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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 48726/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ."---. 7 7-777---- Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che con un unico motivo [OSCURATO:PERSONA] eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato in ordine all'applicazione della disciplina del reato continuato.

Rilevato che la Corte di appello di Lecce, quale giudice dell'esecuzione, ha ineccepibilmente osservato come, nonostante i fatti di reato siano stati commessi a non significativa distanza temporale tra loro e nello stesso luogo, non sia possibile riconoscere il vincolo della continuazione tra le sentenze invocate poiché si sono sviluppati in due contesti criminali diversi e con modalità operative non sovrapponibiti (i reati di cui alle sentenze nn. 1 e 2 sono costituiti da rapine ed episodi riconducibili ad una faida tra bande criminali, mentre quelli di cui alla sentenza n. 3 si sostanziano in un'azione estorsiva del c.d. cavallo di ritorno posta in essere con il concorso di soggetti diversi dai correi nei reati di cui alle prime sentenze).

Rilevato che, di contro, le censure difensive appaiono manifestamente infondate in quanto, oltre a sollecitare una rilettura degli elementi presi in considerazione dal giudice di merito, non sono scandite da necessaria critica delle argomentazioni sopra indicate e ritenute decisive dal Giudice dell'esecuzione.

In particolare, nulla il ricorrente eccepisce sulla diversità dei contesti in cui si collocano gli episodi criminosi limitandosi ad indicare l'esistenza di un movente che, tuttavia, non risulta connotato da specificità e concretezza (necessità di reperire denaro mediante la commissione di reati), non potendo confondersi l'unicità del disegno criminoso con il generico proposito di commettere reati o con la scelta di una condotta di vita fondata sul delitto (Sez. 1, n. 35639 del 02/07/2013, Piras, Rv. 256307; Sez. 1, n. 785 del 06/02/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 203987).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 24 nov

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ."---. 7 7-777---- Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che con un unico motivo [OSCURATO:PERSONA] eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato in ordine all'applicazione della disciplina del reato continuato. Rilevato che la Corte di appello di Lecce, quale giudice dell'esecuzione, ha ineccepibilmente osservato come, nonostante i fatti di reato siano stati commessi a non significativa distanza temporale tra loro e nello stesso luogo, non sia possibile riconoscere il vincolo della continuazione tra le sentenze invocate poiché si sono sviluppati in due contesti criminali diversi e con modalità operative non sovrapponibiti (i reati di cui alle sentenze nn. 1 e 2 sono costituiti da rapine ed episodi riconducibili ad una faida tra bande criminali, mentre quelli di cui alla sentenza n. 3 si sostanziano in un'azione estorsiva del c.d. cavallo di ritorno posta in essere con il concorso di soggetti diversi dai correi nei reati di cui alle prime sentenze). Rilevato che, di contro, le censure difensive appaiono manifestamente infondate in quanto, oltre a sollecitare una rilettura degli elementi presi in considerazione dal giudice di merito, non sono scandite da necessaria critica delle argomentazioni sopra indicate e ritenute decisive dal Giudice dell'esecuzione. In particolare, nulla il ricorrente eccepisce sulla diversità dei contesti in cui si collocano gli episodi criminosi limitandosi ad indicare l'esistenza di un movente che, tuttavia, non risulta connotato da specificità e concretezza (necessità di reperire denaro mediante la commissione di reati), non potendo confondersi l'unicità del disegno criminoso con il generico proposito di commettere reati o con la scelta di una condotta di vita fondata sul delitto (Sez. 1, n. 35639 del 02/07/2013, Piras, Rv. 256307; Sez. 1, n. 785 del 06/02/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 203987). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 nov
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