Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 34778/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2022 della CORTE di APPELLO di POTENZA Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]:CHIO; dato atto che si procede nelle forme di cupi all'art. 23, comrna 8, d.l. n.137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Potenza.

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza del 02/12/2022 la Corte di Appello di Potenza ha confermato la sentenza del Tribunale di Lagonegro emessa in data 19/02/2020, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di giustizia perché ritenuto responsabile di un duplice uso fraudolento di una carta bancomat.

2. Avverso la sentenza di secondo grado propone ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, eccependo con un unico motivo la mancanza di motivazione relativamente ai motivi nuovi di appello, presentati dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] in data 17 novembre 2022, con i quali si censurava la pronuncia di primo grado nella parte in cui affermava l'esistenza del concorso di (zA reati cd. omogeneo in luogo della condotta unitaria e, di conseguenza, escludeva l'applicazione della causa di esclusione della punibilità ex art. 131 bis cod. pen. per la reiterazione dei delitti e, quindi, l'abitualità della condotta stessa; in ogni caso, non si era tutto conto di tutte le circostanze fattuali, non dedotte nell'atto principale, relative alle reali condizioni della persona offesa.

3. Il ricorso è manifestamente infondata alla stregua del principio di diritto, più volte ribadito dalla Corte, secondo cui nel giudizio di cassazione non comporta automatica nullità della sentenza di appello l'omessa motivazione in ordine ai motivi nuovi ritualmente depositati dall'appellante, dovendo il giudice di legittimità valutare se non si tratti di motivi manifestamente infondati o altrimenti inammissibili o comunque non concernenti un punto decisivo, oppure se la motivazione della sentenza impugnata non contenga argomentazioni e accertamenti che risultino incompatibili con tali motivi o siano tali da consentire alla Corte stessa di procedere ad una integrazione della motivazione sulla base degli argomenti posti a fondamento delle sentenze di primo e di secondo grado (da ultimo, sez. 2, n. 31278 del 15/05/2019, E., Rv. 276982-01).

3.1. Nel caso di specie, alla stregua delle argomentazioni riportate nel ricorso, con riferimento ai motivi nuovi che si assumono omessi nel ragionamento della corte territoriale, si rileva: - l'evidente inconsistenza della tesi difensiva che, senza alcun approfondimento giuridico, esclude la continuazione tra i reati„ trattandosi di due distinte condotte delittuose, realizzate con le stesse modalità, senza che rilevi la distanza temporale fra le indebite utilizzazioni a fini di profitto della carta bancomat sottratta al titolare; - l'esclusione dell'applicazione dell'istituto di cui all'art. 131 bis cod. pen. correttamente motivata da entrambi i giudici di merito, sottolineandosi la reiterazione della condotta delittuosa e l'entità del danno economico, ritenuto non irrilevante (in particolare pag. 7 della sentenza di primo grado); - la ricostruzione in fatto della vicenda, immune da censure sul piano logico, circa l'attendibilità della persona offesa e l'adeguatezza dell'istruttoria espletata ai fini del giudizio di responsabilità.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2022 della CORTE di APPELLO di POTENZA Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]:CHIO; dato atto che si procede nelle forme di cupi all'art. 23, comrna 8, d.l. n.137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Potenza. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 02/12/2022 la Corte di Appello di Potenza ha confermato la sentenza del Tribunale di Lagonegro emessa in data 19/02/2020, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di giustizia perché ritenuto responsabile di un duplice uso fraudolento di una carta bancomat. 2. Avverso la sentenza di secondo grado propone ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, eccependo con un unico motivo la mancanza di motivazione relativamente ai motivi nuovi di appello, presentati dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] in data 17 novembre 2022, con i quali si censurava la pronuncia di primo grado nella parte in cui affermava l'esistenza del concorso di (zA reati cd. omogeneo in luogo della condotta unitaria e, di conseguenza, escludeva l'applicazione della causa di esclusione della punibilità ex art. 131 bis cod. pen. per la reiterazione dei delitti e, quindi, l'abitualità della condotta stessa; in ogni caso, non si era tutto conto di tutte le circostanze fattuali, non dedotte nell'atto principale, relative alle reali condizioni della persona offesa. 3. Il ricorso è manifestamente infondata alla stregua del principio di diritto, più volte ribadito dalla Corte, secondo cui nel giudizio di cassazione non comporta automatica nullità della sentenza di appello l'omessa motivazione in ordine ai motivi nuovi ritualmente depositati dall'appellante, dovendo il giudice di legittimità valutare se non si tratti di motivi manifestamente infondati o altrimenti inammissibili o comunque non concernenti un punto decisivo, oppure se la motivazione della sentenza impugnata non contenga argomentazioni e accertamenti che risultino incompatibili con tali motivi o siano tali da consentire alla Corte stessa di procedere ad una integrazione della motivazione sulla base degli argomenti posti a fondamento delle sentenze di primo e di secondo grado (da ultimo, sez. 2, n. 31278 del 15/05/2019, E., Rv. 276982-01). 3.1. Nel caso di specie, alla stregua delle argomentazioni riportate nel ricorso, con riferimento ai motivi nuovi che si assumono omessi nel ragionamento della corte territoriale, si rileva: - l'evidente inconsistenza della tesi difensiva che, senza alcun approfondimento giuridico, esclude la continuazione tra i reati„ trattandosi di due distinte condotte delittuose, realizzate con le stesse modalità, senza che rilevi la distanza temporale fra le indebite utilizzazioni a fini di profitto della carta bancomat sottratta al titolare; - l'esclusione dell'applicazione dell'istituto di cui all'art. 131 bis cod. pen. correttamente motivata da entrambi i giudici di merito, sottolineandosi la reiterazione della condotta delittuosa e l'entità del danno economico, ritenuto non irrilevante (in particolare pag. 7 della sentenza di primo grado); - la ricostruzione in fatto della vicenda, immune da censure sul piano logico, circa l'attendibilità della persona offesa e l'adeguatezza dell'istruttoria espletata ai fini del giudizio di responsabilità. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
Sentenza Cassazione n. 34778/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris