CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 25595/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2021 del TRIBUNALE di PARMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 21. dicembre 2021 il Tribunale di Parma, in rito immediato conseguente ad opposilne a decreto penale di condanna, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 150' euro di ammenda per l'omessa denuncia di trasferimento di alcune armi dalla propria abitazione in Berceto alla propria abitazione in Parma, fatto accertato il 29 agosto 2019. In concreto era stato l'imputato a riferire ai Carabinieri di Berceto, in occasione di una procedura per il rinnovo del porto d'armi, che le armi che risultava detenere legalmente erano conservate presso l'abitazione di Parma. I Carabinieri avevano notato l'incongruenza di tale informazione con quanto riportato nelle denunce scritte di detenzione, ed avviato il procedimento che aveva condotto poi a condanna nei due gradi di giudizio. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore, con unico motivo in cui deduce che le armi in realtà non sono mai state spostate dalla abitazione di Parma e che la denuncia di trasferimento in Berceto era rimasta senza effetti, perché sarebbe servita una autorizzazione al trasferimento ed una comunicazione di avvenuto trasferimento che non ci sono mai state; che si verserebbe comunque nella ipotesi dell'errore scusabile sulla norma penale di cui alla sentenza n. 364 del 1988 della Corte Costituzionale; che il reato di omessa comunicazione di trasferimento sarebbe istantaneo. 3. Il giudizio si è svolto a trattazione scritta. Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. Il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha controdedotto alle conclusioni del Procuratore generale ed insistito per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. Nell'unico motivo si deduce che le armi indicate nel capo di imputazione, in realtà, non erano mai state spostate dalla abitazione di Parma in quanto alla denuncia di trasferimento delle stesse in Berceto non era stata data esecuzione, talchè doveva ritenersi esservi corrispondenza tra la situazione dichiarata (armi detenute in Parma) e la situazione di fatto (armi detenute in Parma). L'esame della successione di denunce di detenzione armi presentate dall'imputato nel corso della sua vita consente di rinvenire elementi a sostegno di tale tesi. Nella denuncia del 17 novembre 1993 il sig. [OSCURATO:PERSONA] "denuncia di detenere presso l'abitazione di cui sopra (ovvero Berceto)" le armi di cui aveva dichiarato legalmente la detenzione ed aggiunge che "le armi erano legalmente detenute presso la vecchia residenza in Parma fraz. Vicomero via S. Rocco 66". Vi è quindi un riscontro fattuale alla circostanza che il sig. [OSCURATO:PERSONA] detenesse le armi nell'abitazione di Parma prima dello spostamento (quantomeno documentale) a Berceto. ,t/T La tesi della mancata esecuzione dello spostamento delle armi in Berceto nonostante quanto scritto nella denuncia del 1993 trova conferma nella successiva denuncia presentata dal sig. [OSCURATO:PERSONA] il 18 luglio 1996, denuncia che era originariamente indirizzata alla Questura di Parma, il cui indirizzo è stato cambiato a penna in quello della [OSCURATO:PERSONA] di Berceto; nella versione originaria di quella dichiarazione la residenza del ricorrente era indicata in Parma, indicazione anche qui sbarrata e sostituita con quella di Berceto. Vi sono, quindi, elementi per pensare che nel 1996 le armi fossero, in effetti, ancora a Parma, e che il trasferimento a Berceto non fosse stato eseguito, come sostenuto in ricorso. Nell'ultima denuncia, che risale al 2003, il sig. [OSCURATO:PERSONA] denuncia l'acquisto di una nuova arma, riferisce in modo esplicito che la custodirà a Parma, e poi riferisce di essere in possesso anche di armi già denunciate a Berceto, con una espressione che si presta al fraintendimento, perché in essa egli riferisce soltanto che le armi in questione sono state "denunciate alla [OSCURATO:PERSONA] di Berceto", ma non che le stesse erano detenute a Berceto. In definitiva, la successione delle denunce di detenzione restituisce un quadro piuttosto incerto, da cui non è possibile evincere con certezza che le armi indicate nel capo di imputazione siano mai state spostate dalla abitazione di Parma in cui erano in origine pacificamente detenute e dove sono state rinvenute. La impossibilità di procedere a distanza di anni ad ulteriori accertamenti in fatto, che chiariscano in modo più compiuto cosa è successo, non può andare in pregiudizio dell'imputato. Il ricorso, pertanto, deve essere accolto, e versandosi in un caso previsto dall'art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen., in cui la Corte ritiene di poter decidere senza che siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il f