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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 26 maggio 2022

Cassazione n. 45982/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Lt [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto del 7 ottobre 2021 la Corte di appello di Messina ha rigettato l'istanza con cui [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto, ai sensi dell'art. 28 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, la revocazione della confisca di due immobili siti in Paternò (Ct), disposta dal Tribunale di Catania con provvedimento del 20 aprile 2019, confermato dalla Corte di appello il 7 aprile 2020 e divenuto irrevocabile il 23 novembre 2020.

Ha, a tal fine, osservato che la richiesta di revoca si fonda sull'allegazione di elementi di prova che avrebbero potuto essere declotti nell'originario procedimento di prevenzione, ciò che ne preclude l'utilizzo a sostegno della medesima istanza, e che sono, comunque, privi del prescritto connotato di decisività.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato a tre motivi — che, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., vengono qui enunciati unitariamente e nei limiti strettamente necessari per la motivazione — con i quali deduce violazione di legge per avere la Corte di appello travisato l'oggetto della richiesta di revocazione, avente ad oggetto non già, come indicato nel provvedimento impugnato, l'allegazione di prove nuove relative ai redditi percepiti, nel periodo di interesse, dai suoi genitori (i quali le avrebbero fornito la provvista necessaria per l'acquisto degli immobili della cui confisca si discute) ma, piuttosto, la capacità della coppia di far fronte, con le entrate già accertate, alle spese derivati dalla predetta operazione immobiliare.

Segnala, al riguardo, di avere allegato all'istanza ex art. 28 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il verbale afferente alle sommarie informazioni rese al difensore dalla madre [OSCURATO:PERSONA], a sua volta corredato da numerose bollette relativa alla fornitura idrica ed elettrica del suo nucleo familiare, costituenti eloquente riscontro documentale della dedotta capacità di risparmio della donna e del marito.

Rivendica la novità della prova, che non è stato possibile produrre nell'originario procedimento di prevenzione perché acquisita solo in esito a gravosa ricerca — compiuta, peraltro, da soggetto, quale la [OSCURATO:PERSONA], estraneo al procedimento — e la sua decisività in vista dell'apprezzamento della sussistenza dei presupposti per la confisca ed addebita alla Corte di appello di essere radicalmente venuta meno, sul punto, al prescritto onere motivazionale.3.

Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

4. Il 30 giugno 2022 il ricorrente ha depositato memoria difensiva, con la quale ha insistito in quanto in precedenza dedotto e ribadito, in particolare, che «l'unica prova nuova decisiva introdotta con il giudizio di revocazione a mezzo delle investigazioni difensive» attiene alla «quantificazione delle spese del nucleo familiare Rizzo - [OSCURATO:PERSONA] (genitori di [OSCURATO:PERSONA] che provvidero al pagamento delle rate del mutuo per l'acquisto dell'immobile)», «acquisita per mezzo delle investigazioni difensive con allegazione delle bollette relative alle utenze», come chiarito ancora con la memoria depositata all'udienza del 7 novembre 2021, alla quale la Corte di appello di Messina non ha, tuttavia, fatto alcun cenno. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto.

2. La richiesta di revocazione presentata da [OSCURATO:PERSONA] ha ad oggetto due immobili siti in Paternò (Ct), che ella ha acquistato nel 2003.

La confisca di tali beni è stata disposta, nell'originario giudizio di prevenzione, sul postulato — che ha ricevuto l'avallo della Corte di cassazione, che, con sentenza n. 1542 del 23 novembre 2020, dep. 2021, ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti dalla Rizzo e dal marito [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto della Corte di appello di Catania del 7 aprile 2020 — che l'incremento patrimoniale è avvenuto all'interno del perimetro temporale segnato dalla pericolosità sociale qualificata di Morabito e che il proposto ed il suo nucleo familiare, privi di entrate lecite sufficienti a giustificare l'investimento, non hanno offerto, sul punto, una convincente prova contraria, avendo la Rizzo, in particolare, sostenuto di avere fruito della contribuzione dei genitori i cui redditi, tuttavia, il giudice della prevenzione ha stimato inidonei allo scopo.

3. Avendo la Rizzo proposto istanza ai sensi dell'art. 28, comma 1, lett. a), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in forza della «scoperta di prove nuove decisive, sopravvenute alla conclusione del procedimento», viene in rilievo il tema dell'interpretazione di tale previsione, che ha impegnato la giurisprudenza di legittimità, nel cui seno hanno convissuto, sino a tempi recenti, due opposti orientamenti, ciò che ha determinato la devoluzione della questione alle Sezioni unite.Il massimo consesso nomofilattico, in esito all'udienza del 26 maggio 2022, ha stabilito, secondo quanto emerge dall'informazione provvisoria, che «In tema di confisca di prevenzione, la prova nuova, rilevante ai fini della revocazione della misura ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. n. 159 del 2011, è sia quella sopravvenuta alla conclusione del procedimento di prevenzione, essendosi formata dopo di esso, sia quella preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva; non lo è, invece, quella deducibile e non dedotta nell'ambito del suddetto procedimento, salvo che l'interessato dimostri l'impossibilità di tempestiva deduzione per forza maggiore».

4. L'applicazione del suddetto principio di diritto, cui il Collegio intende attenersi, alla fattispecie in esame induce ad escludere che possa in alcun modo discorrersi di «prova nuova decisiva».

Con l'atto introduttivo della richiesta di revocazione, [OSCURATO:PERSONA] ha, in primo luogo, dedotto (cfr. pagg. 6-7) che la madre, rendendo sommarie informazioni in sede di indagini difensive, aveva chiarito di avere vissuto in modo assolutamente frugale, come dimostrato anche dalla modestia degli esborsi sopportati per le forniture di luce ed acqua, e di avere, in parallelo, beneficiato, in vista dell'acquisto dell'immobile intestato alla figlia, della contribuzione del cognato [OSCURATO:PERSONA] e delle somme da lei percepite per l'attività lavorativa svolta in favore dello stesso Belvedere e della moglie.

Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Messina ha, in proposito, escluso che alle prove allegate potesse essere riconosciuto il crisma della «novità», trattandosi di informazioni che la Rizzo, certamente a conoscenza dei rapporti tra la madre e gli zii, ben avrebbe potuto procurarsi, adoperando l'ordinaria diligenza e non essendo impedita da cause di forza maggiore, già nel corso del procedimento di prevenzione.

Tanto, in ragione del fatto che, si legge nel provvedimento impugnato, «Oggetto non secondario dello stesso giudizio è stata anzi proprio la capacità del nucleo familiare Rizzo-[OSCURATO:PERSONA], genitori di [OSCURATO:PERSONA] suoceri del proposto [OSCURATO:PERSONA], di sostenere l'acquisto con i loro redditi ufficiali, tema che ha costituito oggetto della dialettica processuale nel giudizio di primo grado».

La corte peloritana ha, quindi, affermato che «La richiesta di revocazione si risolve quindi in un tentativo tardivo di contestare l'esito del giudizio originario e per quanto le sorti del giudizio siano state segnate dalla dichiarata inammissibilità degli atti di impugnazione, sul piano formale, il giudicato preclude ogni integrazione istruttoria del tipo che la difesa vorrebbe introdurre».5.

Con il ricorso per cassazione e la più recente memoria difensiva, la Rizzo, lungi dal contestare le conclusioni raggiunte dalla Corte di appello con riferimento ai punti specificamente esaminati, pone, invece, l'accento sull'incompletezza del percorso argomentativo sotteso alla decisione impugnata, silente in ordine alla rilevanza delle allegazioni relative agli esborsi sopportati, per il mantenimento quotidiano, dalla coppia Rizzo\[OSCURATO:PERSONA] e, in particolare, all'attitudine dimostrativa delle bollette esibite.

Trattasi di obiezione di tangibile genericità che, quantunque agganciata ad un dato correttamente esposto — l'assenza, nel provvedimento impugnato, di espressi riferimenti alla documentazione esibita dalla [OSCURATO:PERSONA] a corredo delle dichiarazioni rilasciate al difensore della figlia — attiene ad un elemento che non appare in alcun modo idoneo ad incidere, tantomeno in misura decisiva, sulle valutazioni illo tempore compiute dal giudice della prevenzione.

La ricorrente, peraltro, nell'evocare le fatture relative a consumi di luce ed acqua, ne omette l'allegazione al ricorso che soffre, per questo, di carenza di autosufficienza, onde pertinente si palesa, al riguardo, il richiamo all'indirizzo ermeneutico secondo cui «In tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, i motivi che deducano il vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione» (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014, dep. 2015, Savasta, Rv. 263601)., Ma vi è di più, giacché la Rizzo nulla dice in merito all'epoca delle bollette, alla loro continuità cronologica, alla possibilità di desumere dalle informazioni ivi riportate e riferite a consumi e costi l'inattendibilità delle valutazioni che il giudice della prevenzione operò assumendo, quale punto di riferimento, criteri di normalità.

Né va trascurato, è opportuno aggiungere, che i rilievi che la Corte di appello di Messina ha dedicato all'assenza di «novità» della prova, direttamente afferenti alle ulteriori entrate della coppia Rizzo\[OSCURATO:PERSONA], possono essere estesi anche all'acquisizione delle bollette di luce ed acqua, che la ricorrente, usando l'ordinaria diligenza, si sarebbe potuta procurare con maggiore tempestività.

Il vero è, allora, che il profilo di carenza motivazionale segnalato dalla ricorrente si rivela privo di incidenza sulla legittimità del provvedimento impugnato, con il quale la Corte di appello ha reputato che gli elementi acquisiti in epoca successiva all'irrevocabilità del decreto con cui è stata disposta la confisca non siano nuovi né decisivi.6.

Dal rigetto del ricorso discende la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Lt [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del 7 ottobre 2021 la Corte di appello di Messina ha rigettato l'istanza con cui [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto, ai sensi dell'art. 28 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, la revocazione della confisca di due immobili siti in Paternò (Ct), disposta dal Tribunale di Catania con provvedimento del 20 aprile 2019, confermato dalla Corte di appello il 7 aprile 2020 e divenuto irrevocabile il 23 novembre 2020. Ha, a tal fine, osservato che la richiesta di revoca si fonda sull'allegazione di elementi di prova che avrebbero potuto essere declotti nell'originario procedimento di prevenzione, ciò che ne preclude l'utilizzo a sostegno della medesima istanza, e che sono, comunque, privi del prescritto connotato di decisività. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato a tre motivi — che, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., vengono qui enunciati unitariamente e nei limiti strettamente necessari per la motivazione — con i quali deduce violazione di legge per avere la Corte di appello travisato l'oggetto della richiesta di revocazione, avente ad oggetto non già, come indicato nel provvedimento impugnato, l'allegazione di prove nuove relative ai redditi percepiti, nel periodo di interesse, dai suoi genitori (i quali le avrebbero fornito la provvista necessaria per l'acquisto degli immobili della cui confisca si discute) ma, piuttosto, la capacità della coppia di far fronte, con le entrate già accertate, alle spese derivati dalla predetta operazione immobiliare. Segnala, al riguardo, di avere allegato all'istanza ex art. 28 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il verbale afferente alle sommarie informazioni rese al difensore dalla madre [OSCURATO:PERSONA], a sua volta corredato da numerose bollette relativa alla fornitura idrica ed elettrica del suo nucleo familiare, costituenti eloquente riscontro documentale della dedotta capacità di risparmio della donna e del marito. Rivendica la novità della prova, che non è stato possibile produrre nell'originario procedimento di prevenzione perché acquisita solo in esito a gravosa ricerca — compiuta, peraltro, da soggetto, quale la [OSCURATO:PERSONA], estraneo al procedimento — e la sua decisività in vista dell'apprezzamento della sussistenza dei presupposti per la confisca ed addebita alla Corte di appello di essere radicalmente venuta meno, sul punto, al prescritto onere motivazionale.3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. Il 30 giugno 2022 il ricorrente ha depositato memoria difensiva, con la quale ha insistito in quanto in precedenza dedotto e ribadito, in particolare, che «l'unica prova nuova decisiva introdotta con il giudizio di revocazione a mezzo delle investigazioni difensive» attiene alla «quantificazione delle spese del nucleo familiare Rizzo - [OSCURATO:PERSONA] (genitori di [OSCURATO:PERSONA] che provvidero al pagamento delle rate del mutuo per l'acquisto dell'immobile)», «acquisita per mezzo delle investigazioni difensive con allegazione delle bollette relative alle utenze», come chiarito ancora con la memoria depositata all'udienza del 7 novembre 2021, alla quale la Corte di appello di Messina non ha, tuttavia, fatto alcun cenno. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto. 2. La richiesta di revocazione presentata da [OSCURATO:PERSONA] ha ad oggetto due immobili siti in Paternò (Ct), che ella ha acquistato nel 2003. La confisca di tali beni è stata disposta, nell'originario giudizio di prevenzione, sul postulato — che ha ricevuto l'avallo della Corte di cassazione, che, con sentenza n. 1542 del 23 novembre 2020, dep. 2021, ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti dalla Rizzo e dal marito [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto della Corte di appello di Catania del 7 aprile 2020 — che l'incremento patrimoniale è avvenuto all'interno del perimetro temporale segnato dalla pericolosità sociale qualificata di Morabito e che il proposto ed il suo nucleo familiare, privi di entrate lecite sufficienti a giustificare l'investimento, non hanno offerto, sul punto, una convincente prova contraria, avendo la Rizzo, in particolare, sostenuto di avere fruito della contribuzione dei genitori i cui redditi, tuttavia, il giudice della prevenzione ha stimato inidonei allo scopo. 3. Avendo la Rizzo proposto istanza ai sensi dell'art. 28, comma 1, lett. a), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in forza della «scoperta di prove nuove decisive, sopravvenute alla conclusione del procedimento», viene in rilievo il tema dell'interpretazione di tale previsione, che ha impegnato la giurisprudenza di legittimità, nel cui seno hanno convissuto, sino a tempi recenti, due opposti orientamenti, ciò che ha determinato la devoluzione della questione alle Sezioni unite.Il massimo consesso nomofilattico, in esito all'udienza del 26 maggio 2022, ha stabilito, secondo quanto emerge dall'informazione provvisoria, che «In tema di confisca di prevenzione, la prova nuova, rilevante ai fini della revocazione della misura ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. n. 159 del 2011, è sia quella sopravvenuta alla conclusione del procedimento di prevenzione, essendosi formata dopo di esso, sia quella preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva; non lo è, invece, quella deducibile e non dedotta nell'ambito del suddetto procedimento, salvo che l'interessato dimostri l'impossibilità di tempestiva deduzione per forza maggiore». 4. L'applicazione del suddetto principio di diritto, cui il Collegio intende attenersi, alla fattispecie in esame induce ad escludere che possa in alcun modo discorrersi di «prova nuova decisiva». Con l'atto introduttivo della richiesta di revocazione, [OSCURATO:PERSONA] ha, in primo luogo, dedotto (cfr. pagg. 6-7) che la madre, rendendo sommarie informazioni in sede di indagini difensive, aveva chiarito di avere vissuto in modo assolutamente frugale, come dimostrato anche dalla modestia degli esborsi sopportati per le forniture di luce ed acqua, e di avere, in parallelo, beneficiato, in vista dell'acquisto dell'immobile intestato alla figlia, della contribuzione del cognato [OSCURATO:PERSONA] e delle somme da lei percepite per l'attività lavorativa svolta in favore dello stesso Belvedere e della moglie. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Messina ha, in proposito, escluso che alle prove allegate potesse essere riconosciuto il crisma della «novità», trattandosi di informazioni che la Rizzo, certamente a conoscenza dei rapporti tra la madre e gli zii, ben avrebbe potuto procurarsi, adoperando l'ordinaria diligenza e non essendo impedita da cause di forza maggiore, già nel corso del procedimento di prevenzione. Tanto, in ragione del fatto che, si legge nel provvedimento impugnato, «Oggetto non secondario dello stesso giudizio è stata anzi proprio la capacità del nucleo familiare Rizzo-[OSCURATO:PERSONA], genitori di [OSCURATO:PERSONA] suoceri del proposto [OSCURATO:PERSONA], di sostenere l'acquisto con i loro redditi ufficiali, tema che ha costituito oggetto della dialettica processuale nel giudizio di primo grado». La corte peloritana ha, quindi, affermato che «La richiesta di revocazione si risolve quindi in un tentativo tardivo di contestare l'esito del giudizio originario e per quanto le sorti del giudizio siano state segnate dalla dichiarata inammissibilità degli atti di impugnazione, sul piano formale, il giudicato preclude ogni integrazione istruttoria del tipo che la difesa vorrebbe introdurre».5. Con il ricorso per cassazione e la più recente memoria difensiva, la Rizzo, lungi dal contestare le conclusioni raggiunte dalla Corte di appello con riferimento ai punti specificamente esaminati, pone, invece, l'accento sull'incompletezza del percorso argomentativo sotteso alla decisione impugnata, silente in ordine alla rilevanza delle allegazioni relative agli esborsi sopportati, per il mantenimento quotidiano, dalla coppia Rizzo\[OSCURATO:PERSONA] e, in particolare, all'attitudine dimostrativa delle bollette esibite. Trattasi di obiezione di tangibile genericità che, quantunque agganciata ad un dato correttamente esposto — l'assenza, nel provvedimento impugnato, di espressi riferimenti alla documentazione esibita dalla [OSCURATO:PERSONA] a corredo delle dichiarazioni rilasciate al difensore della figlia — attiene ad un elemento che non appare in alcun modo idoneo ad incidere, tantomeno in misura decisiva, sulle valutazioni illo tempore compiute dal giudice della prevenzione. La ricorrente, peraltro, nell'evocare le fatture relative a consumi di luce ed acqua, ne omette l'allegazione al ricorso che soffre, per questo, di carenza di autosufficienza, onde pertinente si palesa, al riguardo, il richiamo all'indirizzo ermeneutico secondo cui «In tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, i motivi che deducano il vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione» (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014, dep. 2015, Savasta, Rv. 263601)., Ma vi è di più, giacché la Rizzo nulla dice in merito all'epoca delle bollette, alla loro continuità cronologica, alla possibilità di desumere dalle informazioni ivi riportate e riferite a consumi e costi l'inattendibilità delle valutazioni che il giudice della prevenzione operò assumendo, quale punto di riferimento, criteri di normalità. Né va trascurato, è opportuno aggiungere, che i rilievi che la Corte di appello di Messina ha dedicato all'assenza di «novità» della prova, direttamente afferenti alle ulteriori entrate della coppia Rizzo\[OSCURATO:PERSONA], possono essere estesi anche all'acquisizione delle bollette di luce ed acqua, che la ricorrente, usando l'ordinaria diligenza, si sarebbe potuta procurare con maggiore tempestività. Il vero è, allora, che il profilo di carenza motivazionale segnalato dalla ricorrente si rivela privo di incidenza sulla legittimità del provvedimento impugnato, con il quale la Corte di appello ha reputato che gli elementi acquisiti in epoca successiva all'irrevocabilità del decreto con cui è stata disposta la confisca non siano nuovi né decisivi.6. Dal rigetto del ricorso discende la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pe
Decreto Cassazione n. 45982/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris