CassazionedecretoSezione 2Decisione del 9 giugno 2022
Cassazione n. 27104/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2022 della CORTE APPELLO DI CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Lidia GIORGIO, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 9 giugno 2022 la Corte di appello di Caltanissetta confermava la decisione con la quale il primo giudice, ad esito del giudizio abbreviato, aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA], unitamente ad altro imputato non ricorrente, colpevole del delitto di danneggiamento e nel contempo lo assolveva per la contravvenzione ex art. 674 cod. pen., rideterminando la pena in due mesi e venti giorni di reclusione. 2. Ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per vizio motivazionale in ordine all'omesso riconoscimento della circostanza attenuante ex art. 62, primo comma, n. 6 cod. pen., non applicata dalla Corte di appello sulla base di una erronea valutazione, fondata sulla concessione da parte del primo giudice delle attenuanti generiche. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, nella quale è stato convertito il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti, il Procuratore generale e la difesa hanno depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va rigettato perché proposto con un motivo infondato. 2. Il primo giudice si era limitato a osservare che l'imputato aveva cercato di risarcire il danno alla persona offesa, senza nulla argomentare in ordine alla circostanza attenuante ex art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen., mentre la Corte di appello ha pure rilevato che l'imputato "ha anche cercato di riparare il danno liquidando nelle mani della persona offesa la somma di euro 600,00 a titolo risarcitorio" (pag. 3). Osservando subito dopo che tale "comportamento positivo dell'imputato è stato già valorizzato dal primo giudice con il riconoscimento delle attenuanti generiche", la Corte di appello ha mostrato di condividere la valutazione del Tribunale e non ha affatto ritenuto che il risarcimento del danno fosse stato tempestivo e integrale né che il riconoscimento dell'attenuante ex art. 62, primo comma, n. 6, cod. pen. fosse precluso da quello delle attenuanti generiche. 2.1. Quanto al primo profilo, dalla motivazione della sentenza di primo grado risulta che l'imputato chiese e ottenne di essere ammesso al giudizio abbreviato all'udienza del 15 luglio 2021, mentre il risarcimento avvenne in data successiva (la dichiarazione della persona offesa fu prodotta solo all'udienza di discussione del 2 novembre 2021 e reca la data del 4 ottobre 2021). Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in caso di giudizio abbreviato, ai fini del riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 62, primo comma, n. 6, cod. pen., la riparazione del danno mediante risarcimento o restituzione deve intervenire prima che sia pronunciata l'ordinanza del giudice di ammissione al rito ex art. 438, comma 4, cod. proc. pen. e non prima dell'inizio della discussione ex art. 421 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 223 del 27/09/2022, dep. 2023, Casagrande, Rv. 284043; Sez. 3, n. 15750 del 16/01/2020, S., Rv. 279270; Sez. 3, n. 2213 del 22/11/2019, dep. 2020 M., Rv. 278380; Sez. 6, n. 20836 del 13/04/2018, Romano, Rv. 272933; Sez. 2, n. 56935 del 15/11/2017, Sarracino, Rv. 271666). 2.2. I giudici di merito, inoltre, osservando che l'imputato aveva "cercato di riparare il danno", hanno sia pur implicitamente escluso che [OSCURATO:PERSONA] avesse integralmente risarcito il danno arrecato all'autovettura di [OSCURATO:PERSONA], "danneggiata nella carrozzeria lungo tutta la fiancata destra, probabilmente mediante il versamento di un liquido corrosivo". La valutazione è incensurabile poiché è rimesso al sindacato del giudice l'apprezzamento del ravvedimento del reo e della neutralizzazione della sua pericolosità sociale che l'integrale risarcimento del danno implica, ciò anche a fronte di una quietanza integralmente liberatoria rilasciata dalla parte offesa, di per sé non vincolante (Sez. 5, n. 7826 del 30/11/2022, dep. 2023, Bojic, Rv. 284224; Sez. 5, n. 116 del 08/10/2021, dep. 2022, Maier, Rv. 282424; Sez. 3, n. 33795 del 21/04/2021, L., Rv. 281881; Sez. 2, n. 51192 del 13/11/2019, C., Rv. 278368; Sez. 6, n. 25264 del 12/05/2015, Oslo, Rv. 263812). 3. Al rigetto della impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagame