CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 24242/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.203/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliato per legge in Roma, piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte suprema di cassazione -ricorre nt e - contro [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] di Patti, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 72 -controricorrente – avversola sentenza del Tribunale di Oristano n. 268/ 201 9 , pubblicata in data16 maggio 201 9 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 giugno2023 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello Fatti di causa 1. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] – Coop. Agricola a r.l. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di pace di Oristano su istanza del socio [OSCURATO:PERSONA], con il quale si intimava, in forza della fattura n. 248/2010, il paga mento della somma di euro 2.283,00, oltre interessi, a fronte del conferimento di latte. A fondamento dell’opposizione l’attrice esponeva di svolgere, con scopo mutualistico, attività di raccolta e di trasformazione del latte conferito dai soci, nonché attività di commercializzazione dei formaggi, e di avere subito una perdita di esercizio, nel 2010, a causa di una grave crisi del settore lattiero-caseario; il Succu, pur essendo a conoscenza di tale situazione, aveva interrotto i conferimenti del latte in favore della cooperativa per venderlo ad altre imprese, contravvenendo agli obblighi statutari, tanto che, con delibera del consiglio di amministrazione, era stata disposta la sua cancellazione dal libro dei soci. Contestava la sussistenza del credito azionato in sede monitoria dal socio, facendo rilevare che, a fronte del risultato negativo della gestione societaria nel 2010, i soci non avevano maturato crediti, in conformità a quanto previsto dall’art. 9 del Regolamento, in forza del quale ‹‹ il valore defi nitivo dei conferimenti›› doveva essere stabilito in base ai risultati di gestione desumibili ‹‹a chiusura dell’esercizio sociale, nel bilancio consuntivo della cooperativa››. [OSCURATO:PERSONA], costituendosi in giudizio, oltre ad eccepire la tardività dell’opposizione, replicava che la cooperativa, pur avendo scopo mutualistico, in ogni caso perseguiva una finalità lucrativa, cosicché i soci conferitari avevano il diritto a vedersi retribuito il prodotto versato. Il giudice di primo grado dichiarava l’inammissibilità per tardività dell’opposizione, confermando il decreto ingiuntivo. 2. La sentenza, impugnata dalla Cooperativa agricola, è stata riformata dal Tribunale di Oristano. In sintesi, il giudice d’appello, partendo dalla considerazione che era preferibile la tesi che qualificava i conferimenti annuali di prodotti da parte dei soci non quale adempimento di separati contratti di scambio (sub specie di vendita, somministrazione o di fornitura), bensì quali prestazioni dovute in esecuzione di un unico rapporto di durata che trovava la sua causa nel medesimo contratto sociale, ha affermato che ‹‹la remunerazione da parte della cooperativa dei conferimenti eseguiti dai singoli soci non può [poteva] avvenire (se non sotto un profilo meramente formale) attraverso il pagamento di un “prezzo”, inteso in senso tecnico quale corrispettivo per una prestazione effettuata dal socio sulla base di un contratto di scambio, ma avviene[avveniva] piuttosto attraverso l’attribuzione pro quota ai soci del profitto generato dalla vendita dei prodotti, e, dunque, dipende[va] dai risultati più o meno brillanti dell’esercizio ›› . Ha, poi, rilevato, sulla base delle risultanze istruttorie, che il regime statutario e regolamentare della cooperativa comprovavano che non sussisteva un diritto del socio ad ottenere il pagamento del prezzo del prodotto conferito a prescindere dall’andamento della gestione sociale; con la conseguenza che, essendosi la campagna per l’anno 2010 conclusa in perdita per la società, in ragione della natura del rapporto intercorrente tra il socio e la cooperativa, non poteva riconoscersi il diritto alla remunerazione del conferimento effettuato dal socio. 3. Ricorre per la cassazione della suddetta decisione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] – Coop. Agricola a r.l. resiste mediante controricorso. 4. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte. Il ricorrente e la controricorrente ha nno depositato memori e illustrative. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo d’impugnazione si denunzia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., ‹‹violazione o falsa applicazione degli artt. 1173, 2423, 2423 - bis , 2423 - ter e 2512 c.c. laddove il Tribunale di Oristano ha ritenuto che nelle cooperative agricole il socio non abbia diritto alla remunerazione del prodotto conferito e debitamente fatturato se non quando il bilancio consuntivo annualepresenti un saldo positivo››. Sostiene il ricorrente che nel caso di conferimento di prodotti agricoli a cooperativa di cui il coltivatore diretto è socio, è ravvisabile un rapporto di scambio fra socio conferitore e società cooperativa, per cui ‹‹la compravendita viene a innestarsi su di un autonomo contratto associativo che, da un lato, obbliga il coltivatore diretto al conferimento dei prodotti per il perseguimento dello scopo sociale e, dall’altro, lo rende partecipe dello scopo dell’impresa collettiva facendogli assumere una quota del rischio d’impresa e attribuendogli correlativamente una serie di poteri, diritti… e specifici vantaggi, fra cui in particolare quello di poter collocare la propria merce sul mercato in condizioni più favorevoli››. Deduce , inoltre, che il conferimento del latte alla cooperativa è riferibile esclusivamente allo schema della cessione di beni e non è assimilabile alla dotazione di capitale, tanto che ‹‹ gli importi stabiliti come anticipo della remunerazione per il latte conferito, oltreché essere soggetti alla emissione di fattura, rappresentano necessariamente un debito della cooperativa nei confronti del socio››, e che la soluzione adottata dal Tribunale sarebbe contraddittoria perché dal contratto so ciale deriva l’obbligo dei conferimenti annuali da parte dei singoli associati, ma ciò non incide sul titolo, oneroso o gratuito, degli stessi, perché l’onerosità dei conferimenti è prevista dallo stesso Statuto e dal Regolamento della Cooperativa. 2. Con il secondo motivo si prospetta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., ‹‹violazione o falsa applicazione di norma di diritto e, in particolare, dell’art. 116 cod. proc. civ., in relazione al disposto dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. artt. 1173, 2423, 2423-bis, 2423-ter, 2512 e 2465 c.c. nell’aver ritenuto non provato il credito vantato dal socio››. Secondo l’assunto del ricorrente il giudice d’appello avrebbe tratto elementi di prova dalle scritture contabili con riguardo all’accertamento delle perdite, ma avrebbe allo stesso temporitenuto che dette scritture non potessero essere valutate quali element i di prova con riferimento all’accertamento del diritto del socio ad essere remunerato per l’importo indicato nelle stesse scritture, in tal modo incorrendo in una affermazione affetta da illogicità. 3. Il primo motivo è infondato. 3.1. La questione che si pone è se l’obbligo di conferimento incombente sul socio di una cooperativa agricola di conferimento o di trasformazione, quale è pacificamente la società controricorrente, costituisca oggetto di un separato ed autonomo contratto di scambio intercorrente tra il socio conferitario e la società cooperativa o se piuttosto essa trovi titolo direttamente nel contratto sociale. La soluzione al quesito resa dal giudice d’appello è del tutto condivisibile, dovendo confermarsi che i conferimenti annuali di prodotto non costituiscono adempimento di un contratto di scambio, e, quindi, esecuzione di un contratto di vendita, o di somministrazione o di fornitura, ma, piuttosto, si atteggiano quale naturale esecuzione del rapportoplurilaterale che scaturisce dall’atto costitutivo della società. 3.2. A tale approdo si perviene alla lu ce delle seguenti considerazioni. Nelle cooperative di cui si discute in questa sede il singolo socio, che è imprenditore agricolo, è obbligato al conferimento del prodotto autonomamente ottenuto, mentre la cooperativa provvede a tutte le fasi del processo di lavorazione o trasformazione del prodotto (nel caso di specie, il latte), al fine poi di collocarlo sul mercato ad un prezzo ragionevolmente più conveniente per il socio. Il conferimento, essendo previsto nello statuto e nel regolamento della cooperativa, non costituisce l’oggetto di una prestazione accessoria ex art. 2345 cod. civ., ma, come ritenuto anche dalla dottrina prevalente, un fattore necessario e determinante per il funzionamento e la stessa esistenza dell’ente, essendo connaturato allo scopo mutualistico delle cooperative in esame. Difatti, in una cooperativa agricola di trasformazione non è ravvisabile una contrapposizione tra interesse del socio e interesse della società, perché l’uno e l’altro coincidono e sono finalizzati a trarre il maggior profitto possibile dalla vendita dei prodotti trasformati, a differenza di quanto si verifica per le prestazioni accessorie di cui all’art. 2345 cod. civ., che, al contrario, vedono contrapposto l’interesse della società all’effettuazione della prestazione del socio e quello del socio al compenso per la prestazione effettuata. In altri termini, l’obbligo di conferimento che grava sui soci di una cooperativa agricola avente ad oggetto la vendita dei prodotti agricoli forniti dai soci stessi scaturisce direttamente dal contratto di società, poiché è diretta conseguenza dell’adesione al contratto sociale, e non di una pattuizione aggiuntiva, dovendosi considerare che, ove venisse a mancare l’impegno dei soci, verrebbe sostanzialmente frustata e compromessa la stessa funzione della società. Qualora, infatti, come precisato da autorevole dottrina, si richiedesse, in omaggio alla teoria dello ‹‹scambio ulteriore››, la conclusione di contratti ulteriori ed autonomi, la previsione statutaria del carattere obbligatorio dei conferimenti verrebbe a configurarsi ‹‹alla stregua di un contratto preliminare, inteso a porre l’obbligo futuro per i soci di addivenire alla stipula dei contratti definitivi di scambio››. Viceversa, nel caso di cooperative cd. di conferimento o di trasformazione, i soci si obbligano, in via immediata, a conferire quanto necessario per l’attività della cooperativa e, quindi, si è in presenza di un contratto di durata ad esecuzione periodica, unico ed unitario, non autonomo, ma parte integrante del contratto sociale. Da tanto deriva che la consegna del prodotto ( nel caso in esame, il conferimento del latte) non determina l’operatività del principio di corrispettività enon fa sorgere, in capo al socio , un diritto a ricevere un corrispettivo, ma solo una mera aspettativa alla remunerazione del proprio conferimento; non essendo la remunerazione un corrispettivo o un ‹‹prezzo›› in senso tecnico, essa non è sem pre dovuta, ma rivestendo il socio la qualità di socio /imprenditore , con conseguente assunzione del rischio di impresa, è condizionata all’andamento del mercato e, quindi, all’esito della vendita del prodotto finito. E, proprio in virtù del rischio di impresa, è ben possibile che la remunerazione possa totalmente mancare, essendo questa strettamente dipendente dall’attribuzione pro quota ai soci del profitto generato dalla vendita dei prodotti e, dunque, dai risultati dell’esercizio. Ében vero, come evidenziato dal ricorrente, che, ai sensi dell’art. 34, comma 7, d.P.R. n. 633 del1972, si è passati, a decorrere dal 1° settembre 1993, da un regime di disconoscimento ad uno di riconoscimento normativo della natura di ‹‹cessioni di beni›› per i conferimenti dei prodotti da parte dei soci alla cooperativa (di recente, Cass., sez. 5, 30/08/2022, n. 25495), con conseguente obbligo di emissione della fattura. M a la previsione del l’emissione della fattura non fa mutare la natura del titolo, ossia il rapporto che intercorre tra il socio e la cooperativa agricola, in virtù del quale la cessione viene attuata, e non determina l’insorgere di un diritto di credito in capo al socio, ma assolve esclusivamente ad una funzione di mera contabilizzazione, ai fini fiscali, del conferimento effettuato dal socio. Pertanto, ciò che la cooperativa attribuisce al socio al termine della vendita del prodotto non è un prezzo, né un corrispettivo per una prestazione dallo stesso effettuata, ma è piuttosto il profitto che la cooperativa ha conseguito e che essa rimette al socio. Se si trattasse di ‹‹prezzo››, quale corrispettivo di un’obbligazione contrattualmente assunta, il cattivo andamento della gestione e della vendita non sarebbe opponibile al socio conferente, il quale potrebbe comunque pretendere l’adempimento o agire per far valere eventuali pretese di natura risarcitoria. Poiché, invece, al conferimento de l prodotto non corrisponde un diritto di credito al percepimento di un corrispettivo, ma soltanto l’attribuzione pro quota del profitto generato dalla vendita dei prodotti trasformati, è evidente che il socio non può pretendere, in caso di esito negativo dell’esercizio, la remunerazione per il conferimento effettuato. 3.3. Dalle considerazioni sopra svolte emerge che, del tutto correttamente, il giudice di merito, in applicazione del richiamato art. 9 del Regolamento approvato dalla Cooperativa , che prevedeva che ‹‹il valore definitivo dei conferimenti›› dovesse essere stabilito ‹‹ in base ai risultati di gestione desumibili, achiusura dell’esercizio sociale nel bilancio consuntivo della cooperativa››, ha affermato che ‹‹la remunerazione dei conferimenti non avviene attraverso il pagamento di un prezzo determinato (né determinabile) ex ante, bensì attraverso la corresponsione ai soci di (eventuali) anticipi sul valore dei conferimenti, deliberati dal Consiglio di Amministrazione, e attraverso un conguaglio effettuato ex post, determinato dai risultati di gestione, in sede di approvazione del bilancio consuntivo di esercizio della cooperativa››. 4. Il secondo motivo è inammissibile. Varrà rammentare che attraverso il disposto di cui all’art. 116 cod. proc. civ. non è dato riproporre, sotto altra forma paradigmatica, la censura dei vizi di logicità eliminati dall’attuale testo normativo dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., atteso che il libero convincimento del giudice opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito allo stesso riservato in via esclusiva e, come tale,è insindacabile in sede di legittimità. Invero, la denuncia di violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. solo apparentemente veicola un vizio di ‹‹ violazione o falsa applicazione di norme di diritto ›› , traducendosi, invece, nella denuncia di un errore di fatto che deve essere fatta valere attraverso il corretto paradigma del vizio motivazionale, e, dunque, nei limiti consentiti dall’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., essendo esclusa una nuova rivalutazione dei fatti da parte di questa Corte di legittimità (Cass., sez. 3, 12/10/2017, n.23940). La doglianzain esame , per come formulata, oltre a difettare del requisito della specificità, si risolve nella sostanza in una contestazione della valutazione del materiale probatorio operata dal giudice di merito, come tale non consentita in sede di legittimità, avendo le Sezioni Unite chiarito che, in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo ‹‹ prudente apprezzamento ›› , pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass., sez. U,30/09/2020, n. 20867). Né, d’altro canto, è configurabile illogicità nelle affermazioni contenute nella sentenza gravata, poiché il giudice d’appello, ponendo a fondamento della decisione le prove offerte dalle parti e valorizzando quelle che ha considerato più attendibili ai fini del proprio convincimento, scartando quelle considerate inidonee, ha ritenuto dimostrato, in esito all’istruttoria espletata , che la campagna per l’anno 2010 si era conclusa in perdita per la società cooperativa e da tanto ha fatto discendere la naturale conseguenza dell’insussistenza di un diritto del socio alla remunerazione richiesta con il ricorso monitorio, a nulla valendo la contabilizzazione del conferimento tra le poste del bilancio. Al riguardo, ha punt ualmente spiegato che la fattura n. 248 del 2010, di cui l’odierno ricorrente aveva richiesto il pagamento, sebbene comprovantel’avvenuta cessione dei beni da parte del socio, non fosse idonea a determina re la nascita di un diritto di credito, certus an,al percepimento di un corrispettivo, come confermato dalla stessa dicitura riportata sulla fattura ( ‹‹ a futura determinazione di prezzo››), che evidenziava che, in applicazione della disciplina di cui all’art. 9 del Regolamento adottato dalla cooperativa, l’indicazione contenuta in fattura aveva ‹‹ un valore meramente provvisorio ›› , potendo la determinazione del prezzo essere effettuata solamente a fine esercizio, e, dunque, solo in caso di andamento positivo dello stesso.Ha, perciò, escluso, stante la chiusura in perdita dell’esercizio sociale 2010, il diritto alla remunerazione del conferimento effettuato dal socio. 5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigettail ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità,che liquida in euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei pre