CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 ottobre 2024
Cassazione n. 29207/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24948/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TORINO n. 923/2019 depositata il 31/05/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Premesso che: 1.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] stipulavano con la [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] e C. un contratto di appalto con cui la società si impegnava alla gestione globale dell’intervento di ristrutturazione e ampliamento di un immobile dei committenti. L’art. 3 del contratto prevedeva che la società avrebbe potuto avvalersi di terzi, dotati di specifiche competenze. [OSCURATO:PERSONA], assumendo di essere stato incaricato dalla società, con l’assenso dei committenti, della progettazione esecutiva e della varianti dell’intervento suddetto, chiedeva ai committenti il compenso dell’opera professionale espletata. I committenti rifiutavano sostenendo che il Severgnini aveva operato come “componente socio e strumento operativo della società” e che, opinando altrimenti, ossia ritenendo che avesse operato da soggetto esterno alla società non avrebbe comunque avuto titolo ad avanzare la pretesa del corrispettivo nei confronti di altri se non della società. La questione veniva sottoposta al Tribunale di Verbania che rigettava la domanda del Severgnini. La decisione del Tribunale era confermata dalla Corte di Appello di Torino con sentenza n.923 del 31 maggio 2019 su due motivi: la società appaltatrice si identificava con il proprio accomandatario talché l’art.3 del contratto non poteva essere inteso nel senso che tra i soggetti di cui la società avrebbe potuto avvalersi vi era anche il Severgnini; “in ogni caso” il Severgnini non aveva dimostrato di aver avuto alcun incarico in quanto i documenti da lui prodotti erano pratiche urbanistiche ed edilizie da lui firmate ma non attestanti “una inequivoca presa d’atto o un sicuro riconoscimento da parte della committenza” (“documento 2”), un contratto tra altri soggetti (“documento 3”), lettere non indirizzate a Macchi e a Vecchio (“documenti 5 e 7”), un atto relativo al rapporto tra la società e i committenti (documento 6”), un atto “redatto dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e non riguardante” il Severgnini in proprio (“documento 8”); 2. per la cassazione della sentenza in epigrafe Severgnini ha proposto ricorso affidato a tre motivi avversati da Macchi e Vecchio con controricorso; 3.il ricorrente ha depositato memoria; 4. i controricorrenti hanno depositato memoria; considerato che: 1.con il primo motivo di ricorso si lamenta violazione o falsa applicazione degli artt. 2230 e 2313 e 1176 c.c. Viene contestata la affermazione della Corte di Appello secondo cui la società [OSCURATO:SOCIETA] si identifica con il ricorrente. Viene poi dedotto che, al contrario di quanto affermato dalla Corte di Appello, i documenti “2” e “5-8”, danno prova scritta del conferimento dell’incarico. Si deduce altresì che il ricorrente ha espletato “in conformità alle previsioni contrattuali e alle regole di diligenza professionale” la propria attività; 2.con il secondo motivo di ricorso si lamenta violazione o falsa applicazione dell’ art. 1362 c.c. Viene contestata la affermazione della Corte di Appello secondo cui, data la coincidenza soggettiva della società [OSCURATO:SOCIETA] con il ricorrente, quale accomandatario della società, l’art. 3 del contratto di appalto “non poteva alludere all’amministratore stesso della società affidataria”; 3.con il terzo motivo di ricorso si lamenta che la sentenza sia motivata in modo apparente per non avere la Corte di Appello effettivamente spiegato “perché e in base a quale norma qualunque impegno professionale assunto dalla [OSCURATO:SOCIETA] sarebbe stato comunque espletato effettivamente dal Severgnini”; 4. i tre motivi sono inammissibili. La sentenza impugnata si basa su due rationes decidendi : la società in accomandita semplice appaltatrice si identificava con il proprio accomandatario, per cui l’art.3 del contratto non poteva essere inteso nel senso che tra i soggetti terzi di cui la società avrebbe potuto avvalersi vi era anche il Severgnini; il Severgnini non aveva dimostrato di aver avuto alcun incarico in relazione all’espletamento del quale poter rivolgersi agli attuali controricorrenti. “Qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle "rationes decidendi" rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa” (Cass. Sez.3, sentenza n.2108 del 14/02/2012 ). Il secondo e il terzo motivo di ricorso riguardano solo la prima delle due rationes della sentenza impugnata. Merita, in riferimento al terzo motivo, aggiungere che la costante giurisprudenza di legittimità ritiene che il vizio di apparenza di motivazione “ricorre quando la motivazione, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (v. in motivazione Cass. Sez. U n. 2767/2023 in motivazione che richiama Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016 Rv. 641526; Sez. U, Sentenza n. 16599 del 2016; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6758 del 01/03/2022 Rv. 664061; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019 Rv. 654145). Nel caso di specie, l’affermazione per cui non vi è prova del conferimento di alcun incarico in forza del quale l’odierno ricorrente possa avanzare pretese di compensi verso i controricorrenti, costituisce motivazione effettiva e chiara della decisione. Il ricorrente vorrebbe trovare un elemento di dubbio nella motivazione della sentenza sostenendo che la Corte di Appello avrebbe ritenuto “la società [OSCURATO:SOCIETA] e l’arch. Severgnini sovrapponibili” ed avrebbe tuttavia anche “respinto una eccezione di giurisdizione o competenza svolta dai convenuti ritenendola valevole solo nei confronti della società”. Basta leggere il passo motivazionale di riferimento per convincersi della inconsistenza del proposito del ricorrente: “E’ infondata la preliminare eccezione di giurisdizione dal momento che la clausola arbitrale … si riferisce a rapporti tra i committenti e la [OSCURATO:SOCIETA] e pertanto non è opponibile nei diretti confronti dell’appellante che ha qui proceduto in proprio e quale persona fisica”. La Corte di Appello ha in questo modo solo valutato che l’attore - l’arch. Severgnini - non era parte della clausola compromissoria. Il primo motivo di ricorso riguarda anche l’altra ratio (espressa nell’affermazione più volte ricordata, secondo cui non vi era prova del conferimento di alcun incarico in forza del quale l’appellante potesse pretendere compensi nei confronti degli appellati) nella parte in cui si deduce che i documenti esaminati dalla Corte di Appello dimostrerebbero, al contrario di quanto ha ritenuto la Corte di Appello, che il ricorrente ha avuto dai controricorrenti l’incarico di redigere il progetto esecutivo dell’intervento edilizio e di progettare le varianti. Per questa parte il motivo è inammissibile in quanto si risolve nella contrapposizione della deduzione del ricorrente all’accertamento della Corte di Appello per cui i documenti non danno prova del conferimento dell’incarico. A questa parte del motivo è sottesa la confusione del giudizio di legittimità con una terza istanza di merito(e a pagina 8 del ricorso si evidenza appunto “un evidente errore di merito”). Trova quindi applicazione il principio secondo cui in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (cfr. tra le varie,Sez. 1 - , Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019 ). Va altresì richiamato – con riferimento alla dedotta violazione di norme di ermeneutica posta col secondo motivo - il principio per cui la parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., avendo invece l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra (Cass. Sez. 3 - , sentenza n.28319 del 28/11/2017). Resta assorbito nella inammissibilità della richiesta alla Corte di rivalutazione dei documenti il rilievo per cui i documenti non sono riprodotti nel ricorso né allegati al ricorso. In conclusione, l’affermazione della Corte di Appello secondo cui non vi è prova di un rapporto diretto tra il ricorrente e i controricorrenti con la conseguenza che il primo non ha alcun titolo (contrattuale) in forza del quale possa rivolgersi nei confronti dei secondi ai fini dell'adempimento dell’obbligazione di pagamento del corrispettivo della propria attività professionale, resta dunque ferma; 5. il ricorso deve essere rigettato; 6.le spese seguono la soccombenza; 7. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in €. 3.500,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e altri accessori di legge se dovuti. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da pa