CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 novembre 1995
Cassazione n. 04755/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 16/11/1995 [OSCURATO:PERSONA] nato il 18/04/1994 [OSCURATO:PERSONA] nato il 16/01/1997 [OSCURATO:PERSONA] nato il 09/08/1995 avverso la sentenza del 28/05/2025 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 74/ RG 24374 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con un unico ricorso gli imputati hanno impugnato la sentenza emessa nei loro confronti ex art. 444 cod. proc. pen. per il delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Il ricorso è inammissibile deducendo l'erronea determinazione della pena in ordine al calcolo per la continuazione esterna, e non già un'ipotesi di pena illegale nei termini indicati dalle Sezioni Unite sicchè la censura non rientra fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. 3. All'inammissibilità del rièorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/