CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 06595/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 1/1 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che - per quel che qui rileva - ne ha confermato la condanna per diffamazione; considerato che l'unico motivo di ricorso - che, pur richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., denuncia la violazione di norme processuali poste a pene di nullità, in particolare per l'irrituale notifica all'imputato del decreto di citazione in giudizio e della conseguente erronea dichiarazione di assenza (poiché non consterebbe «alcuna cartolina postale recante la notifica» al [OSCURATO:PERSONA] né altri atti dell'ufficiale postale dimostrativo del compimento degli avvisi o del mancato ritiro dell'atto - è manifestamente infondato e generico in quanto: - dall'esame degli atti (cui questa Corte ha diretto accesso alla luce del vizio denunciato: cfr. Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01; Sez. 1, n. 17123 del 07/01/2016, Fenyves, Rv. 266613 - 01), consta che all'udienza del giorno 11 giugno 2018 - per cui era stata disposta la citazione in giudizio - è stata disposta la rinnovazione della notifica della vocatio in ius per l'udienza del 3 dicembre 2018, per la quale la notifica risulta essere stata rifiutata dall'imputato (cfr. annotazione della di servizio della Polizia di Stato in data 7 agosto 2018, da cui consta che il [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di «non volere accettare gli atti sopradescritti», ossia «il verbale di udienza e il decreto di citazione diretta a giudizio» relativi al procedimento in discorso, «rifiutandone la copia») - come chiarito da Sez. U, n. 155 del 29/09/2011 - dep. 2012, Rossi, Rv. 251501 - 01, «la notificazione è validamente eseguita quando il destinatario rifiuti di ricevere materialmente l'atto dopo averne preso cognizione dei contenuti, secondo la rituale attestazione compiuta dall'ufficiale giudiziario nella relazione di notifica, dovendosi ritenere tale comportamento equivalente alla consegna dell'atto, senza che si renda necessario procedere alle ulteriori ricerche previste dall'art. 157, comma settimo, cod. proc. pen»); e tale principio deve applicarsi anche nel caso in cui la notificazione sia eseguita dalla polizia giudiziaria; - la difesa si è limitata ad assumere che l'annotazione di servizio non potrebbe rilevare poiché non depositata nel corso del primo grado di giudizio, assunto del tutto sfornito di sostegno normativo, senza tuttavia muovere censure a quanto in essa rappresentato, bastando qui osservare che in ogni caso nulla ostava all'acquisizione agli atti di tale annotazione al fine di valutare la ritualità della citazione; il che esime dal dilungarsi per ribadire che, «in tema di ricorso per cassazione, qualora sia sottoposta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito, la Corte di cassazione è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla», con la conseguenza «che la Corte, in presenza di una censura di carattere processuale, può e deve prescindere dalla motivazione addotta dal giudice a quo e, anche accedendo agli atti, deve valutare la correttezza in diritto della decisione adottata, quand'anche non correttamente giustificata o giustificata solo "a posteriori"» (Sez. 5, n. 19970 del 15/03/2019, Girardi, Rv. 275636 - 01; cfr. pure Sez. 1, n. 22337 del 23/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281391 - 01; Sez. 5, n. 15124 del 19/03/2002, Ranieri, Rv. 221322 - 01»). 2 Ur ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna de ì ricorrenti' al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell