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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 aprile 2022

Cassazione n. 22985/2022

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RDINANZA sul ricorso n. 18816 - 2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. - c.f./[OSCURATO:PARTITA_IVA] - in persona dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], procuratore speciale giusta procura per notar [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], elettivamente domiciliata in Roma, alla piazza di Spagna, n. 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentano e difendono in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.

RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. - c.f./[OSCURATO:PARTITA_IVA] - in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla piazza Vescovio, n. 21, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che disgiuntamente e congiuntamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso.

CONTRORICORRENTE e KAN: [OSCURATO:PERSONA] del concordato preventivo della "Exergia" s.p.a., in persona del dottor [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, alla via Crescenzio, n. 25, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che disgiuntamente e congiuntamente all'avvocato professor [OSCURATO:PERSONA] lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al controricorso.

CONTRORICORRENTE e [OSCURATO:PERSONA]' COOPERATIVA - c.f./[OSCURATO:PARTITA_IVA] - (anche quale successore a titolo universale del "[OSCURATO:PERSONA]" s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore.

INTIMATA e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. - c.f./[OSCURATO:PARTITA_IVA] - in persona del legale rappresentante pro tempore.

INTIMATA e SOCIETA' ITALIANA per il GAS per AZIONI - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - (già "METANO Arcore" s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore. [OSCURATO:SOCIETA]. - c.f./[OSCURATO:PARTITA_IVA] - in persona del legale rappresentante pro tempore.

INTIMATA e COMUNE di LODI - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]/[OSCURATO:PARTITA_IVA] - in persona del sindaco pro tempore.

INTIMATO avverso il decreto dei 13/21.1.2015 della Corte d'Appello di Torino, udita la relazione nella camera di consiglio del 28 aprile 2022 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Asti dichiarava aperta la procedura di concordato preventivo della "Exergia" s.p.a. (e di altre sette società del gruppo "Marencou).

A seguito della relazione ex art. 172 I.fall. dei commissari giudiziali con decreto dei 29/31.7.2013 il tribunale dava avvio al subprocedimento ex art. 173, 2° co., I.fall. ai fini della revoca dell'ammissione al concordato.

Con decreto in data 29.11.2013 il tribunale dichiarava chiuso il subprocedimento ex art. 173, 2° co., I.fall. e fissava l'adunanza per il voto in ordine alla proposta di concordato contemplante il pagamento integrale dei creditori prededucibili e dei creditori privilegiati ed il pagamento nella percentuale del 7,76% dei creditori chirografari sulla scorta di un piano destinato ad attuarsi nel periodo 2015-2022.

2. All'esito dell'approvazione della proposta, la "[OSCURATO:PERSONA]" s.p.a. proponeva opposizione; proponevano opposizione, altresì, il "[OSCURATO:PERSONA]", il "[OSCURATO:PERSONA]" s.p.a., la "[OSCURATO:PERSONA]" s.p.a., la "[OSCURATO:PERSONA]" s.p.a. e la "Finturist" [OSCURATO:SOCIETA] decreto del 2.7.2014 il Tribunale di Asti omologava il concordato.

3. La "[OSCURATO:PERSONA]" s.p.a. proponeva reclamo.

Proponeva separato reclamo il Comune di Lodi.

Resisteva "Exergia" [OSCURATO:SOCIETA] i commissari giudiziali del concordato preventivo di "Exergia".

Ai reclami, all'uopo riuniti, aderivano la "[OSCURATO:PERSONA]" s.p.a. e la "[OSCURATO:PERSONA]" s.p.a.; aderiva altresì il "[OSCURATO:PERSONA]" (anche in qualità di successore a titolo universale del "[OSCURATO:PERSONA]") all'esito della rinuncia al proprio reclamo.

Non si costituiva in sede di reclamo la "Finturist" s.p.a.

4. Con decreto dei 13/21.1.2015 la Corte d'Appello di Torino rigettava il reclamo proposto dalla "[OSCURATO:PERSONA]" s.p.a., dichiarava inammissibile il reclamo proposto dal Comune di Lodi e condannava le reclamanti alle spese.

Evidenziava la corte, in ordine al motivo di reclamo della "[OSCURATO:PERSONA]", con cui si era addotta la inammissibilità della proposta di concordato per difetto della causa in concreto in dipendenza dell'eccessivo arco temporale entro il quale era stata preventivata la soddisfazione dei creditori, che ai chirografari era stata sì offerta la percentuale del 7,76% nel lasso temporale compreso tra il 2015 ed il 2022 e nondimeno si era previsto che siffatta percentuale sarebbe stata corrisposta per la quasi totalità (in misura pari all'84,52%) entro il 2017; che dunque, alla stregua della prefigurata modalità di pagamento, era da escludere che la percentuale offerta ai chirografari fosse irrisoria ovvero che fosse idonea - a giudizio della reclamante - ad assicurare unicamente il pagamento degli interessi sul capitale dovuto.

Evidenziava la corte, in ordine al motivo di reclamo della "[OSCURATO:PERSONA]", con cui si era addotta la inammissibilità della proposta di concordato per difetto di veridicità dei dati aziendali, che nella relazione ex art. 172 Lfall. i commissari avevano sì dato atto di talune persistenti criticità e nondimeno avevano escluso che siffatte criticità valessero a connotare i dati aziendali in termini di assoluta inattendibilità.

Evidenziava la corte, in ordine al motivo di reclamo della "[OSCURATO:PERSONA]", con cui si era addotta la inammissibilità della proposta di concordato per inidoneità dell'attestazione di fattibilità del piano, siccome formulata in termini dubitativi, che nella relazione ex art. 172 I.fall. i commissari avevano, dal canto loro, assunto che l'attestazione risultava immune da incongruenze logico- argomentative e che i margini di dubbio concernevano unicamente l'ampio arco temporale di attuazione del piano.

5. Avverso tale decreto ha proposto ricorso la "[OSCURATO:PERSONA]" s.p.a.; ne ha chiesto sulla scorta di quattro motivi la cassazione.

La "[OSCURATO:PERSONA] e Gas" s.p.a. ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con vittoria di spese.

Il commissario giudiziale del concordato preventivo della "[OSCURATO:PERSONA] e Gas" s.p.a. del pari ha depositato controricorso; analogamente ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con vittoria di spese.

Il "[OSCURATO:PERSONA]" (anche quale successore a titolo universale del "[OSCURATO:PERSONA]" s.p.a.), la "[OSCURATO:PERSONA]" s.p.a., la "Società Italiana per il Gas per Azioni" (già "METANO Arcore" s.p.a.), la "Finturist" s.p.a. ed il Comune di Lodi non hanno svolto difese.

6. La "[OSCURATO:PERSONA] e Gas" s.p.a. ha depositato memoria.

Del pari ha depositato memoria la "[OSCURATO:PERSONA] e Gas" [OSCURATO:SOCIETA] ha depositato memoria il commissario giudiziale.

7. Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 160, 161, 173 e 180 I.fall.

Deduce che ha errato la corte d'appello a rigettare il motivo di reclamo, con cui aveva addotto la inammissibilità della proposta di concordato per omessa menzione nelle modifiche ed integrazioni del piano - ai fini della compiuta informazione dei creditori in vista del consapevole esercizio del diritto di voto - del procedimento sanzionatorio avviato in danno della "Exergia" dalla "AEEGSI", procedimento definito con l'irrogazione di una sanzione di euro 1.745.000,00 con delibera del 2.10.2014.

Deduce segnatamente che, onde integrare il dolo ex art. 173 l.fall., è sufficiente la mera consapevolezza di aver taciuto circostanze rilevanti per i creditori, viepiù che il procedimento sanzionatorio ha determinato un'ulteriore passività - pari all'importo della sanzione irrogata - e che i rapporti con l'autorità di regolazione del mercato rivestono nell'ambito di un concordato con continuità rilievo fondamentale.

8. Il primo motivo di ricorso è privo di fondamento e va respinto.

9. Si premette che, in ordine al motivo di reclamo della "[OSCURATO:PERSONA]", cui si correla il primo motivo di ricorso, la Corte di Torino ha assunto quanto segue.

Ovvero ha affermato, per un verso, che al momento della presentazione della proposta e del piano ed al momento della pronuncia (in data 29.3.2013) del decreto di apertura della procedura, il procedimento sanzionatorio non aveva ancora avuto avvio; per altro verso, che il procedimento sanzionatorio aveva avuto inizio su segnalazione della "[OSCURATO:PERSONA]", che dunque ne era ben a conoscenza; per altro verso ancora, che - così come i commissari giudiziali avevano evidenziato - erano stati appostati dei "fondi - rischi" allo specifico scopo di far fronte a passività potenziali.

Su tale scorta la corte distrettuale ha concluso nel senso che la mancata illustrazione, nelle memorie integrative della proposta successive alla presentazione della proposta stessa, dell'avvio del procedimento sanzionatorio non costituiva condotta dolosa volta ad omettere le dovute informazioni (cfr. decreto impugnato, pagg. 40 e 41).

10. Si rileva innanzitutto che il motivo in disamina non reca puntuale ed esaustiva censura del secondo dei profili in cui è articolata la complessiva "ratio in parte qua decidendi".

Invero, la ricorrente si è limitata del tutto genericamente ad addurre che non ha valenza che del fatto taciuto ne avesse conoscenza (cfr. ricorso, pag. 42).

11. Si rileva dipoi che innegabilmente, certo, tra gli atti rilevanti ai fini di cui all'art. 173 l.fall. rientrano anche quelli, per giunta, non adeguatamente e non compiutamente esposti in sede di proposta concordataria o nei suoi allegati, sì che si palesi una potenzialità decettiva per i creditori (cfr. Cass. 10.10.2019, n. 25458; Cass. 26.6.2018, n. 16856).

E, tuttavia, altrettanto indubitabilmente il riscontro di siffatta potenzialità decettiva si risolve in un giudizio "di fatto" demandato al giudice del merito, censurabile in sede di legittimità ai sensi del n. 5 del 1° co. dell'art. 360 cod. proc. civ., ossia in via esclusiva per "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti" (cfr. Cass. 27.2.2019, n. 5734, in tema di dolo, vizio del consenso, causa di annullamento del contratto, secondo cui compete al giudice del merito accertare, sulla base delle risultanze probatorie, se la fattispecie concreta integri un'ipotesi di dolo determinante e tale valutazione è sindacabile in sede di legittimità solo per vizio di motivazione, nei limiti previsti dall'art. 360, 10 co., n. 5, cod. proc. civ.).

In questi termini la valutazione cui, in parte qua, la corte distrettuale ha atteso, va esente da qualsivoglia forma di "anomalia motivazionale" suscettibile di acquisir significato alla luce della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte.

In particolare, la corte territoriale ha escluso (cfr. decreto impugnato, pagg. 40 - 41) che l'omessa informazione circa la pendenza del procedimento sanzionatorio rivestisse una attitudine decettiva (oltre che nei confronti della "[OSCURATO:PERSONA]", già al corrente della "vicenda sanzionatoria", altresì) nei confronti degli ulteriori creditori, siccome, in dipendenza dell'appostazione del "fondo/rischi", specificamente finalizzata a fronteggiare (così come posto in risalto dall'organo di vigilanza della procedura) passività potenziali, il fatto non rappresentato aveva, in sostanza, un significato del tutto "neutro".

Del resto, indubbiamente, afferisce al giudizio "di fatto" e sollecita una valutazione "in fatto" il rilievo, svolto dalla ricorrente in memoria, secondo cui "la mera e generica indicazione nella proposta di un <fondo rischi> non può certo raggiungere il livello dell'informazione adeguata e compiuta" (la controricorrente "Exergia", dal canto suo, ha denegato qualsivoglia attitudine decettiva "a fronte di una posta passiva la cui incidenza in sede concordataria era di circa C 130.000,00 su un passivo concordatario pari a complessivi C 70.000.000,00 e con previsione di appostazione di fondo rischi e sopravvenienze capiente di oltre C 20.000.000,00": così controricorso "Exergia", pag. 18).

12. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 160, 161, 173 e 180 I.fall.; ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l'omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

Deduce che ha errato la corte d'appello a rigettare il motivo di reclamo con cui aveva addotto la inammissibilità della proposta di concordato per difetto di veridicità dei dati aziendali.

Deduce segnatamente che la veridicità dei dati aziendali costituisce il presupposto indispensabile per consentire ai creditori la valutazione di convenienza della proposta e di "fattibilità economica" del piano.

Deduce segnatamente che i commissari giudiziali si sono limitati unicamente ad escludere l'assoluta inattendibilità dei dati aziendali.

Deduce al contempo che "Exergia" ha indicato dati differenti nel piano e nelle successive modificazioni e integrazioni, in particolare ha indicato ulteriori crediti chirografari ed ha aumentato l'importo dei crediti privilegiati da euro 21.200.441,00 ad euro 23.962.192,00.

13. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 160, 161 e 186 bis I.fall.

Deduce che ha errato la corte d'appello a rigettare il motivo di reclamo con cui aveva addotto la inammissibilità della proposta di concordato per inidoneità dell'attestazione di fattibilità del piano.

Deduce che l'attestazione del professionista, víepiù rilevante nel quadro di un concordato con continuità aziendale, è senz'altro inidonea, allorché è formulata in termini di mera possibilità, in negativo e non in positivo.14.

Con il quarto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 160, 161 e 180

I. fa Il.

Deduce che ha errato la corte d'appello a rigettare il motivo di reclamo con cui aveva addotto la inammissibilità della proposta di concordato per difetto della causa in concreto.

Deduce in particolare che la corte di merito ha vagliato unicamente il profilo dei tempi di pagamento e non ha considerato l'entità, del tutto irrisoria, della percentuale di soddisfacimento offerta ai creditori chirografari.

Deduce in particolare che la percentuale del 6,56% conseguibile dai chirografari entro il 2017 corrisponde ad un pagamento annuo di appena 1'1,31%, "ossia a circa la metà del tasso degli interessi legali al momento dell'ammissione al concordato e poco più dello stesso al momento dell'omologazione" (così ricorso, pag. 60).

15. Il secondo motivo, il terzo motivo ed il quarto motivo di ricorso sono strettamente connessi.

Occorre tener conto che (pur) i mezzi di impugnazione anzidetti recano sostanzialmente censura del giudizio "di fatto" cui la corte d'appello ha provveduto ai fini del riscontro della veridicità dei dati aziendali ("(..) sebbene (...) mancasse una rigorosa valutazione sulla <sicura affidabilità> degli stessi dati aziendali da parte dell'attestatore": così ricorso, pag. 46), ai fini del riscontro di idoneità dell'attestazione di fattibilità del piano ("attestazione resa in termini dubitativi nonché soggetta a molteplici condizioni e riserve": così ricorso, pag. 52) ed ai fini del riscontro dell'effettiva sussistenza della causa in concreto del concordato che il vaglio della "fattibílità giuridica" necessariamente involge ("essendo stato previsto un <pagamento inconsistente> ai creditori chirografari": così ricorso, pag. 60).

Occorre tener conto, quindi, che i motivi de quibus agitur si qualificano essenzialmente, recte esclusivamente, in relazione alla previsione del n. 5 del 10 co. dell'art. 360 cod. proc. civ., siccome è propriamente il motivo di ricorso ex art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. che concerne l'accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia (cfr. Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28054).

In questo quadro si giustifica, dunque, la disamina simultanea, giacché i rilievi che la delibazione dei mezzi de quibus postula, tendono, per ampia parte, a sovrapporsi e a riproporsi; in ogni caso, il secondo, il terzo ed il quarto motivo sono privi di fondamento e da rigettare.

16. Ebbene, nei limiti della novella formulazione del n. 5 del 10 co. dell'art.360 cod. proc. civ., è analogamente da escludere che taluna delle figure di "anomalia motivazionale" rilevanti nel solco della statuizione n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte - e tra le quali non è annoverabile il semplice difetto di "sufficienza" della motivazione - possa scorgersi in ordine alle motivazioni cui, in partibus quibus, risulta ancorato l'impugnato dictum della Corte di Torino.

In particolare, con riferimento al paradigma della motivazione "apparente" - che ricorre allorquando il giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico/giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672) - la corte distrettuale ha, così come si è dapprima analiticamente evidenziato, compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo.In pari tempo, la corte territoriale ha sicuramente disaminato i "fatti" dalle parti discussi, a carattere decisivo, connotanti, in partibus quibus, la res litigiosa.

17. Va debitamente rimarcato che, in sede di disamina del motivo di reclamo cui si correla il secondo motivo di ricorso, la corte di merito non solo ha soggiunto che "anche nel parere dei Commissari ex art. 180 L.F. del 30.5.2014 gli stessi davano atto che nelle more non erano emersi fatti da cui risultasse la mancanza delle condizioni prescritte per l'ammissibilità del concordato" (così decreto impugnato, pag. 38), ma ancor prima - la corte di merito - ha specificato che la reclamante non aveva "fornito una precisa e concreta allegazione e dimostrazione della mancanza di veridicità [dei] (...) dati [aziendali]" (così decreto impugnato, pag. 36).

E, ben vero, ad incrinare tal ultima affermazione non può soccorrere la prospettazione, del tutto generica, della ricorrente secondo cui, in sede di reclamo, aveva addotto che "Exergia" aveva "significativamente modificato la descrizione della composizione del passivo in corso di procedura, senza nemmeno fornire alcuna spiegazione al riguardo" (così ricorso, pag. 49).

18. In ogni caso, sicuramente, con i motivi in esame la ricorrente adduce la pretesa distorta ed erronea valutazione delle risultanze di causa e sollecita questo Giudice al relativo riesame ("anche l'indicazione di dati differenti riferiti alla stessa data (...) esclude la veridicità dei dati aziendali (...)": così ricorso, pag. 50; "la Corte di Appello (...) ha erroneamente ritenuto priva di <vizi che ne inficino la idoneità e la validità> un'attestazione contenente <margini di dubbio>": così ricorso, pag. 54; "se avesse considerato il quantum insieme al quando del pagamento promesso (...)": così ricorso, pag. 58).

E tuttavia il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, 10 co., n. 5, cod. proc. civ., né in quello del precedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell'art. 132, n. 4, cod. proc. civ. - dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153; Cass. (ord.) 19.7.2021, n. 20553).

19. Non sfugge, in verità, che in memoria la ricorrente ha addotto che "del resto, a riprova delle gravissime criticità del Concordato e a conferma delle contestazioni sollevate da [OSCURATO:PERSONA] con il Ricorso, basti osservare che - a oggi (cioè dopo circa dieci anni dall'avvio della procedura, dopo oltre sette anni dal termine previsto per i primi pagamenti e, addirittura, dopo il termine fissato per l'adempimento del Concordato stesso) - nessun creditore chirografario ha percepito alcuna somma da Exergia".

E tuttavia va rimarcato che la surriferita circostanza può rilevare ad altri fini, nel quadro, eventualmente, della previsione dell'art. 186 Lfall.

20. In dipendenza del rigetto del ricorso la ricorrente, "[OSCURATO:PERSONA]" s.p.a., va condannata a rimborsare alla "[OSCURATO:PERSONA] e Gas" s.p.a. le spese del presente giudizio.

La liquidazione segue come da dispositivo.

In pendenza di concordato preventivo permane in capo all'imprenditore che ha domandato l'accesso al concordato, il potere di amministrazione dei suoi beni e di esercizio dell'attività d'impresa e, parallelamente, la legitimatio ad processum; il commissario giudiziale, dal canto suo, è investito unicamente del potere - dovere di vigilanza ed è privo della legittimazione a proporre ricorso o a presentare controricorso davanti alla Corte di cassazione (cfr. Cass. (ord.) 11.6.2021, n. 16562, secondo cui il commissario giudiziale è sprovvisto di legittimazione passiva nel procedimento di reclamo avverso il rigetto della domanda di omologazione del concordato preventivo, essendogli attribuiti compiti di vigilanza, informazione, consulenza ed impulso ma non anche funzioni di amministrazione o gestione o rappresentanza del debitore o dei creditori, rispetto ai quali non riveste il ruolo di sostituto processuale; Cass. (ord.) 16.12.2021, n. 40483, secondo cui nel giudizio di omologazione del concordato preventivo, il commissario giudiziale, pur dovendo partecipare al procedimento (attraverso la comparizione all'udienza camerale, la costituzione in giudizio e il deposito di un parere motivato) e pur essendo destinatario della comunicazione del decreto conclusivo (perché possa darne notizia ai creditori), conserva la posizione giuridica di ausiliario del giudice e non diviene parte in senso sostanziale, non essendo portatore di specifici interessi da far valere, in sede giurisdizionale, in nome proprio o in veste di sostituto processuale della massa dei creditori, con la conseguenza che non è abilitato all'esercizio di azioni ed è privo della legittimazione a proporre ricorso o a presentare controricorso davanti alla Corte di cassazione).

Su tale scorta, la costituzione nel presente giudizio del commissario giudiziale del concordato preventivo di "[OSCURATO:PERSONA] e Gas" s.p.a., benché "sollecitata" dalla notifica del ricorso per cassazione, non si prospettava come necessaria.

Il che appieno suggerisce l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità tra "[OSCURATO:PERSONA]" s.p.a., da un lato, ed il commissario giudiziale del concordato preventivo di "[OSCURATO:PERSONA] e Gas" s.p.a., dall'altro.

Il "[OSCURATO:PERSONA]", la "[OSCURATO:PERSONA]" s.p.a., la "Società Italiana per il Gas per Azioni", la "Finturist" s.p.a. ed il Comune di Lodi non hanno svolto difese.

Pertanto, nonostante il rigetto del ricorso, nessuna statuizione va nei loro confronti assunta in ordine alle spese di lite.

21. Ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della s.p.a. ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto.

P.Q.M.

La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna la ricorrente, "[OSCURATO:PERSONA]" s.p.a., a rimborsare alla controricorrente, "[OSCURATO:PERSONA] e Gas" s.p.a., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 7.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; compensa integralmente le spese del presente giudizio di legittimità tra "[OSCURATO:PERSONA]" s.p.a., da un lato, ed il commissario giudiziale del concordato preventivo di "[OSCURATO:PERSONA] e Gas" s.p.a., dall'altro; ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RDINANZA sul ricorso n. 18816 - 2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. - c.f./[OSCURATO:PARTITA_IVA] - in persona dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], procuratore speciale giusta procura per notar [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], elettivamente domiciliata in Roma, alla piazza di Spagna, n. 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentano e difendono in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. - c.f./[OSCURATO:PARTITA_IVA] - in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla piazza Vescovio, n. 21, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che disgiuntamente e congiuntamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso. CONTRORICORRENTE e KAN: [OSCURATO:PERSONA] del concordato preventivo della "Exergia" s.p.a., in persona del dottor [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, alla via Crescenzio, n. 25, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che disgiuntamente e congiuntamente all'avvocato professor [OSCURATO:PERSONA] lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al controricorso. CONTRORICORRENTE e [OSCURATO:PERSONA]' COOPERATIVA - c.f./[OSCURATO:PARTITA_IVA] - (anche quale successore a titolo universale del "[OSCURATO:PERSONA]" s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore. INTIMATA e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. - c.f./[OSCURATO:PARTITA_IVA] - in persona del legale rappresentante pro tempore. INTIMATA e SOCIETA' ITALIANA per il GAS per AZIONI - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - (già "METANO Arcore" s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore. [OSCURATO:SOCIETA]. - c.f./[OSCURATO:PARTITA_IVA] - in persona del legale rappresentante pro tempore. INTIMATA e COMUNE di LODI - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]/[OSCURATO:PARTITA_IVA] - in persona del sindaco pro tempore. INTIMATO avverso il decreto dei 13/21.1.2015 della Corte d'Appello di Torino, udita la relazione nella camera di consiglio del 28 aprile 2022 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Asti dichiarava aperta la procedura di concordato preventivo della "Exergia" s.p.a. (e di altre sette società del gruppo "Marencou). A seguito della relazione ex art. 172 I.fall. dei commissari giudiziali con decreto dei 29/31.7.2013 il tribunale dava avvio al subprocedimento ex art. 173, 2° co., I.fall. ai fini della revoca dell'ammissione al concordato. Con decreto in data 29.11.2013 il tribunale dichiarava chiuso il subprocedimento ex art. 173, 2° co., I.fall. e fissava l'adunanza per il voto in ordine alla proposta di concordato contemplante il pagamento integrale dei creditori prededucibili e dei creditori privilegiati ed il pagamento nella percentuale del 7,76% dei creditori chirografari sulla scorta di un piano destinato ad attuarsi nel periodo 2015-2022. 2. All'esito dell'approvazione della proposta, la "[OSCURATO:PERSONA]" s.p.a. proponeva opposizione; proponevano opposizione, altresì, il "[OSCURATO:PERSONA]", il "[OSCURATO:PERSONA]" s.p.a., la "[OSCURATO:PERSONA]" s.p.a., la "[OSCURATO:PERSONA]" s.p.a. e la "Finturist" [OSCURATO:SOCIETA] decreto del 2.7.2014 il Tribunale di Asti omologava il concordato. 3. La "[OSCURATO:PERSONA]" s.p.a. proponeva reclamo. Proponeva separato reclamo il Comune di Lodi. Resisteva "Exergia" [OSCURATO:SOCIETA] i commissari giudiziali del concordato preventivo di "Exergia". Ai reclami, all'uopo riuniti, aderivano la "[OSCURATO:PERSONA]" s.p.a. e la "[OSCURATO:PERSONA]" s.p.a.; aderiva altresì il "[OSCURATO:PERSONA]" (anche in qualità di successore a titolo universale del "[OSCURATO:PERSONA]") all'esito della rinuncia al proprio reclamo. Non si costituiva in sede di reclamo la "Finturist" s.p.a. 4. Con decreto dei 13/21.1.2015 la Corte d'Appello di Torino rigettava il reclamo proposto dalla "[OSCURATO:PERSONA]" s.p.a., dichiarava inammissibile il reclamo proposto dal Comune di Lodi e condannava le reclamanti alle spese. Evidenziava la corte, in ordine al motivo di reclamo della "[OSCURATO:PERSONA]", con cui si era addotta la inammissibilità della proposta di concordato per difetto della causa in concreto in dipendenza dell'eccessivo arco temporale entro il quale era stata preventivata la soddisfazione dei creditori, che ai chirografari era stata sì offerta la percentuale del 7,76% nel lasso temporale compreso tra il 2015 ed il 2022 e nondimeno si era previsto che siffatta percentuale sarebbe stata corrisposta per la quasi totalità (in misura pari all'84,52%) entro il 2017; che dunque, alla stregua della prefigurata modalità di pagamento, era da escludere che la percentuale offerta ai chirografari fosse irrisoria ovvero che fosse idonea - a giudizio della reclamante - ad assicurare unicamente il pagamento degli interessi sul capitale dovuto. Evidenziava la corte, in ordine al motivo di reclamo della "[OSCURATO:PERSONA]", con cui si era addotta la inammissibilità della proposta di concordato per difetto di veridicità dei dati aziendali, che nella relazione ex art. 172 Lfall. i commissari avevano sì dato atto di talune persistenti criticità e nondimeno avevano escluso che siffatte criticità valessero a connotare i dati aziendali in termini di assoluta inattendibilità. Evidenziava la corte, in ordine al motivo di reclamo della "[OSCURATO:PERSONA]", con cui si era addotta la inammissibilità della proposta di concordato per inidoneità dell'attestazione di fattibilità del piano, siccome formulata in termini dubitativi, che nella relazione ex art. 172 I.fall. i commissari avevano, dal canto loro, assunto che l'attestazione risultava immune da incongruenze logico- argomentative e che i margini di dubbio concernevano unicamente l'ampio arco temporale di attuazione del piano. 5. Avverso tale decreto ha proposto ricorso la "[OSCURATO:PERSONA]" s.p.a.; ne ha chiesto sulla scorta di quattro motivi la cassazione. La "[OSCURATO:PERSONA] e Gas" s.p.a. ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con vittoria di spese. Il commissario giudiziale del concordato preventivo della "[OSCURATO:PERSONA] e Gas" s.p.a. del pari ha depositato controricorso; analogamente ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con vittoria di spese. Il "[OSCURATO:PERSONA]" (anche quale successore a titolo universale del "[OSCURATO:PERSONA]" s.p.a.), la "[OSCURATO:PERSONA]" s.p.a., la "Società Italiana per il Gas per Azioni" (già "METANO Arcore" s.p.a.), la "Finturist" s.p.a. ed il Comune di Lodi non hanno svolto difese. 6. La "[OSCURATO:PERSONA] e Gas" s.p.a. ha depositato memoria. Del pari ha depositato memoria la "[OSCURATO:PERSONA] e Gas" [OSCURATO:SOCIETA] ha depositato memoria il commissario giudiziale. 7. Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 160, 161, 173 e 180 I.fall. Deduce che ha errato la corte d'appello a rigettare il motivo di reclamo, con cui aveva addotto la inammissibilità della proposta di concordato per omessa menzione nelle modifiche ed integrazioni del piano - ai fini della compiuta informazione dei creditori in vista del consapevole esercizio del diritto di voto - del procedimento sanzionatorio avviato in danno della "Exergia" dalla "AEEGSI", procedimento definito con l'irrogazione di una sanzione di euro 1.745.000,00 con delibera del 2.10.2014. Deduce segnatamente che, onde integrare il dolo ex art. 173 l.fall., è sufficiente la mera consapevolezza di aver taciuto circostanze rilevanti per i creditori, viepiù che il procedimento sanzionatorio ha determinato un'ulteriore passività - pari all'importo della sanzione irrogata - e che i rapporti con l'autorità di regolazione del mercato rivestono nell'ambito di un concordato con continuità rilievo fondamentale. 8. Il primo motivo di ricorso è privo di fondamento e va respinto. 9. Si premette che, in ordine al motivo di reclamo della "[OSCURATO:PERSONA]", cui si correla il primo motivo di ricorso, la Corte di Torino ha assunto quanto segue. Ovvero ha affermato, per un verso, che al momento della presentazione della proposta e del piano ed al momento della pronuncia (in data 29.3.2013) del decreto di apertura della procedura, il procedimento sanzionatorio non aveva ancora avuto avvio; per altro verso, che il procedimento sanzionatorio aveva avuto inizio su segnalazione della "[OSCURATO:PERSONA]", che dunque ne era ben a conoscenza; per altro verso ancora, che - così come i commissari giudiziali avevano evidenziato - erano stati appostati dei "fondi - rischi" allo specifico scopo di far fronte a passività potenziali. Su tale scorta la corte distrettuale ha concluso nel senso che la mancata illustrazione, nelle memorie integrative della proposta successive alla presentazione della proposta stessa, dell'avvio del procedimento sanzionatorio non costituiva condotta dolosa volta ad omettere le dovute informazioni (cfr. decreto impugnato, pagg. 40 e 41). 10. Si rileva innanzitutto che il motivo in disamina non reca puntuale ed esaustiva censura del secondo dei profili in cui è articolata la complessiva "ratio in parte qua decidendi". Invero, la ricorrente si è limitata del tutto genericamente ad addurre che non ha valenza che del fatto taciuto ne avesse conoscenza (cfr. ricorso, pag. 42). 11. Si rileva dipoi che innegabilmente, certo, tra gli atti rilevanti ai fini di cui all'art. 173 l.fall. rientrano anche quelli, per giunta, non adeguatamente e non compiutamente esposti in sede di proposta concordataria o nei suoi allegati, sì che si palesi una potenzialità decettiva per i creditori (cfr. Cass. 10.10.2019, n. 25458; Cass. 26.6.2018, n. 16856). E, tuttavia, altrettanto indubitabilmente il riscontro di siffatta potenzialità decettiva si risolve in un giudizio "di fatto" demandato al giudice del merito, censurabile in sede di legittimità ai sensi del n. 5 del 1° co. dell'art. 360 cod. proc. civ., ossia in via esclusiva per "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti" (cfr. Cass. 27.2.2019, n. 5734, in tema di dolo, vizio del consenso, causa di annullamento del contratto, secondo cui compete al giudice del merito accertare, sulla base delle risultanze probatorie, se la fattispecie concreta integri un'ipotesi di dolo determinante e tale valutazione è sindacabile in sede di legittimità solo per vizio di motivazione, nei limiti previsti dall'art. 360, 10 co., n. 5, cod. proc. civ.). In questi termini la valutazione cui, in parte qua, la corte distrettuale ha atteso, va esente da qualsivoglia forma di "anomalia motivazionale" suscettibile di acquisir significato alla luce della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte. In particolare, la corte territoriale ha escluso (cfr. decreto impugnato, pagg. 40 - 41) che l'omessa informazione circa la pendenza del procedimento sanzionatorio rivestisse una attitudine decettiva (oltre che nei confronti della "[OSCURATO:PERSONA]", già al corrente della "vicenda sanzionatoria", altresì) nei confronti degli ulteriori creditori, siccome, in dipendenza dell'appostazione del "fondo/rischi", specificamente finalizzata a fronteggiare (così come posto in risalto dall'organo di vigilanza della procedura) passività potenziali, il fatto non rappresentato aveva, in sostanza, un significato del tutto "neutro". Del resto, indubbiamente, afferisce al giudizio "di fatto" e sollecita una valutazione "in fatto" il rilievo, svolto dalla ricorrente in memoria, secondo cui "la mera e generica indicazione nella proposta di un <fondo rischi> non può certo raggiungere il livello dell'informazione adeguata e compiuta" (la controricorrente "Exergia", dal canto suo, ha denegato qualsivoglia attitudine decettiva "a fronte di una posta passiva la cui incidenza in sede concordataria era di circa C 130.000,00 su un passivo concordatario pari a complessivi C 70.000.000,00 e con previsione di appostazione di fondo rischi e sopravvenienze capiente di oltre C 20.000.000,00": così controricorso "Exergia", pag. 18). 12. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 160, 161, 173 e 180 I.fall.; ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l'omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. Deduce che ha errato la corte d'appello a rigettare il motivo di reclamo con cui aveva addotto la inammissibilità della proposta di concordato per difetto di veridicità dei dati aziendali. Deduce segnatamente che la veridicità dei dati aziendali costituisce il presupposto indispensabile per consentire ai creditori la valutazione di convenienza della proposta e di "fattibilità economica" del piano. Deduce segnatamente che i commissari giudiziali si sono limitati unicamente ad escludere l'assoluta inattendibilità dei dati aziendali. Deduce al contempo che "Exergia" ha indicato dati differenti nel piano e nelle successive modificazioni e integrazioni, in particolare ha indicato ulteriori crediti chirografari ed ha aumentato l'importo dei crediti privilegiati da euro 21.200.441,00 ad euro 23.962.192,00. 13. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 160, 161 e 186 bis I.fall. Deduce che ha errato la corte d'appello a rigettare il motivo di reclamo con cui aveva addotto la inammissibilità della proposta di concordato per inidoneità dell'attestazione di fattibilità del piano. Deduce che l'attestazione del professionista, víepiù rilevante nel quadro di un concordato con continuità aziendale, è senz'altro inidonea, allorché è formulata in termini di mera possibilità, in negativo e non in positivo.14. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 160, 161 e 180 I. fa Il. Deduce che ha errato la corte d'appello a rigettare il motivo di reclamo con cui aveva addotto la inammissibilità della proposta di concordato per difetto della causa in concreto. Deduce in particolare che la corte di merito ha vagliato unicamente il profilo dei tempi di pagamento e non ha considerato l'entità, del tutto irrisoria, della percentuale di soddisfacimento offerta ai creditori chirografari. Deduce in particolare che la percentuale del 6,56% conseguibile dai chirografari entro il 2017 corrisponde ad un pagamento annuo di appena 1'1,31%, "ossia a circa la metà del tasso degli interessi legali al momento dell'ammissione al concordato e poco più dello stesso al momento dell'omologazione" (così ricorso, pag. 60). 15. Il secondo motivo, il terzo motivo ed il quarto motivo di ricorso sono strettamente connessi. Occorre tener conto che (pur) i mezzi di impugnazione anzidetti recano sostanzialmente censura del giudizio "di fatto" cui la corte d'appello ha provveduto ai fini del riscontro della veridicità dei dati aziendali ("(..) sebbene (...) mancasse una rigorosa valutazione sulla <sicura affidabilità> degli stessi dati aziendali da parte dell'attestatore": così ricorso, pag. 46), ai fini del riscontro di idoneità dell'attestazione di fattibilità del piano ("attestazione resa in termini dubitativi nonché soggetta a molteplici condizioni e riserve": così ricorso, pag. 52) ed ai fini del riscontro dell'effettiva sussistenza della causa in concreto del concordato che il vaglio della "fattibílità giuridica" necessariamente involge ("essendo stato previsto un <pagamento inconsistente> ai creditori chirografari": così ricorso, pag. 60). Occorre tener conto, quindi, che i motivi de quibus agitur si qualificano essenzialmente, recte esclusivamente, in relazione alla previsione del n. 5 del 10 co. dell'art. 360 cod. proc. civ., siccome è propriamente il motivo di ricorso ex art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. che concerne l'accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia (cfr. Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28054). In questo quadro si giustifica, dunque, la disamina simultanea, giacché i rilievi che la delibazione dei mezzi de quibus postula, tendono, per ampia parte, a sovrapporsi e a riproporsi; in ogni caso, il secondo, il terzo ed il quarto motivo sono privi di fondamento e da rigettare. 16. Ebbene, nei limiti della novella formulazione del n. 5 del 10 co. dell'art.360 cod. proc. civ., è analogamente da escludere che taluna delle figure di "anomalia motivazionale" rilevanti nel solco della statuizione n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte - e tra le quali non è annoverabile il semplice difetto di "sufficienza" della motivazione - possa scorgersi in ordine alle motivazioni cui, in partibus quibus, risulta ancorato l'impugnato dictum della Corte di Torino. In particolare, con riferimento al paradigma della motivazione "apparente" - che ricorre allorquando il giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico/giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672) - la corte distrettuale ha, così come si è dapprima analiticamente evidenziato, compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo.In pari tempo, la corte territoriale ha sicuramente disaminato i "fatti" dalle parti discussi, a carattere decisivo, connotanti, in partibus quibus, la res litigiosa. 17. Va debitamente rimarcato che, in sede di disamina del motivo di reclamo cui si correla il secondo motivo di ricorso, la corte di merito non solo ha soggiunto che "anche nel parere dei Commissari ex art. 180 L.F. del 30.5.2014 gli stessi davano atto che nelle more non erano emersi fatti da cui risultasse la mancanza delle condizioni prescritte per l'ammissibilità del concordato" (così decreto impugnato, pag. 38), ma ancor prima - la corte di merito - ha specificato che la reclamante non aveva "fornito una precisa e concreta allegazione e dimostrazione della mancanza di veridicità [dei] (...) dati [aziendali]" (così decreto impugnato, pag. 36). E, ben vero, ad incrinare tal ultima affermazione non può soccorrere la prospettazione, del tutto generica, della ricorrente secondo cui, in sede di reclamo, aveva addotto che "Exergia" aveva "significativamente modificato la descrizione della composizione del passivo in corso di procedura, senza nemmeno fornire alcuna spiegazione al riguardo" (così ricorso, pag. 49). 18. In ogni caso, sicuramente, con i motivi in esame la ricorrente adduce la pretesa distorta ed erronea valutazione delle risultanze di causa e sollecita questo Giudice al relativo riesame ("anche l'indicazione di dati differenti riferiti alla stessa data (...) esclude la veridicità dei dati aziendali (...)": così ricorso, pag. 50; "la Corte di Appello (...) ha erroneamente ritenuto priva di <vizi che ne inficino la idoneità e la validità> un'attestazione contenente <margini di dubbio>": così ricorso, pag. 54; "se avesse considerato il quantum insieme al quando del pagamento promesso (...)": così ricorso, pag. 58). E tuttavia il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, 10 co., n. 5, cod. proc. civ., né in quello del precedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell'art. 132, n. 4, cod. proc. civ. - dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153; Cass. (ord.) 19.7.2021, n. 20553). 19. Non sfugge, in verità, che in memoria la ricorrente ha addotto che "del resto, a riprova delle gravissime criticità del Concordato e a conferma delle contestazioni sollevate da [OSCURATO:PERSONA] con il Ricorso, basti osservare che - a oggi (cioè dopo circa dieci anni dall'avvio della procedura, dopo oltre sette anni dal termine previsto per i primi pagamenti e, addirittura, dopo il termine fissato per l'adempimento del Concordato stesso) - nessun creditore chirografario ha percepito alcuna somma da Exergia". E tuttavia va rimarcato che la surriferita circostanza può rilevare ad altri fini, nel quadro, eventualmente, della previsione dell'art. 186 Lfall. 20. In dipendenza del rigetto del ricorso la ricorrente, "[OSCURATO:PERSONA]" s.p.a., va condannata a rimborsare alla "[OSCURATO:PERSONA] e Gas" s.p.a. le spese del presente giudizio. La liquidazione segue come da dispositivo. In pendenza di concordato preventivo permane in capo all'imprenditore che ha domandato l'accesso al concordato, il potere di amministrazione dei suoi beni e di esercizio dell'attività d'impresa e, parallelamente, la legitimatio ad processum; il commissario giudiziale, dal canto suo, è investito unicamente del potere - dovere di vigilanza ed è privo della legittimazione a proporre ricorso o a presentare controricorso davanti alla Corte di cassazione (cfr. Cass. (ord.) 11.6.2021, n. 16562, secondo cui il commissario giudiziale è sprovvisto di legittimazione passiva nel procedimento di reclamo avverso il rigetto della domanda di omologazione del concordato preventivo, essendogli attribuiti compiti di vigilanza, informazione, consulenza ed impulso ma non anche funzioni di amministrazione o gestione o rappresentanza del debitore o dei creditori, rispetto ai quali non riveste il ruolo di sostituto processuale; Cass. (ord.) 16.12.2021, n. 40483, secondo cui nel giudizio di omologazione del concordato preventivo, il commissario giudiziale, pur dovendo partecipare al procedimento (attraverso la comparizione all'udienza camerale, la costituzione in giudizio e il deposito di un parere motivato) e pur essendo destinatario della comunicazione del decreto conclusivo (perché possa darne notizia ai creditori), conserva la posizione giuridica di ausiliario del giudice e non diviene parte in senso sostanziale, non essendo portatore di specifici interessi da far valere, in sede giurisdizionale, in nome proprio o in veste di sostituto processuale della massa dei creditori, con la conseguenza che non è abilitato all'esercizio di azioni ed è privo della legittimazione a proporre ricorso o a presentare controricorso davanti alla Corte di cassazione). Su tale scorta, la costituzione nel presente giudizio del commissario giudiziale del concordato preventivo di "[OSCURATO:PERSONA] e Gas" s.p.a., benché "sollecitata" dalla notifica del ricorso per cassazione, non si prospettava come necessaria. Il che appieno suggerisce l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità tra "[OSCURATO:PERSONA]" s.p.a., da un lato, ed il commissario giudiziale del concordato preventivo di "[OSCURATO:PERSONA] e Gas" s.p.a., dall'altro. Il "[OSCURATO:PERSONA]", la "[OSCURATO:PERSONA]" s.p.a., la "Società Italiana per il Gas per Azioni", la "Finturist" s.p.a. ed il Comune di Lodi non hanno svolto difese. Pertanto, nonostante il rigetto del ricorso, nessuna statuizione va nei loro confronti assunta in ordine alle spese di lite. 21. Ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della s.p.a. ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto. P.Q.M. La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna la ricorrente, "[OSCURATO:PERSONA]" s.p.a., a rimborsare alla controricorrente, "[OSCURATO:PERSONA] e Gas" s.p.a., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 7.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; compensa integralmente le spese del presente giudizio di legittimità tra "[OSCURATO:PERSONA]" s.p.a., da un lato, ed il commissario giudiziale del concordato preventivo di "[OSCURATO:PERSONA] e Gas" s.p.a., dall'altro; ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versa
Sentenza Cassazione n. 22985/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris