CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29282/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; &-k Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha confermato la sentenza del Tribunale di Bologna con cui l'imputato era stato condannato per il delitto di cui all'art. 495 cod. pen.; rilevato che, con il primo e il secondo motivo, il ricorso denuncia il vizio di motivazione in relazione, rispettivamente, alla mancata assoluzione per la particolare tenuità del fatto e alla mancata applicazione della circostanza attenuante del ravvedimento attivo di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen.; ritenuto che essi siano inammissibili in quanto fondati su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte territoriale, la quale ha evidenziato, quanto al primo profilo, che l'offesa al bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice non può considerarsi, nella specie, talmente tenue da non meritare sanzione penale, anche in considerazione delle modalità della condotta, indice di una spiccata capacità a delinquere dell'imputato; nonché, quanto all'invocata attenuante, che essa richiede, per la sua applicazione, una condotta resipiscente successiva al reato ma posta in essere prima dell'avvio del giudizio, laddove nel caso de quo l'imputato aveva esibito il proprio documento di identità soltanto a seguito dei controlli avviati dalla polizia giudiziaria, la quale aveva già accertato la falsità delle generalità precedentemente fornite (si veda, in particolare, la pagina 4 del provvedimento impugnato); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 g