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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 febbraio 2026

Cassazione n. 12343/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZAsui ricorsi proposti da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Mosca [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 14/05/2025 della Corte d'appello di NapoliUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Napoli, sull’accordo delleparti ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., ha determinato la pena, neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], nella misura di due anni e sei mesi di reclusione e,nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in quella di un anno di reclusione per i reati dibancarotta fraudolenta.2.

Avverso tale decisione gli imputati hanno proposto, con unico atto, ricorsiper cassazione affidandosi, con il comune difensore di fiducia, a due motivi, diseguito ripercorsi entro i limiti strettamente necessari per la decisione.2.1.

Con il primo, lamentano vizio di motivazione della decisione impugnatanella valutazione degli indici di cui all’art. 133 cod. pen. nella determinazione deltrattamento sanzionatorio.2.2.

Con il secondo motivo deducono carente motivazione sulla mancataconcessione delle circostanze attenuanti generiche.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I motivi di ricorso, suscettibili di valutazione unitaria, sono inammissibili.2.Sotto un primo aspetto, invero, detti motivi sono estremamente generici,non concretandosi se non in un richiamo, rispettivamente, all’art. 133 e all’art.62-bis cod. pen., che sarebbero stati violati nella determinazione del trattamentosanzionatorio, senza puntuali e specifici riferimenti alla situazione dei ricorrenti ealle ragioni per le quali gli indici di commisurazione della pena non sarebberorispettati e la decisione sarebbe incorsa in un vizio per l’omessa concessionedelle circostanze attenuanti generiche, che postula, peraltro, l’esistenza diconcreti elementi favorevoli (ex plurimis, Sez. 2, n. 9299 del 07/11/2018, dep.2019, Villani, Rv. 275640; Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo, Rv. 252900).3.Vi è inoltre che, in tema di concordato in appello, può essere proposto ilricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.esclusivamente ove esso faccia valere motivi relativi alla formazione dellavolontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministerosulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sonoinammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazionedelle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, ai vizidella sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversada quella prevista dalla legge (ex ceteris, Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep.2020, M., Rv. 278170).Da tanto deriva l’inammissibilità delle censure afferenti il percorso logicoseguito dal giudice nella determinazione concreta del trattamento sanzionatorio.4.

All’inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti alpagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutatii profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dalricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma di euroquattromila in favore della Cassa delle ammende, che si ritiene equaconsiderando che i ricorsi sono stati proposti per ragioni non consentite dallalegge.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso il 11/02/2026Il Consigliere Estensore Il PresidenteRosaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsui ricorsi proposti da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Mosca [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 14/05/2025 della Corte d'appello di NapoliUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Napoli, sull’accordo delleparti ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., ha determinato la pena, neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], nella misura di due anni e sei mesi di reclusione e,nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in quella di un anno di reclusione per i reati dibancarotta fraudolenta.2. Avverso tale decisione gli imputati hanno proposto, con unico atto, ricorsiper cassazione affidandosi, con il comune difensore di fiducia, a due motivi, diseguito ripercorsi entro i limiti strettamente necessari per la decisione.2.1. Con il primo, lamentano vizio di motivazione della decisione impugnatanella valutazione degli indici di cui all’art. 133 cod. pen. nella determinazione deltrattamento sanzionatorio.2.2. Con il secondo motivo deducono carente motivazione sulla mancataconcessione delle circostanze attenuanti generiche.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I motivi di ricorso, suscettibili di valutazione unitaria, sono inammissibili.2.Sotto un primo aspetto, invero, detti motivi sono estremamente generici,non concretandosi se non in un richiamo, rispettivamente, all’art. 133 e all’art.62-bis cod. pen., che sarebbero stati violati nella determinazione del trattamentosanzionatorio, senza puntuali e specifici riferimenti alla situazione dei ricorrenti ealle ragioni per le quali gli indici di commisurazione della pena non sarebberorispettati e la decisione sarebbe incorsa in un vizio per l’omessa concessionedelle circostanze attenuanti generiche, che postula, peraltro, l’esistenza diconcreti elementi favorevoli (ex plurimis, Sez. 2, n. 9299 del 07/11/2018, dep.2019, Villani, Rv. 275640; Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo, Rv. 252900).3.Vi è inoltre che, in tema di concordato in appello, può essere proposto ilricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.esclusivamente ove esso faccia valere motivi relativi alla formazione dellavolontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministerosulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sonoinammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazionedelle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, ai vizidella sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversada quella prevista dalla legge (ex ceteris, Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep.2020, M., Rv. 278170).Da tanto deriva l’inammissibilità delle censure afferenti il percorso logicoseguito dal giudice nella determinazione concreta del trattamento sanzionatorio.4. All’inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti alpagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutatii profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dalricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma di euroquattromila in favore della Cassa delle ammende, che si ritiene equaconsiderando che i ricorsi sono stati proposti per ragioni non consentite dallalegge. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso il 11/02/2026Il Consigliere Estensore Il PresidenteRosaria [OSCURATO:PERSONA]
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