CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 14020/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 28194/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliatoin Roma, [OSCURATO:PERSONA] , presso l a cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e dife so da gli avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come da procura allegat a al ricorso , domicilio digitale ; [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) , [OSCURATO:PERSONA] eFALLIMENTO [OSCURATO:SOCIETA]. -intimati - avverso la sentenza n. 501/2021 de l Tribunale di Avellino , depositata i n data 29.3.2021; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 13marzo 2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. N. 28194/21R.G. [OSCURATO:PERSONA] Con atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio il Comune di Cervinara, quale ente proprietario e custode della strada denominata [OSCURATO:PERSONA], chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti dalla propria autovettura in data 18.1.2013, allorché egli era incorsoin una buca non visibile e non segnalata, esistente sul manto stradale. Il Comune si costituì, negando la propria responsabilità ed attribuendola ad [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che nel tratto stradale suddetto stava eseguendo il potenziamento della cabina elettrica; chiamata in causa l’[OSCURATO:PERSONA], quest’ultima a sua volta negò ogni responsabilità, ascrivibile alla esecutrice dei lavori, [OSCURATO:SOCIETA]., anch’essa chiamata in causa. Nella contumacia di quest’ultima e dopo l’istruzione della causa, i Giudice di pace di Cervinara, con sentenza del 31.8.2015, accolse la domanda attorea nei seguenti termini: “1) accoglie la domanda proposta dall’attore, riconosce il diritto del Comune di Cervinara ad essere manlevato da ogni responsabilità dei danni arrecati all’attore da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] S.p.A., e rigetta la richiesta della terza chiamata di estromissione dal giudizio; per l’effetto, condanna i convenuti [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.… e la [OSCURATO:SOCIETA]. …, in solido fra loro, al pagamento della complessiva somma di € 1.800,00 oltre gli interessi … ”. [OSCURATO:PERSONA] condannò inoltre l’[OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 96 c.p.c. e regolò le spese, condannando le chiamate in favore dell’attore e compensando quelle tra quest’ultimo e il Comune. Il Tribunale di Avellino, con sentenza del 29.3.2021, accolse l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], riformando il capo N. 28194/21R.G. della sentenza che ne aveva disposto la condanna in favore del Diglio, nonché la sua condanna ex art. 96 c.p.c. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tre motivi. Gli intimati non hanno svolto difese.[OSCURATO:PERSONA] ha riservato il deposito della motivazione entro sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 – Con il primo motivo si denuncia la violazione degli artt. 300, 342, 163, 164 e 359 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. Il ricorrente evidenzia che il procedimento d’appello avrebbe dovuto essere dichiarato interrottoa seguito della declaratoria di fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]., avvenuta dopo l’udienza di precisazione delle conclusioni e prima della pubblicazione della sentenza di primo grado. Ciò tanto più che l’appello era stato proposto evocando in giudizio la società in bonis, mentre la notifica era avvenuta nei confronti della curatela; conseguentemente, il Tribunale avrebbe comunque dovuto ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti del soggetto legittimato a stare in giudizio, la notifica così come effettuata non essendo idonea al raggiungimento dello scopo. La sentenza, secondo il ricorrente, è dunque inutiliter data, perché da lui ineseguibilenei confronti della curatela, mai ritualmente evocata in giudizioe resa in assenza di un litisconsorte necessario. 1.2 – Col secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 99, 112 e 343 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.Si contesta la decisione del Tribunale laddove s’è ritenuto che il Diglio avrebbe dovuto proporre appello incidentale per far accertare la responsabilità del Comune nella causazione del N. 28194/21R.G. sinistro; si ritiene, in proposito, che nessun onere impugnatorio era configurabile a suo carico, giacché il Diglio era rimasto totalmente vittorioso in primo grado. 1.3 –Col terzo motivo, infine, si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2051 c.c., e dell’art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per aver il Tribunale ritenuto l’inversione dell’onere della prova per la dimostrazione della responsabilità di chi ha materialmente operato ed agito su una strada pubblica, essendo invece sufficiente per l’attore, ex art. 2051 c.c., la dimostrazione dell’evento dannoso e del nesso di causalità con la cosa. 2.1 –Il primo motivo è inammissibile per difetto di decisività. Infatti, a parte la considerazione per cui – l’evento rilevante ex art. 43 l.fall. essendosi pacificamente verificato dopo l’udienza di precisazione delle conclusioni dinanzi al giudice diprimo grado – il giudice d’appello avrebbe dovuto al più disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti della curatela del Fallimento, anziché pronunciare senz’altro l’interruzione del giudizio, deve rilevarsi che la mancanza di qualsiasi attività nel senso che precede è in concreto priva di rilievo. Sul punto, basti considerare che, ove il motivo in esame venisse accolto, il giudice del rinvio non potrebbe che pronunciare l’improcedibilità delle domande attoree nei confronti della fallita, giacché dopo il fallimento ogni domanda, ex artt. 52e 93 l.fall., dev’essere avanzata in sede concorsuale. Si vuole cioè dire che non può porsi alcun problema di eseguibilità della sentenza che definisca questo giudizio nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA], come pure paventato col mezzo in esame, giacché il Tribunale di Avellino – né all’esito del giudizio d’appello già tenutosi (in cui una simile valutazione venne espressa in via N. 28194/21R.G. incidentale), né eventualmente nell’ipotetico giudizio di rinvio – giammai potrebbe pronunciare l’accoglimento delle domande del Diglionei confronti della predetta società, stante la loro improcedibilità. Da qui, dunque, l’inammissibilità del mezzo in esame per difetto d’interesse giuridicamente rilevante, ex art. 100 c.p.c., giacché la relativa questione non potrebbe mai condurre ad alcuna utilità per l’odierno ricorrente. 3.1 –Il secondo motivo è infondato. Invero, per quanto il Giudice di pace abbia accolto le domande del Diglio, occorre evidenziare che tale accoglimento non potesse dirsi integralmente satisfattivo e corrispondente alle domande da questi avanzate. Infatti, come già evidenziato, il Diglio aveva convenuto in giudizio il Comune di Cervinara, quale proprietario della strada e custode; l’ente, costituitosi, aveva declinato ogni responsabilità, indicando quale unico responsabile l’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., chiamata in causa; questa, a sua volta, aveva indicato quale unico responsabile la [OSCURATO:SOCIETA]., appaltatrice dei lavori in questione, che pure aveva chiamato in causa. Pertanto, se in dette condizioni è fuori discussione che le domande attoree si siano estese automaticamente nei confronti dei terzi chiamati (v. Cass. n. 15232/2021), è altrettanto evidente che l’accoglimento nei confronti di questi ultimi (o di uno soltanto tra questi), da parte del Giudice di pace,determini una concentrazione soggettiva circa il destinatario della pretesa dello stesso attore; ne discende ulteriormente chein tale ipotesi, in relazione alla domanda proposta nei confronti dell’originario convenuto, l’attore è da considerare soccombente ed è tenuto ad impugnarla, ove non condivisa (se del caso in via incidentale, condizionatamente all’accoglimento dell’impugnazione principale proposta dal N. 28194/21R.G. terzo chiamato, condannato al pagamento in favore dell’attore, proprio per l’ipotesi in cui tale statuizione – come avvenuto nella specie – sia riformata). Non può infatti ritenersi che –nel caso che occupa - la domanda originaria sia rimasta assorbita (nel qual caso sarebbe stata sufficiente la mera riproposizione ex art. 346 c.p.c. –v. Cass., Sez. Un., n. 7700/2016), proprio perché il Comune di Cervinara venne mandato assolto da ogni statuizione condannatoria da parte del Giudice di pace, anche in relazione alle spese di lite (v. supra). Consegue da tutto quanto precede che, sul punto, s’è formato il giudicato interno, come nella sostanza correttamente rilevato dal giudice d’appello. 4.1 –Il terzo motivo è inammissibile, perché non coglie la ratio decidendi della gravata sentenza. La disamina circa l’onere della prova, da parte del Tribunale, non ha riguardato (come mostra di aver inteso il ricorrente) la responsabilità “pura e semplice”del custode ai sensi dell’art. 2051c.c., bensì quella concernente la peculiare ipotesi in cui, come nella specie,il danneggiato chieda la condanna del committente dei lavori per danni cagionati nell’esecuzione degli stessi , unitamente all’appaltatore; il giudice d’appello, cioè, ha richiamato la giurisprudenza che, in subiecta materia, individua le specifiche condizioni per cui la responsabilità per danni relativa all’esecuzione di lavori, di cui il committente (nella specie, [OSCURATO:PERSONA]) è tenuto a rispondere sempre, benché eziologicamente riferibile all’operato dell’appaltatore, può estendersi anche a quest’ultimo ( v., ad es., Cass. n. 538/2012).Ed ha dunque riformato la prima decisione, che in proposito era incorsa in una evidente inversione dell’onere probatorio, laddove il Giudice N. 28194/21R.G. di pace aveva ritenuto che spettava proprio all’Enel dimostrare che l’esecuzione dei lavori era avvenuta senza sua ingerenza. Il motivo in esame, dunque, non è pertinente rispetto alla statuizione adottata, donde l’inammissibilità. 5.1 –In definitiva, il ricorso è rigettato. Nulla va disposto sulle spese di lite , gli intimati non avendo svolto difese. In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228). P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del