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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18319/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2025 della CORTE APPELLO di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza resa in data 30.6.2025 dalla Corte d'appello di Bari, con la quale è stata confermata la decisione del locale Tribunale che lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di guida senza patente con recidiva nel biennio.

2. Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato, inammissibilità che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, primo periodo, cod. proc. pen. come riformulato dalla legge n. 103 del 2017 va dichiarata con procedura de plano.

In seguito alle modifiche apportate dalla medesima legge, entrata in vigore il 3 agosto 2017, all'art. 613 cod. proc. pen., l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono, infatti, essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione e non è più consentita la personale sottoscrizione dell'imputato dell'atto di impugnazione, come previsto dall'originario art. 613 cod. proc. pen.

Peraltro, è stata ritenuta manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Rv. 272011).

3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro quattromila.

P.Q.M.

Dich P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2025 della CORTE APPELLO di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza resa in data 30.6.2025 dalla Corte d'appello di Bari, con la quale è stata confermata la decisione del locale Tribunale che lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di guida senza patente con recidiva nel biennio. 2. Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato, inammissibilità che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, primo periodo, cod. proc. pen. come riformulato dalla legge n. 103 del 2017 va dichiarata con procedura de plano. In seguito alle modifiche apportate dalla medesima legge, entrata in vigore il 3 agosto 2017, all'art. 613 cod. proc. pen., l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono, infatti, essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione e non è più consentita la personale sottoscrizione dell'imputato dell'atto di impugnazione, come previsto dall'originario art. 613 cod. proc. pen. Peraltro, è stata ritenuta manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Rv. 272011). 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro quattromila. P.Q.M. Dich P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 18319/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris