CassazionedecretoSezione U
Cassazione n. 09770/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 4184-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, VIA C. DOSSI 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 24/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di SALERNO, depositata il 08/01/2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. — [OSCURATO:PERSONA], quale procuratore di [OSCURATO:PERSONA], ha adito, con ricorso depositato il 22 aprile 2004, dinanzi al [OSCURATO:PERSONA], il Comune di [OSCURATO:PERSONA], chiedendone, per quanto rileva in questa sede, condanna al risarcimento dei danni subiti per la perdita della proprietà di un fondo già appartenente alla Sicuranza e che il Comune, a seguito di dichiarazione di pubblica utilità, aveva occupato ed irreversibilmente trasformato, senza che nel termine di legge fosse intervenuto il decreto di esproprio. 2. — Con sentenza depositata il 22 febbraio 2006, nel contraddittorio con il Comune, il giudice adito ha dichiarato «irricevibile il ricorso». Ha osservato il giudice adito, con riguardo alla domanda di cui si è dato conto: «Deve osservarsi che il ricorso, nella parte in cui è diretto alla pretesa risarcitoria conseguente alla illecita occupazione del bene, per scadenza del termine fissato per l'occupazione di urgenza, è improponibile per difetto di giurisdizione del [OSCURATO:PERSONA]. Invero, le SS.UU. della Cassazione (ord. 22 novembre 2004 n. 21944), nel confermare ... la giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie attinenti a "comportamenti" di soggetti pubblici non involgenti l'esercizio di pubbliche potestà (dichiarazioni di pubblica utilità, occupazioni di urgenza etc. nulle o inesistenti), ritengono irrilevante il sopravvenire di un provvedimento espropriativo (illegittimo a produttivo di effetti) osservando che "la distruzione del bene originario" che aveva dato occasione alla pretesa risarcitoria dei Ric. 2021 n. 04184 sez. SU - ud. 14-12-2021 -2- proprietari, era stata consumata prima e indipendentemente dall'emanazione del provvedimento espropriativo, che aveva finito così per l'incidere sul diverso bene, risultante dall'irreversibile trasformazione di quello inizialmente occupato, ormai già acquisito ad altro titolo nel patrimonio dell'amministrazione». 3. — Con atto di citazione notificato il 3 ottobre 2006 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eredi della frattanto deceduta [OSCURATO:PERSONA], hanno riproposto la domanda risarcitoria al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], poi accorpato a quello di Benevento. 4. — Il Tribunale di Benevento, con sentenza del 22 luglio 2014, nel contraddittorio con il Comune di [OSCURATO:PERSONA], nonché di taluni chiamati in causa, ha dichiarato «il difetto di giurisdizione dell'AGO», individuando «nel Tar territorialmente competente il giudice fornito di giurisdizione a decidere della controversia, dinanzi al quale la causa dovrà essere eventualmente riassunta nei termini e con le modalità di cui all'art. 59 Legge 69/2009». Nel pervenire a tale decisione, il Tribunale di Benevento, giudicando versarsi in ipotesi di occupazione appropriativa, connotata dall'adozione del provvedimento di dichiarazione di pubblica utilità, non seguito in termini dal decreto di esproprio, ha fatto applicazione del sopravvenuto indirizzo secondo cui, in tal caso, la controversia è devoluta al giudice amministrativo (v. Cass. Sez. Un., 20 dicembre 2006, n. 27192, sulla scia di Corte cost. n. 204 del 2004 e n. 191 del 2006). 5. — I Matassino hanno riassunto il giudizio, con atto passato alla notifica il 18 novembre 2014, dinanzi al [OSCURATO:PERSONA], che, con sentenza dell'8 gennaio 2020, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso. Ha in breve ritenuto il Tar che la prima sentenza pronunciata dal giudice amministrativo avesse acquistato autorità di giudicato esterno Ric. 2021 n. 04184 sez. SU - ud. 14-12-2021 -3- sulla insussistenza della giurisdizione radicata presso di esso: difatti il giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] non poteva essere considerato quale prosecuzione di quello esordito dinanzi al [OSCURATO:PERSONA], essendo stato introdotto, quale nuovo giudizio, dopo il decorso di un trimestre dalla notificazione della iniziale sentenza declinatoria della giurisdizione. 6. — I Matassino, avvalendosi della previsione dettata dal secondo comma dell'articolo 362 c.p.c., numero 1, hanno denunciato il conflitto negativo di giurisdizione determinato dalle successive pronunce declinatorie della giurisdizione del [OSCURATO:PERSONA], del Tribunale di Benevento e nuovamente del [OSCURATO:PERSONA]. 7. — Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA] 8. — I ricorrenti hanno in sintesi sostenuto che la pronuncia della prima sentenza del [OSCURATO:PERSONA] non avesse determinato il formarsi del giudicato sulla insussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo, essendo proseguito il giudizio dinanzi al giudice ordinario indicato come dotato di giurisdizione. 9. — Ritiene il collegio l'opportunità di chiedere all'Ufficio del Massimario di fornire una specifica relazione sul tema di cui subito si dirà, con conseguente rinvio della causa, nell'attesa, a nuovo ruolo 9.1. — [OSCURATO:PERSONA], nella sentenza dell'8 gennaio 2020, ha reputato che la propria precedente sentenza del 22 febbraio 2006, declinatoria della giurisdizione, avesse acquistato autorità di cosa giudicata, per mancata tempestiva riassunzione, in ordine alla insussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo. 9.2. — Va premesso, in proposito, che, in epoca antecedente all'entrata in vigore dell'articolo 59 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che ha espressamente disciplinato la translatio iudicii tra giudici ordinari e speciali, ovvero tra giudici speciali, la Corte costituzionale aveva dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'articolo 30 Ric. 2021 n. 04184 sez. SU - ud. 14-12-2021 -4- della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, riconoscendo al legislatore il compito di regolare nel modo ritenuto più opportuno il meccanismo della translatio iudicii dall'uno all'altro plesso giurisdizionale, cosa poi avvenuta per l'appunto attraverso l'introduzione del citato articolo 59. Nell'occasione la Corte costituzionale ha ritenuto «superfluo sottolineare che, laddove possibile utilizzando gli strumenti ermeneutici..., i giudici ben potranno dare attuazione al principio della conservazione degli effetti della domanda nel processo riassunto» (Corte cost. 12 marzo 2007, n. 77). 9.3. — Stante l'operatività ex tunc degli effetti della menzionata dichiarazione di incostituzionalità, non v'è dubbio sull'applicabilità del congegno della translatio iudici anche alla data della prima sentenza del [OSCURATO:PERSONA] del 2006. D'altronde, già prima della dichiarazione di incostituzionalità dell'articolo 30 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, questa Corte aveva affermato che il congegno di translatio iudicii giudice speciale- giudice ordinario potesse essere ricostruito dal sistema, in una prospettiva interpretativa costituzionalmente orientata (Cass., Sez. Un., 22 febbraio 2007, n. 4109). Secondo tale impostazione, anche con riguardo al quadro normativo esistente prima dell'introduzione del citato articolo 59, vale la regola secondo cui il processo che, dopo la pronuncia declinatoria della giurisdizione, si instaura, per effetto della tempestiva riassunzione, davanti al giudice indicato come munito di giurisdizione non è un nuovo ed autonomo procedimento, ma la naturale prosecuzione dell'unico giudizio (Cass., Sez. Un., 22 novembre 2010, n. 23596), prosecuzione che si realizza in applicazione analogica della «disciplina di cui all'art. 50 c.p.c., considerata norma,. generale sulla riassunzione» (ivi, § 4.3; v. pure p. es. Cass. 6 agosto 2009, n. 18015). Ric. 2021 n. 04184 sez. SU - ud. 14-12-2021 -5- 9.4. — La ricostruzione della translatio iudicií sulla base dell'articolo 50 c.p.c., con riguardo all'arco temporale anteriore alla legge 18 giugno 2009, n. 69, articolo 59, pone un ampio fascio dei problemi che in questa sede hanno rilievo solo in parte. Qui occorre osservare che, secondo quanto già in passato stabilito, con riguardo al previgente testo dell'articolo 50 c.p.c., il termine ivi fissato per la riassunzione decorreva dalla data di comunicazione della sentenza dichiarativa dell'incompetenza o, in mancanza, da quella della notificazione, e non già dal momento del passaggio in giudicato della decisione medesima (Cass. 18 novembre 1982, n. 6206; Cass. 24 maggio 1996, n. 4805). Principio parimenti applicabile alla declinatoria di giurisdizione prima dell'introduzione dell'articolo 59, norma che, invece, fissa il termine a quo per la riassunzione in tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia declinatoria della giurisdizione. Né rileva, ovviamente, che la iniziale sentenza del [OSCURATO:PERSONA] non contenesse la fissazione del termine per l'esecuzione, giacché, in tema di riassunzione del processo a seguito di declinatoria della giurisdizione, ove non sia stato indicato il termine per adire il giudice munito di giurisdizione, trova applicazione, in via analogica, quello di sei mesi previsto dall'articolo 50 c.p.c., nella formulazione, applicabile ratione temporis (Cass. 31 maggio 2017, n. 13734). 9.4. — Così stando le cose, ove risultasse verificato che la riassunzione dal [OSCURATO:PERSONA] al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] sia stata tempestiva, tenuto conto del termine ratione temporis applicabile ex articolo 50 c.p.c., occorrerebbe ulteriormente stabilire se quest'ultimo giudice potesse ulteriormente declinare la giurisdizione, avuto riguardo al precetto dettato dal terzo comma dell'articolo 59 della legge numero 69 del 2009, medio tempore entrato in vigore, secondo cui: «Se sulla questione di giurisdizione non si sono già pronunciate, nel processo, le Sezioni Unite della Corte di cassazione, il giudice davanti al quale la causa è riassunta può sollevare d'ufficio, con Ric. 2021 n. 04184 sez. SU - ud. 14-12-2021 -6- ordinanza, tale questione davanti alle medesime Sezioni Unite della Corte di cassazione, fino alla prima udienza fissata per la trattazione del merito». 9.5. — E, ove dovesse ritenersi che il giudice ordinario era tenuto ad osservare la disposizione, resterebbe ancora da stabilire — e tale è la questione di cui dovrà occuparsi la relazione dell'Ufficio del Massimario — quali conseguenze debbano riconnettersi alla sua inosservanza, e quale spazio residui, allora, al rimedio del conflitto di cui all'articolo 362, secondo comma, n. 1, c.p.c.. Si tratta in definitiva di stabilire se, una volta che il giudice in favore del quale sia stata declinata la giurisdizione adotti anch'egli una pronuncia declinatoria della giurisdizione, dopo lo spirare della barriera preclusiva fissata dal terzo comma dell'articolo 59, la giurisdizione, all'esito della decisione del conflitto eventualmente sollevato d'ufficio, debba essere in tale frangente comunque stabilita in ragione del fondo della questione, o se, invece, il senso del terzo comma dell'articolo 59 citato non stia proprio nel precludere il riesame di essa, nel complessivo contesto di indebolimento del rilievo di detta questione che la stessa praticabilità della translatio iud