [OSCURATO:PERSONA] in Giappone, si deve osservare che, come risulta dagli atti, la [OSCURATO:PERSONA] vende i suoi prodotti sul mercato interno tramite una società di distribuzione che controlla economicamente ed alla quale essa affida compiti che spettano normalmente ad un settore di vendita inserito nell' organizzazione di un produttore .
13 La suddivisione delle attività di produzione e di quelle di vendita all' interno di un gruppo formato da società giuridicamente distinte non può sminuire per nulla il fatto che si tratta di un' entità economica unica, la quale esercita in questo modo attività svolte in altri casi da un' entità che è unica anche sotto il profilo giuridico .
14 Tenuto conto di queste constatazioni, si deve ritenere che la presa in considerazione dei prezzi del distributore affiliato consenta di evitare che costi chiaramente inclusi nel prezzo di un prodotto allorché la vendita viene effettuata da un settore di vendita inserito nell' organizzazione del produttore ne esulino quando la stessa attività di vendita viene svolta da una società giuridicamente distinta, pure se economicamente controllata dal produttore .
15 [OSCURATO:PERSONA] sostiene poi che le istituzioni hanno costruito erroneamente il valore normale "come se le vendite si fossero svolte sul mercato interno", invece di fissare le spese da includere in questo valore in funzione dell' esportazione del prodotto, e che il margine di profitto usato per costruire il valore normale è stato ottenuto sottostimando sistematicamente i costi .
16 Quanto al primo argomento, è opportuno ricordare che, secondo l' economia del regolamento n . 2176/84, la costruzione del valore normale mira a determinare il prezzo a cui un prodotto sarebbe venduto se fosse posto in vendita nel suo paese d' origine o di esportazione . Di conseguenza, sono le spese relative alle vendite sul mercato interno che vanno prese in considerazione .
17 Per quel che riguarda il calcolo del margine di profitto, si deve constatare che, contrariamente a quanto pensa la [OSCURATO:PERSONA], le istituzioni non erano tenute a scegliere come "equo margine di profitto" ai sensi dell' art . 2, n . 3, lett . b ), punto ii ), del regolamento n . 2176/84 il margine di profitto del produttore ( [OSCURATO:PERSONA] ) anziché quello del suo distributore affiliato in Giappone ( [OSCURATO:PERSONA] ) e potevano lecitamente tener conto, a questo proposito, dei margini di profitto combinati delle due società . Infatti, come è già stato osservato, le due società menzionate rappresentavano un' entità economica unica .
18 Si deve disattendere pure l' argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui essa è stata discriminata rispetto ad altre imprese come la TEC e la Sharp, che non vendono sul mercato interno e per le quali le istituzioni hanno usato il margine più esiguo rilevato tra le imprese ( [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Brother ) che vendono in quantità sufficiente sul mercato interno . Non si possono infatti considerare identiche la situazione della [OSCURATO:PERSONA], per la quale un margine di profitto reale è stato accertato, e la situazione della TEC e della Sharp per le quali, non disponendosi di dati effettivi, si doveva indubbiamente riconoscere alle istituzioni un certo potere discrezionale .
19 Allorché la [OSCURATO:PERSONA] osserva che, calcolando il margine di profitto, le istituzioni non hanno dedotto dal prezzo di vendita alcuna delle spese generali del distributore, il che ha aumentato questo margine al di là del ragionevole, si deve rilevare che queste spese avrebbero dovuto, se fossero state dedotte, venire aggiunte al costo di produzione, sicché il valore normale costruito sarebbe rimasto identico .
20 [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto, per la prima volta in udienza, che le istituzioni hanno incluso nel margine di profitto calcolato per costruire il valore normale di taluni modelli spese del suo distributore affiliato direttamente connesse alle vendite . A suo giudizio se queste spese fossero state dedotte, conformemente all' art . 2, n . 10, lett . c ), dal valore normale costruito, il margine di dumping sarebbe stato ridotto dal 31 al 18 %.
21 A questo proposito emerge dal fascicolo che, in un documento consegnato ai funzionari della [OSCURATO:PERSONA] il 19 e 20 luglio 1984 e sul quale era riportata la suddivisione delle spese unitarie per ciascun modello di MSE, la [OSCURATO:PERSONA] ha ricordato "rispettivamente le spese amministrative e generali della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA]" ed ha indicato inoltre separatamente le spese di vendita e i costi di consegna, mentre la cifra delle spese di vendita, generali ed amministrative è stata alla fine calcolata dopo "ardui negoziati" tra le parti in base ad un documento presentato dalla [OSCURATO:PERSONA] e che si riferiva al "totale delle spese di vendita, generali ed amministrative per le macchine da scrivere ".
22 Così stando le cose, non vi è motivo per ritenere che la cifra impiegata dalle istituzioni non si riferisse al totale delle spese del gruppo [OSCURATO:PERSONA] per le MSE .
23 Il mezzo va quindi disatteso .
Sul mezzo tratto dal calcolo erroneo del prezzo all' esportazione
24 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, per il calcolo dei suoi prezzi all' esportazione, le istituzioni avrebbero dovuto tener conto del margine di profitto delle sue affiliate europee e non già di quello degli importatori indipendenti di MSE .
25 Nei limiti in cui, allorché sussiste un' associazione tra produttore ed importatore nella Comunità, le istituzioni sono autorizzate dall' art . 2, n . 8, lett . b ) del regolamento n . 2176/84 a non tener conto del prezzo di cessione tra i due e a fondarsi sui prezzi di rivendita al primo acquirente comunitario indipendente, è giusto fondarsi, per il calcolo di un "equo margine di profitto", non già sui dati forniti dall' importatore affiliato, che possono venire influenzati da questa associazione, ma su quelli provenienti da un importatore indipendente di MSE .
26 [OSCURATO:PERSONA] contesta poi la ripartizione delle spese generali delle proprie affiliate tra le MSE e altri tipi di macchine, dato che questa ripartizione è stata effettuata, contrariamente ai suoi suggerimenti, in base al fatturato e non in base al numero di apparecchi venduti .
27 A questo proposito si deve constatare che la regola generale enunciata nell' art . 2, n . 11, del regolamento n . 2176/84 contempla una ripartizione proporzionale alla cifra d' affari per ciascun prodotto e per ciascun mercato in questione . Orbene, pur se le istituzioni possono scostarsi da questa regola generale ove ritengano che una suddivisione diversa rifletta più fedelmente i costi sostenuti, la [OSCURATO:PERSONA] non ha spiegato per quali motivi una deroga sarebbe stata giustificata nella fattispecie .
28 Il mezzo va quindi respinto .
Sul mezzo tratto dagli errori nel confronto tra il valore normale ed il prezzo all' esportazione
29 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che le istituzioni le hanno a torto negato adeguamenti che sarebbero stati necessari per tener conto delle differenze di stadio commerciale, delle differenze di quantità e delle differenze tra le condizioni di vendita .
30 Per quanto riguarda le presunte differenze di stadio commerciale, si deve ricordare che le istituzioni non erano tenute a concedere adeguamenti sotto questo profilo dato che la [OSCURATO:PERSONA] e il suo distributore affiliato in Giappone costituivano un' entità economica unica e che il prezzo di questo distributore doveva quindi venir considerato come il prezzo del prodotto nella fase di uscita dalla fabbrica sul mercato interno .
31 In relazione agli adeguamenti per differenze di quantità, è opportuno constatare che la [OSCURATO:PERSONA] non ha affatto dimostrato che gli sconti concessi ad un cliente giapponese su due suoi modelli fossero "liberamente concessi nel corso di normali operazioni commerciali", né ha provato che esistesse un sistema di sconti per quantità in virtù del quale detti sconti potessero venir praticati a qualsiasi acquirente potenziale . Essa non ha quindi soddisfatto le condizioni fissate dall' art . 2, n . 10, lett . b ), punto i ), per poterle riconoscere queste correzioni .
32 Quanto alle differenze nelle condizioni commerciali, emerge dal fascicolo che adeguamenti per i crediti praticati in Giappone sono stati concessi dalle istituzioni, sebbene non nella misura auspicata dalla [OSCURATO:PERSONA] . Comunque sia, la [OSCURATO:PERSONA] non ha dimostrato che gli importi, per i quali non sono stati concessi adeguamenti, risultassero in rapporto diretto con le vendite prese in considerazione, come prescrive l' art . 2, n . 10, lett . c ), del regolamento n . 2176/84 .
33 L' argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo il quale queste spese dovrebbero essere tenute presenti al fine di una correzione, nei limiti in cui spese analoghe erano state dedotte per determinare il prezzo all' esportazione nella Comunità, non può venire accolto . Come la Corte ha già precisato nelle sentenze 7 maggio 1987 ( cause 240, 255, 256, 258 e 260/84, "dazio antidumping sulle importazioni di cuscinetti a sfere", Racc . 1987, rispettivamente pagg . 1809, 1861, 1899, 1923 e 1975 ) esistono tre serie di norme distinte, ciascuna delle quali va osservata separatamente, rispettivamente per determinare il valore normale, per fissare il prezzo all' esportazione e per effettuare il confronto tra i due .
34 [OSCURATO:PERSONA] fa carico alle istituzioni di non aver effettuato il raffronto operazione commerciale per operazione commerciale, ma riferendosi ai prezzi medi ponderati .
35 A questo proposito è opportuno osservare che, anche se nell' ambito del regolamento n . 1698/85 "in generale il valore normale è stato raffrontato al prezzo all' esportazione transazione per transazione", il metodo dei prezzi medi ponderati impiegato nel caso della [OSCURATO:PERSONA] è espressamente contemplato dall' art . 2, n . 13, lett . b ), del regolamento n . 2176/84 .
36 Non si può infine sostenere, come fa la [OSCURATO:PERSONA], che contrariamente all' art . 2, n . 9, del regolamento n . 2176/84 il valore normale e il prezzo all' esportazione non sono stati comparati sullo stesso periodo . Se il valore normale è stato determinato rispetto ad un periodo di un anno, i prezzi all' esportazione mensili sono stati ponderati in funzione dei quantitativi venduti ogni mese ed è poi stata calcolata una media annua di questi prezzi .
37 Alla luce di queste considerazioni, il mezzo va quindi disatteso .
Sul mezzo tratto dagli errori nella determinazione del danno subito dall' industria comunitaria
38 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che si è erroneamente tenuto conto, nella determinazione del pregiudizio, dei danni subiti da produttori comunitari che hanno importato essi stessi prodotti assertivamente venduti a prezzi di dumping, che i fattori del pregiudizio non sono stati vagliati correttamente, che il sistema detto del "prezzo ideale" di vendita impiegato dalle istituzioni è una base inadeguata per la determinazione del danno e che le perdite eventuali dell' industria comunitaria sono dovute a fattori diversi dal dumping .
39 Per quel che riguarda il primo punto, emerge dagli argomenti delle istituzioni, che non sono stati contestati dalla [OSCURATO:PERSONA] in modo sostanziale, che pochi modelli, tutti facenti parte dei tipi più economici, venivano importati da produttori comunitari per colmare le lacune esistenti al momento nella loro gamma di prodotti e che il volume totale di queste importazioni è sempre rimasto piuttosto esiguo . Così stando le cose, si deve considerare che le importazioni effettuate dai produttori comunitari non hanno contribuito al danno subito dall' industria comunitaria e che non vi è quindi ragione di escludere questi produttori dall' esame di detto pregiudizio .
40 Quanto alla censura tratta dal fatto che i fattori indicati all' art . 4, n . 2, lett . a ), b ) e c ), del regolamento n . 2176/84 ( volume delle importazioni che costituiscono oggetto di dumping, prezzi di queste importazioni, impatto di dette importazioni sulla produzione comunitaria ) non sarebbero stati esaminati, il preambolo del regolamento n . 1698/85 dimostra che le istituzioni hanno effettuato l' esame di questi fattori . Se nella valutazione dell' impatto del dumping sulla produzione comunitaria esse non hanno esaminato tutti gli elementi economici pertinenti inclusi nell' elenco di cui al n . 2, lett . c ), è opportuno ricordare che, come appare dal tenore di questa disposizione, questa lista è puramente indicativa e le istituzioni avevano perciò ragione di ritenere che gli elementi più pertinenti ivi compresi costituissero già una base di giudizio sufficiente .
41 Quanto all' argomento tratto dall' impiego del metodo cosiddetto del "prezzo ideale" di vendita si deve tener conto del fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non ha potuto procedere alla determinazione del pregiudizio se non dopo la presentazione della denuncia da parte dei produttori comunitari in data 15 febbraio 1984, mentre risulta dal fascicolo che gli effetti delle importazioni giapponesi, che hanno costituito in seguito oggetto del procedimento antidumping, già da qualche tempo erano risentiti dall' industria comunitaria . I prezzi dei prodotti comunitari, durante il 1984, non erano quindi più prezzi che potessero servire a determinare il pregiudizio ai sensi dell' art . 4 già ricordato, in quanto avevano già subito riduzione per poter resistere, da qualche tempo, alla pressione sempre crescente delle importazioni giapponesi .
42 Alla luce delle considerazioni che precedono, il calcolo di un prezzo all' interno della Comunità, quale sarebbe stato se non avesse subito durante un lungo periodo una pressione verso il basso per effetto delle importazioni giapponesi, costituisce l' unica soluzione che consente di non privare di senso il raffronto contemplato dall' art . 4, n . 2, lett . b ), del regolamento n . 2176/84 .
43 Secondo la [OSCURATO:PERSONA], le istituzioni avrebbero ingiustamente attribuito al dumping pregiudizi che scaturivano in realtà da altre ragioni, soprattutto dal fatto che le imprese comunitarie non sarebbero state capaci di adattarsi alla nuova tecnologia .
44 Risulta dagli atti che in realtà sono le industrie europee che per prime hanno elaborato la nuova tecnologia nel settore delle macchine da scrivere e che hanno venduto le MSE già alla fine degli anni 1970, vale a dire prima dell' ingresso sul mercato dei produttori giapponesi . Così stando le cose, la [OSCURATO:PERSONA] non ha fornito prove sufficienti per dimostrare che le difficoltà dell' industria europea delle MSE scaturivano da un ritardo tecnologico rispetto all' industria giapponese .
45 Sebbene il passaggio alla produzione di MSE sia avvenuto per talune imprese comunitarie con minor facilità che per altre, e benché abbia richiesto investimenti molto ingenti, le perdite imputabili a questi investimenti non possono in alcun caso essere confuse con quelle imputabili al dumping . Infatti, poiché le imprese comunitarie erano manifestamente in grado, durante il periodo sul quale si è estesa l' inchiesta, di offrire una vasta gamma di MSE, la diminuzione della loro quota di mercato non può spiegarsi con difficoltà di riconversione, ma principalmente con il dumping dei produttori giapponesi .
46 I dati inclusi nel fascicolo mostrano pure che durante il periodo d' indagine le imprese comunitarie non hanno mai sfruttato appieno la loro capacità di produzione, il che prova che la perdita di quote di mercato non è stata determinata da un' incapacità dell' industria comunitaria di far fronte ad una domanda accresciuta .
47 Infine, non è stato fornito dalla [OSCURATO:PERSONA] nessun elemento di prova per dimostrare che i fattori già ricordati o altri, come i prezzi delle importazioni provenienti da altri paesi terzi o una contrazione della domanda, avrebbero contribuito al pregiudizio rilevato .
48 Il mezzo tratto da errori commessi nella determinazione del danno va quindi disatteso .
Sul mezzo tratto dall' imposizione di dazi antidumping definitivi a un livello eccessivamente alto
49 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che le istituzioni hanno fissato i dazi antidumping definitivi ad un livello più alto di quello del margine di dumping o del pregiudizio effettivamente subito dall' industria comunitaria, e ciò a motivo di errori di metodo e di errori di calcolo che avrebbero inciso sul procedimento seguito dalle stesse .
50 Quanto al metodo, si deve ricordare, in base alle considerazioni esposte in precedenza, che né la presa in considerazione dei produttori comunitari che hanno importato MSE d' origine giapponese, né la circostanza che soltanto alcuni dei fattori ricordati dall' art . 4, n . 2, lett . c ) del regolamento n . 2176/84 sono stati analizzati, né l' impiego del sistema dei "prezzi ideali" di vendita costituiscono elementi che possano incidere sulla validità della determinazione del pregiudizio effettuata dalle istituzioni .
51 Quanto agli errori di calcolo invocati, si deve constatare che le allegazioni della [OSCURATO:PERSONA] non sono suffragate da alcuna prova .
52 L' argomento secondo il quale l' imposizione di dazi antidumping definitivi alla ricorrente costituirebbe una discriminazione illegittima, poiché non è stato imposto alcun dazio definitivo alla società [OSCURATO:PERSONA], non può neppur esso venire accolto .
53 A questo proposito si deve osservare che, dopo l' adozione del regolamento n . 3643/84 già ricordato, la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato di aver commesso errori nel calcolo che l' avevano indotta a ritenere "minimo e perciò irrilevante" il margine di dumping della [OSCURATO:PERSONA] . La riapertura del procedimento nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], che è stata decisa dalla [OSCURATO:PERSONA] in brevissimi termini, non avrebbe tuttavia potuto abbinarsi ad una sospensione degli effetti del regolamento n . 3643/84 nei confronti delle imprese per le quali l' esistenza di un ingente margine di dumping era stata accertata, senza che ciò rischiasse di arrecare pregiudizio irreparabile all' industria comunitaria, che questo regolamento intendeva proteggere .
54 Il procedimento antidumping relativo all' importazione di MSE fabbricate dalla [OSCURATO:PERSONA] è poi sfociato in una decisione della [OSCURATO:PERSONA] del 12 febbraio 1986 ( GU L 40, pag . 29 ), che ha dichiarato che il margine di dumping di questa società doveva ritenersi trascurabile .
55 Poiché l' esclusione della [OSCURATO:PERSONA] dal novero delle società assoggettate a dazio antidumping definitivo scaturisce da questa decisione, una discriminazione a favore della [OSCURATO:PERSONA] non potrebbe, anche se fosse provata, determinare l' annullamento del regolamento che impone un dazio antidumping definitivo alla [OSCURATO:PERSONA], il quale è stato adottato in base a constatazioni correttamente effettuate durante l' inchiesta antidumping e conformemente alle norme fissate dal regolamento n . 2176/84 . Il mezzo tratto dalla discriminazione va quindi respinto .
56 Di conseguenza, il mezzo è disatteso .
Sul mezzo tratto dall' invalidità dell' incameramento definitivo dei dazi provvisori
57 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il regolamento n . 1698/85, entrato in vigore il 23 giugno 1985, non è valido, in quanto ha disposto la riscossione definitiva dei dazi provvisori fissati dal regolamento n . 3643/84, che ha cessato di essere in vigore il 22 aprile 1985, o il 22 giugno 1985 se si ritiene che il suo periodo di applicazione di quattro mesi sia stato validamente prorogato di due mesi dal regolamento del Consiglio 19 aprile 1985, n . 1015 ( GU L 108, pag . 18 ).
58 Quanto a questo mezzo, è opportuno anzitutto constatare che il regolamento della [OSCURATO:PERSONA] n . 3643/84 è stato validamente prorogato dal regolamento del Consiglio n . 1015/85, in conformità all' art . 11, n . 5, del regolamento n . 2176/84, in base al quale i dazi provvisori possono essere prorogati "qualora gli esportatori che rappresentano una percentuale notevole degli scambi interessati lo richiedano o non facciano obiezione ad una dichiarazione di intenzioni della [OSCURATO:PERSONA] ". Anche se, tra gli esportatori ai quali il regolamento n . 3643/84 aveva imposto un dazio antidumping provvisorio, la Brother e la [OSCURATO:PERSONA] hanno sollevato obiezioni contro l' intenzione della [OSCURATO:PERSONA] di prorogare detto regolamento, il fatto che tutti gli altri esportatori, almeno altrettanto importanti nel loro complesso quanto le due imprese summenzionate, non vi si siano opposti, impedisce di ritenere che questa proroga sia stata adottata in spregio della disposizione summenzionata .
59 Resta quindi da accertare se il regolamento n . 3643/84, la cui validità è stata prorogata in forza del regolamento n . 1015/85 già ricordato, sia scaduto, come sostiene la [OSCURATO:PERSONA], prima dell' entrata in vigore del regolamento n . 1698/85 .
60 In base all' art . 4, n . 2, del regolamento del Consiglio 3 giugno 1971, n . 1182, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini ( GU L 124, pag . 1 ) "l' entrata in vigore, l' inizio dell' efficacia e l' applicazione degli atti del Consiglio e della [OSCURATO:PERSONA] - o di disposizioni di tali atti - fissati ad una data determinata hanno luogo all' inizio della prima ora del giorno corrispondente a tale data ". Ne consegue che il regolamento n . 3643/84 entrato in vigore il 23 dicembre 1984, prorogato fino al 23 giugno 1985 e che doveva cessare di essere in vigore quello stesso giorno alle ore 24,00, è stato sostituito, durante il periodo della sua validità, dal regolamento n . 1698/85, che è entrato in vigore il 23 giugno 1985 alle ore 00,00 .
61 Il mezzo va quindi disatteso .
Sul mezzo tratto dalle irregolarità di procedura
62 [OSCURATO:PERSONA] sostiene infine che il regolamento è viziato in quanto i diritti della difesa sono stati posti in non cale durante il procedimento, come dimostrato dal fatto che essa non ha potuto disporre né dello stesso accesso all' informazione, né delle stesse possibilità di difendersi di cui hanno beneficiato altre imprese .
63 A questo proposito è opportuno osservare che le norme dettagliate enunciate dagli artt . 7 e 8 del regolamento n . 2176/84, in materia di informazioni alle imprese interessate da un' indagine antidumping, sono state rispettate nella fattispecie . Il divario fra le date in cui le informazioni sono state fornite alle varie società deriva dall' impossibilità pratica di organizzare riunioni alle quali fossero presenti tutte le società interessate o di fornire loro simultaneamente tutte le informazioni e non può quindi venir considerata come inosservanza dei diritti della difesa, tanto più che nulla consente di ritenere che questa differenza sia stata sfruttata per sfavorire la [OSCURATO:PERSONA] rispetto alle altre società interessate .
64 Il mezzo va quindi disatteso .
65 Viste le considerazioni che precedono, si devono respingere i ricorsi nel loro complesso in quanto infondati .
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
66 A norma dell' art . 69, § 2, del regolamento di procedura, le spese sono poste a carico della parte soccombente . Le ricorrenti sono rimaste soccombenti e quindi le spese vanno poste a loro carico, in solido nella causa 273/85, tanto per quanto riguarda il procedimento principale quanto per il procedimento sommario, ivi comprese le spese delle parti intervenienti che ne hanno fatto richiesta .
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi,
LA CORTE ( quinta sezione )
dichiara e statuisce :
1 ) I ricorsi sono respinti .
2 ) Le ricorrenti vengono condannate alle spese, in solido nella causa 273/85, tanto per quanto riguarda il procedimento principale quanto per il procedimento sommario, ivi comprese le spese delle parti intervenienti che ne hanno fatto richiesta .