CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2026
Cassazione n. 26904/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di ROMAdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTOletto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria successivamente presentatanell'interesse dello stesso;ritenuto che il motivo con il quale si deduce violazione di legge e vizio dimotivazione con riferimento alla omessa concessione della causa di nonpunibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen. è inammissibile avendo il giudice diappello fatto corretto riferimento ad aspetti negativi della personalità ed allaparticolare natura del fatto commesso avente ad oggetto la ricezione di diversioggetti contraffatti;che le argomentazioni spese nella memoria non evidenziano ulteriori vizi decisividel provvedimento impugnato; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIGNAZIO [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI