CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 luglio 2022
Cassazione n. 35834/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a 8-bis, d.l.n. 137/2020 la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 18009/2020R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentatae difesa da ll’ Avv. [OSCURATO:PERSONA],in virtù di procura a margine del ricorso, ed elettivamente domiciliatoin Cesena, viale Oberdan, 674 –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentat a e difes a da ll’ Avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliatain ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], 91, presso lo studio dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA] -controricorrente – Oggetto: APPALTO- [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 18009/2020 Cron. Ud. 05/07/2022 PU R.G. 18009/2020 Pagina nr.2 di 12 avverso la sentenza n. 779/2020 della Corte d'Appello di Bologna, depositata il 24.02.2020; udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del5 luglio2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] , che ha concluso per l’inammissibilità dei primi due motivi di ricorso, l’accoglimento del terzo e la cassazione del ricorso senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con un contratto concluso in data 29.09.200 9 , l’odierna ricorrente prometteva – nei confronti della controparte committente [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. (già [OSCURATO:PERSONA] S.RL., in precedenzaMARCONI [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.), odierna resistente -la fornitura, trasporto e posa in opera di due pannelli sandwich e accessori di completamento utili alla realizzazionedi un complesso frigorifero per bassa temperatura . Il contratto prevedeva : la rateizzazione del prezzo (€2.780.000,00 + IVA) in 60 rate mensili, offerta finanziaria valida per 30 giorni dalla data di stipulazione del contratto; fine lavori entro 60 giorni dalla data di inizio lavori . Era stata concordemente inserita a penna nel contratto una clausola risolutiva che recitava:«se per qualsiasi motivo la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. decidesse di non realizzare l’opera, il presente contratto decadrà automaticamente». 1.1. L a formale accettazione dell’offerta finanziaria, e la richiesta di inizio lavori non sarebbe ro mai state espresse dall’odierna resistente; pertanto, trascorsi circa tre anni dalla data di stipulazione dell’accordo, l’odierna ricorrente chiedeva l’immediata esecuzione del contratto. La committente, contestando a [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. il mancato rispetto delle condizioni R.G. 18009/2020 Pagina nr.3 di 12 economiche concordate, avendo quest’ultima preteso (nel corso di incontri successivi alla stipulazione del contratto) di modificare le modalità di pagamento stabilite nel contratto mediante riduzione delle rate pattuite (da 60 a 45), aveva fatto realizzare l’opera a terzi e rilevava l’operativitàdella clausola risolutiva inserita nel contratto. 1.2. Con atto di citazione del 26.10.2012 [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. chiamava in giudizio dinanzi al Tribunale di Forlì la [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. chiedendo il pagamento di un indennizzo di €720.350,00 in applicazione dell’art. 1671 cod. civ., quale parte del corrispettivo del contratto stipulato tra le parti, nonché della somma di €5.400, quale corrispettivo dell’importo della fornitura di materiale isolante, effettuata da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. all’attualeresistente e mai da questa restituita. 2. Con sentenza del 21.04.2016, n. 458, il Tribunale di Forlì qualificava il contratto stipulato dalle parti quale appalto; escludeva l’applicabilità della norma sul recesso contemplata dall’art. 1671 cod. civ. e , al la clausola di recesso inserita concordemente nel contratto , attribuiva la qualifica di condizione risolutiva meramente potestativa, come tale non nulla ex art. 1355 cod. civ. ; respingeva, pertanto, la richiesta attorea di indennizzo ex art. 1671 cod. civ., ma riconosceva all’attrice il pagamento del materiale fornito e mai restituito dalla convenuta (€5.400,00); compensava le spese per due terzi. 3. Avverso la sentenza del Tribunale di Forlì appellava la [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. , contestando: a) la natura di condizione risolutiva meramente potestativa della clausola, in quanto coinvolgente la decisione di eseguire o meno l’opera e altri molteplici interessi; b ) la sua non operatività, ove– come nel caso di specie - la committente avesse comunque deciso di realizzare l’opera, ma si fosse rivolta ad altra impresa appaltatrice. Secondo l’appellante, l’unica interpretazione R.G. 18009/2020 Pagina nr.4 di 12 plausibile di tale clausola sarebbe stata quella di consentire alla controparte di far valere la risoluzione del contratto solo nel caso in cui essa avesse deciso di non fare eseguire l’opera, non di farla eseguire da altri. 4. Con sentenza n. 779/2020 la Corte d’Appello di Bologna respingeva l’appello e, riformando solo in parte la sentenza del Tribunale, compensava le spese digiudizio nella misura di un terzo. In particolare, la Corte distrettuale: -conferma va la qualifica de l contratto come di appalto, e non vendita, come pure eccepito dall’appellata poiché, dalla documentazione complessiva, risultava prevalente l’attività di prestazione d’opera alla quale la [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. si era impegnata; - c onferma va la qualifica della clausola come condizione risolutiva meramente potestativa, valida ed efficace in quanto risolutiva e non sospensiva, ex art. 1355 cod. civ. La decisione di risolvere il contratto non dipendeva da molteplici interessi estrinseci al rapporto tra le parti, ma dal mero arbitrio della committente, a cui esclusivo beneficio era stata concordemente inserita la clausola risolutiva. [OSCURATO:SOCIETA] parte, i ristretti tempi di esecuzione dell’opera rivelano l’incompatibilità tra il tempo atteso da entrambe le parti per dare avvio ai lavori e i 60 giorni dalla data di inizio lavori originariamente convenuti per l’esecuzione del contratto; - e sclude va di conseg uenza l ’applicabilità della disciplina dell’art. 1671 cod. civ., che accorda al committente la facoltà di recesso, purché questi tenga indenne l’appaltatore per le spese sostenute, i lavori già eseguiti e il mancato guadagno; R.G. 18009/2020 Pagina nr.5 di 12 - c onsidera va assorbite tutte le reciproche questioni di inadempimento, risarcimento dei danni e corresponsione della penale sollevate da entrambe le parti; - respingeva l’argomento difensivo dell’appellata, la quale deduceva l’inefficacia/invalidità del contratto in quanto firmato da un falsus procurator della [OSCURATO:PERSONA] S.P.A . Secondo la Corte, il firmatario del contratto, direttore commerciale della società per azioni odierna ricorrente, era legittimato da procura speciale rilasciata con atto notarile, che conferiva poteri di rappresentanza risultanti da iscrizione nel Registro delle Imprese. 5. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dall’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, come modificato dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. Resiste la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso si articola in tre motivi. 1.1. Con il primo motivo si deduce,i n relazione all’art. 360, nn. 4 e 5 , cod. p roc . c iv ., omesso esame del motivo di appello e/o motivazione al riguardo e/o di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. Lamenta laricorrente l’omesso esame su un motivo d’appello riguardante l’interpretazione della clausola in causa, da censurare in via alternativa come causa di nullità della sentenzaper motivazione apparente o per omessa pronuncia su un motivo di appello, essendo mancata ogni statuizione riguardo l’interpretazione alternativa proposta dall’allora appellante della clausola in causa, basata su una più corretta applicazione del criterio di attribuzione di R.G. 18009/2020 Pagina nr.6 di 12 efficacia alle pattuizioni negoziali ex art. 1367 cod. civ. In effetti, deduce la ricorrente, interpretata come condizione risolutiva meramente potestativa la clausola in questione ha esautorato di ogni effetto il contratto sottoscritto dall’allora appellata, riducendoload una semplice proposta irrevocabile che, in quanto tale,non avrebbe richiesto la sottoscrizione di entrambe le parti . In subordine, la ricorrente lamenta altresì l’omessa valutazione di un fatto decisivo della controversia oggetto di discussione, ossia proprio la sottoscrizione del contratto da parte di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.: fatto che, di per sé, escluderebbe l’ipotesi di una proposta irrevocabile. 1.2.Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. p roc . c iv ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 ss. cod. civ. (in particolare dell’art.1367 cod. civ.), per avere la Corte distrettuale errato in diritto non applicando correttamente le regole di ermeneutica, e comunque per omessa motivazione sul punto. Lamenta la ricorrente che il Giudice di secondo gradonon avrebbe dato atto nella motivazione del criterio ermeneutico applicato, di fatto prescindendo dai parametri di interpretazione del contrattodettati dagli artt. 1362 ss. cod. civ. In particolare , prosegue la deducente, utilizzando il criterio ermeneutico principale che attiene al senso letterale delle parole e il criterio logico che attiene al comportamento delle parti (art. 1362, comma 1, cod. civ.), nonché i criteri sussidiari dell’interpretazione del contratto secondo buona fede (art. 1366 cod. civ.) e di conservazione del contratto (art. 1367 cod. civ.), la Corte d’Appello avrebbe rilevato che l’«opera»alla cui realizzazione la clausola faceva riferimento al fine dell’esercizio del recesso non era l’opera della [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., semmai l’ampliamento del R.G. 18009/2020 Pagina nr.7 di 12 complesso frigorifero, alla realizzazione del quale l’opera della [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. era finalizzata. Con il risultato che in virtù di tale clausola la committente restava libera di decidere se realizzare o meno l’opera; ma, una volta deciso di realizzarla, l’opera doveva essere eseguita dalla ricorrente alle condizioni pattuite. 1.3.Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, nn. 3 e 4, cod.proc. c iv ., violazione e falsa applicazione dell’art. 345 cod. proc. civ., per avere la Corte distrettuale mutato la regolamentazione delle spese del primo grado in difetto di una specifica domanda da parte dell’appellata. Il ricorso censura la decisione impugnata in quanto la medesima avrebbe statuito sulle spese giudiziali passate in giudicato, in quanto non assoggettate dall’appellata a specifico motivo di impugnazione mediante appello incidentale. 2. Con ricorso incidentale condizionato la resistente deduce due motivi di doglianza. 2.1. Con il primo motivo, la resistente lamenta violazione dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 112 cod. proc. civ., per aver omesso la sentenza impugnata di pronunciare sull’eccezione formulata da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. di: 1)inefficacia/invalidità del contratto ai sensi dell’art. 1442, comma 3, cod. civ., concluso da falsus procuratordella [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; 2) difetto di legittimazione attiva dell’originaria attrice per difetto di contemplatio dominida parte del sottoscrittore del contratto; 3) inadempimento contrattuale della [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. ex art. 1460, cod. civ. 2.2. Con il secondo motivo, la resistente lamenta la mancata osservanza dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 ss. cod. civ., per violazione delle relative normeai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., e per insufficienza e contraddittorietà della motivazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. La R.G. 18009/2020 Pagina nr.8 di 12 Corte distrettuale avrebbe errato nel qualificare il contratto di cui è causa come appalto, mentre la causa concreta del contratto, valutata alla stregua della comune intenzione delle parti, enucleava un contratto di compravendita, in virtù del quale la [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. aveva assunto un’obbligazione di dare, essendo prevalente la materia (i pannelli sandwich e altri complementi) e non l’opera. 3. Il primo motivo di ricorso principale è in parte inammissibile, in parte infondato. Con riferimento all’omessa sottoscrizione del contratto quale fatto decisivo non esaminato dalla Corte distrettuale in relazione al n. 5 dell’art. 360, comma 1, cod.p roc. civ., si è in presenza di una «doppia conforme», avendo la Corte d’Appello di Bologna condiviso e confermato la decisione del Giudice di prime cure in merito alla qualificazione della clausola in questione quale clausola risolutiva meramente potestativa. Va ribadito che nell'ipotesi di «doppia conforme», prevista dall'art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ. (applicabile, ai sensi dell'art. 54, comma 2, del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, ai giudizi d'appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012, e quindi applicabile anche al giudizio in esame), il ricorrente in cassazione per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (ex plurimis:Cass. 3 civ., 14.07.2022, n. 22244; Cass. Sez. L., 20.07.2022, n. 22782;Cass. 6 - 2, 15.03.2022, n. 8320; Cass. Sez. L., 06.08.2019, n. 20994; Cass. 1 civ., 22.12.2016, n. 26774). Nella specie, la ricorrente non ha indicato le ragioni di diversità fra le due pronunce, d’altra parte non rinvenibili dagli atti in causa. R.G. 18009/2020 Pagina nr.9 di 12 3.1.Le ulteriori due articolazioni del motivo di doglianza, ossia la predicata nullità della sentenza per motivazione apparente ovvero per omessa statuizione su un motivo d’appello, sono infondate. La Corte d’Appello d Bologna si è, infatti, compiutamente pronunciata sull’interpretazione proposta dall’allora appellante, confutandone la tesi interpretativa da quest’ultima alternativamente avanzata, con argomentazione plausibile e scevra da illogicità. In effetti, la Corte d’appello –seppure con motivazione stringata –ha ricostruito i rapporti tra le parti desumibili dal contratto (v. pp. 3-4 della sentenza d’appello) deducendo, dalla brevità del termine (30 giorni) della proposta irrevocabile contenente soprattutto le modalità di pagamento del prezzo, e dalla brevità del termine intercorrente tra l’inizio e fine lavori (60 giorni dalla prima data) una rapidità di rapporti che la committente non era sicura di avere interesse effettivo a portare a termine, stante l’incertezza nell’ampliamento del suo complesso industriale. Per altro verso, era comunque nell’interesse della committente accettare rapidamente le condizioni contrattuali concordate, contenenti una rateizzazione sostenibile del prezzo (€2.780.000,00 + IVA da corrispondere in 60 rate). Una clausola del tipo in causa, comunque accettata dalla controparte, di fatto consente alla committente libertà di recesso (senzaulteriori obblighi di indennizzo, in deroga all’art. 1671 cod. civ.) da un contratto economicamente impegnativo. 4. Il secondo motivo del ricorso principale è infondato. La Corte distrettuale, pur non facendo espressa menzione dei criteri interpretativiricordati dalla ricorrente, ha fatto buon governo di essi. Come emerge dalle stesse argomentazioni della ricorrente, la clausola in causa è di per sé ambigua sotto il profilo letterale; la Corte distrettuale, pertanto, ha privilegiato – peraltro in linea con quanto espressamente previsto dal legislatore agli artt. 1362, commi 1 e 2, R.G. 18009/2020 Pagina nr.10 di 12 1363 cod. civ. - la comune volontà delle parti, valutandone il comportamento complessivo anche successivo alla stipulazione del contratto. Orbene, l’offerta di [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. –che conteneva condizioni finanziarie (rateizzazione del prezzo in 60 rate mensili) ritenute essenziali per la resistente – era soggetta ad un breve termine di decadenza (30 giorni), ed è stata perciò dalla Corte letta unitamente alla clausola attributiva della facoltà di recesso (in deroga all’art. 1671 cod. civ.) in favore della committente; a riprova di ciò, alla scadenza dei trenta giorni, e anzi nei successivi tre anni, nessuna delle due parti del contratto ha chiesto all’altra la sua esecuzione, da ciò deducendo l’operatività della clausola di recesso, a seguito della decisione discrezionale di [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. di non realizzare l’opera per il tramite di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] parte, resta fermo che la condizione risolutiva meramente potestativa è assoggettata al chiaro tenore dell'art. 1355 cod. civ., il quale commina la nullità della sola condizione meramente potestativa sospensiva (Cass. 3 civ., 04.07.2019, n. 17936; Cass. n. 9879/2018; Cass. n. 9840/1999; cfr. anche Cass. n. 5631/1985). 5. Anche il terzo motivo del ricorso principale è infondato: la richiesta di modifica delle spese giudiziarie era stata ritualmente proposta in appello. L’allora [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ora [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., aveva infatti chiesto alla Corte d’Appello di Bologna di dichiarare la soccombenza dell’appellante condannandola anche al pagamento delle spese ed onorari del doppio grado di giudizio (punto 7. della sentenza d’appello). Ciò basta a giustificare la revisione della ripartizione delle spese poste a caricodella soccombente. Secondo un orientamento consolidato di questa Corte, infatti: «Per la proposizione dell'appello incidentale R.G. 18009/2020 Pagina nr.11 di 12 della parte non totalmente vittoriosa in primo grado non occorrono formule sacramentali, essendo sufficiente che, dal complesso delle deduzioni e delle conclusioni formulate dall'appellato nella comparsa di risposta risulti in modo non equivoco la sua volontà di ottenere la riforma della decisione del primo giudice» (Cass. 3 civ., 26.6.98 n. 6339, conf. di recente da: Cass. 1 civ., 07.07.2021, n. 19305; Cass.3 civ., 23.02.2021, n. 4860; Cass 2 civ., 15.11.2004, n. 21615). Nella specie, la richiesta di parziale riforma in punto di spese di giudizio, ritualmente depositata nel giudizio di secondo grado, realizza, al di là della nominale intestazione dell'atto, gli estremi formali di cui all'art. 343 cod. p roc . c iv ., riferibili ad un a tempestiva impugnazione incidentale diretta alla parziale riforma della decisione del Tribunale. 6. Il ricorso deve, quindi, essere respinto, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese, liquidate come in dispositivo, in favore dei controricorrenti. 7. Avendo ritenuto infondati tutti i motivi del ricorso principale , devono ritenersi assorbiti i due motivi di ricorso incidentale condizionato. P. Q. M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso ; condanna la ricorrent e a rifondere a i contro ricorrent i le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in €.11.000, di cui € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti