CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 luglio 2022
Cassazione n. 17169/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento c/ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di SCALEAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Scalea, con ordinanza emessa il 22 luglio 2022, escludeva le parti civili Eleonora e [OSCURATO:PERSONA], in quanto l'atto di costituzione di parte civile era stato depositato dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], quale sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], procuratore speciale. 2. I ricorsi per cassazione proposti con unico atto nell'interesse di Eleonora e [OSCURATO:PERSONA] constano di un solo motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il motivo lamenta l'abnormità della ordinanza di esclusione di parte civile, da ritenersi al di fuori dell'ordinamento processuale, trattandosi di un potere esercitato al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste. 4. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. 5. I ricorsi sono stati trattati senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 202, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, come modificato dall'art. 5-duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Va premesso che orientamento consolidato, oltre che autorevole, è quello espresso da Sez. U, n. 12 del 19/05/1999, Pediconi, per cui l'ordinanza dibattimentale di esclusione della parte civile è sempre e definitivamente inoppugnabile, mentre invece quella di inammissibilità o di rigetto della richiesta di esclusione è impugnabile, da parte dell'imputato, unitamente all'impugnazione della sentenza (Sez. 6, n. 2329 del 07/01/2015, C., Rv. 261860 - 01; Sez. 7, n. 10880 del 11/10/2012, dep. 2013, Restivo, Rv. 255150 - 01). Infatti, osservano le Sezioni Unite, «il soggetto danneggiato, una volta estromesso dal processo, perde la qualità di parte e non è più legittimato ad impugnare l'eventuale sentenza assolutoria dell'imputato, che non contiene alcuna statuizione decisoria che lo riguardi in connessione con il provvedimento dibattimentale di esclusione. Questo - com'è stato efficacemente affermato in dottrina - non ha in realtà carattere meramente ordinatorio, ma chiude definitivamente il rapporto processuale civile davanti al giudice penale esaurendone gli effetti».r Le Sezioni Unite richiamavano la sentenza della Corte costituzionale, n. 166 del 1975, chiamata a pronunziarsi sulla conformità della previgente disciplina degli artt. 99, 100 e 190 c.p.p., nella parte in cui non consentivano l'impugnazione dell'ordinanza che respingeva la richiesta di costituzione di parte civile, per presunto contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, e che dichiarò non fondata la questione di legittimità costituzionale, sul duplice rilievo che "resta impregiudicato, per il danneggiato, l'esercizio dell'azione risarcitoria in sede civile", mentre "un diverso sistema di attuazione del diritto di difesa, imperniato sull'immediata impugnabilità da parte del danneggiato dell'ordinanza che ne esclude la costituzione di parte civile, non sarebbe del resto realizzabile senza grave intralcio per la prosecuzione del processo penale, confliggendo con le esigenze di speditezza di questo". Sez. U, Pediconi aggiungevano che secondo il nuovo codice di rito l'esclusione della parte civile non solo non pregiudica l'esercizio in sede civile dell'azione risarcitoria, ma per il relativo giudizio, in considerazione del carattere necessitato e non volontario dell'"esodo", non opera il meccanismo di stasi previsto dall'art. 75.3 in attesa della conclusione del giudizio penale - art. 88 commi 2 e 3 -; con l'ulteriore conseguenza d'indubbio rilievo che, in questo caso, "... il processo civile proseguirà il suo corso senza essere in alcun modo influenzato dal processo penale ..." (Relazione al Progetto preliminare, p. 173) e sarà quindi inapplicabile nei confronti del danneggiato l'efficacia vincolante dell'eventuale giudicato assolutorio - artt. 75, comma 2, e 652, comma 1, cod. proc. pen. Tanto premesso, in ordine alla inoppugnabilità del provvedimento di esclusione della parte civile, nel caso in esame si verte proprio in una fattispecie di esclusione, in quanto la parte civile assume la qualità di parte nel processo sin dal momento della sua costituzione, mediante il deposito della dichiarazione in udienza o con la notificazione della stessa alle altre parti ai sensi dell'art. 78 cod. proc. pen., senza necessità di un provvedimento ammissivo, sia pure implicito, del giudice, fatta salva la possibilità di provvedere all'esclusione della stessa d'ufficio o su richiesta delle altre parti ex artt. 80 e 81 cod. proc. pen (Sez. 3, n. 15768 del 18/02/2020, 0., Rv. 280264 - 02). [OSCURATO:PERSONA] di pace, a seguito del deposito dell'atto di costituzione in udienza da parte di sostituto del procuratore speciale, quindi, dopo la costituzione della parte civile, la escludeva, ritenendo la costituzione predetta non consentita a mezzo sostituto processuale. 3. Data la inoppugnabilità del provvedimento, deve verificarsi se si incorra, come rileva il ricorrente, in un caso di abnormità.3.1 A tal proposito deve richiamarsi l'insegnamento delle Sezioni Unite Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009. [OSCURATO:PERSONA]. 243590 - 01: l'area dell'abnormità, ricorribile per cassazione, nella sua duplice accezione, strutturale e funzionale, va ricondotta ad un fenomeno unitario, caratterizzato dallo sviamento della funzione giurisdizionale, inteso non tanto quale vizio dell'atto, che si aggiunge a quelli tassativamente stabiliti dall'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., quanto come esercizio di un potere in difformità dal modello descritto dalla legge. L'abnormità strutturale è riconoscibile soltanto nel «caso di esercizio da parte del giudice di un potere non attribuitogli dall'ordinamento processuale (carenza di potere in astratto), ovvero di deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo di modello legale nel senso di esercizio di un potere previsto dall'ordinamento, ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge e cioè completamente al di fuori dei casi consentiti, perché al di là di ogni ragionevole limite (carenza di potere in concreto). L'abnormità funzionale, riscontrabile nel caso di stasi del processo e di impossibilità di proseguirlo, va limitata all'ipotesi in cui il provvedimento giudiziario imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo» (Sez. U. n. 25957 del 26/03/2009, Toni, cit.; conf. da ultimo Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018, Ksouri, Rv. 272715). 3.2 [OSCURATO:PERSONA] hanno avuto modo di distinguere l'ambito concettuale della abnormità, da un lato, dalle anomalie dell'atto irrilevanti perché innocue, dall'altro, dalle situazioni di contrasto del pronunciamento giudiziale con singole norme processuali, la cui violazione sia rinforzata dalla previsione della nullità. «Sotto il primo profilo, è ininfluente e non riconducibile all'abnormità quell'atto, pur compiuto al di fuori degli schemi legali o per finalità diverse da quelle che legittimano l'esercizio della funzione, che sia superabile da una successiva corretta determinazione giudiziale che dia corretto impulso al processo o dalla sopravvenienza di una situazione tale da averne annullato gli effetti, averlo privato di rilevanza ed avere eliminato l'interesse alla sua rimozione. Quanto al secondo aspetto, l'incompatibilità della decisione con una o più disposizioni di legge processuale vizia l'atto per mancata applicazione o errata interpretazione del referente normativo e ne determina l'illegittimità, che, se ciò sia prescritto, viene sanzionata in termini di nullità. In questa situazione la violazione sussistente non travalica nell'abnormità se l'atto non sia totalmente avulso dal sistema processuale e non determini una stasi irrimediabile del procedimento. Resta dunque escluso che, come precisato anche dalla dottrina, possa invocarsi la categoria dell'abnormità per giustificare la ricorribilità immediata per cassazione di atti illegittimi, affetti soltanto da nullità o comunque sgraditi e non condivisi (Sez. U, n. 33 del 22/11/2000, Boniotti), perché tanto si tradurrebbe nella non consentita elusione del regime di tassatività dei casi di impugnazione e dei mezzi esperibili, stabilito dall'art. 568, comma 1, cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018, Ksouri, in motivazione). 3. Il caso in esame concerne un provvedimento assunto ai sensi dell'art. 80 cod. proc. pen. nell'esercizio di un potere attribuito al giudice, esercitato nelle forme proprie, consentite dall'ordinamento. Se pure il ricorrente richiama Sez. U, n. 12213 del 21/12/2017, dep. 2018, Zucchi, Rv. 272169 - 01 - che hanno affermato che il sostituto processuale del difensore al quale il danneggiato abbia rilasciato procura speciale al fine di esercitare l'azione civile nel processo penale non ha la facoltà di costituirsi parte civile, salvo che detta facoltà sia stata espressamente conferita nella procura ovvero che la costituzione in udienza avvenga in presenza del danneggiato, situazione questa che consente di ritenere la costituzione come avvenuta personalmente — al più si verterebbe — fatta ogni verifica nel caso concreto — non in un caso di abnormità strutturale, bensì di una censura sul piano della legittimità del provvedimento. Né ricorre il caso di una anomalia "funzionale", in quanto nel caso in esame non si verifica alcuna regressione del procedimento, e anzi proprio l'inoppugnabilità del provvedimento ora censurato ha la funzione di non determinare il rallentamento del processo, con una parentesi che creerebbe una situazione di stallo, come evidenziato da Sez. U., Pediconi. 4. Ne consegue l'inammissibilità dei ricorsi e la condanna delie parti ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della s