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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 34540/2023

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di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettelle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] I; ,d ltrA, [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza con cui il Tribunale di Catanzaro ha rigettato l'appello proposto, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro che respingeva l'istanza di dichiarazione di inefficacia della misura della custodia cautelare, per mancato rispetto, da parte del Tribunale del riesame, del termine di deposito delle motivazioni fissate in giorni 45.

1.2. Il Tribunale del riesame pubblicava il dispositivo il 18/07/2020, riservando in giorni 45 il termine per il deposito della motivazione.

Questa veniva depositata in cancelleria in data 31/08/2020.

1.3. Con istanza presentata in data 08/09/2020, il difensore di [OSCURATO:PERSONA], rilevando che il dispositivo dichiarava avvenuta la camera di consiglio nei giorni 14 e 15 luglio 2020, chiedeva al Gip di Catanzaro di dichiarare "l'immediata perdita di efficacia della misura applicata, per mancato rispetto del termine di legge", essendo decorsi più di 45 giorni dalla data della decisione. [OSCURATO:PERSONA] rigettava l'istanza, richiamandosi all'orientamento della Suprema Corte secondo cui il termine per il deposito della motivazione deve computarsi dalla data di deposito del dispositivo e non dal giorno, eventualmente diverso, in cui sia conclusa la relativa camera di consiglio.

1.4. Avverso tale decisione la difesa proponeva ricorso per cassazione che veniva riqualificato come appello ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen.

La relativa decisione è oggetto del presente ricorso.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione agli artt. 3 e 27 Cost., 309, 310 cod. proc. pen. e 1.1, comma 5, L. 47/2015, insistendo nell'affermare che il termine di 30 giorni dalla decisione o degli eventuali 45 giorni, per il deposito dell'ordinanza del Tribunale, così come previsto dagli artt. 309 e 310 cod. proc. pen., decorre dalla data di deliberazione in camera di consiglio, attestata nel dispositivo, e non dall'eventuale, diversa, data del deposito in cancelleria, così come previsto dalla sentenza n. 268818 emessa in data :17/10/2016 dalla Sezione Quinta della Corte di cassazione.

3. In data 03/04/23 sono pervenute conclusioni scritte del difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA].

4. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale chiede che il ricorso sia rigettato.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.

2. L'ormai consolidato e maggioritario orientamento di codesta Corte è nel senso che il termine di trenta giorni (differibile a quarantacinque), entro il quale deve essere depositata la motivazione dell'ordinanza che definisce il relativo procedimento incidentale, decorre dalla pubblicazione del dispositivo, integrata dal deposito attestato dalla cancelleria, e non dalla data della sua deliberazione in camera di consiglio (Sez. 1 n. 26399 del 28/02/2018, Barba, Rv. 273364; SeZ. 5, n. 44153 del 13/06/2018, imp.

D., Rv. 274177; Sez. 1 n. 4088 del 06/02/2018, Poerio, Rv. 2751.31; Sez. 6, n. 10929 del 01/02/2017, Luisi, Rv. 270023; Sez. 2, n. 1.9313 del 13/04/2017, Calabria, Rv. 270015; Sez. 5, n. 7653 del 21/12/2016, dep. 2017, Scarantino, Rv. 269472; Sez. 5, Sentenza n. 7652 del 19/12/2016, dep. 2017, 'lardi, Rv. 269471; Sez. 2, n. 31409 del 27/04/2016, Massaria e altro, Rv. 267849; Sez. 6, n. 22818 del 15/04/2016, Marsalone, Rv. 267128).

E ciò perché gli effetti giuridici di un provvedimento del giudice, fuori dai casi di lettura o comunicazione in udienza, decorrono non dalla data che il magistrato vi apponga nell'atto di compilarlo, ma dal giorno eventualmente diverso nel quale lo stesso provvedimento, attraverso la certificazione di deposito del cancelliere, acquisisce giuridica esistenza.

Il dictum che conclude l'iter della deliberazione deve essere esteriorizzato con modalità tali da conferirgli certezza legale e solo con il deposito del dispositivo la decisione è constatabile all'esterno e al tempo stesso è immodificabile.

Del resto, il novellato art. 309, comma 10, cod. proc. pen., nella parte in cui stabilisce che la decisione deve essere assunta, pena l'inefficacia del provvedimento restrittivo, entro dieci giorni dalla ricezione degli atti, non ha modificato la previgente normativa e, dunque, non v'è ragione di discostarsi dalla eseciesi consolidata di detta disposizione, secondo la quale l'effetto caducatorio non si produce se "entro il decimo giorno dalla ricezione degli atti il tribunale abbia deliberato úl merito alla ric:hiesta medesima ed abbia, inoltre, provveduto al deposito del dispositivo: mediante tale deposito, infatti, si rende certo, per gli interessati, che la decisione - con quel determinato, irreversibile contenuto - è intervenuta nel termine e si rende altresì possibile l'adozione degli eventuali conseguenti provvedimenti" (Sez.

U, n. 7 del 17/04/1996, Moni, Rv. 205256 e molte altre successive conformi).

A ciò si aggiunga che, nel caso di specie, l'assunto difensivo, secondo cui la decisione da parte del Tribunale del Riesame sarebbe intervenuta non alla data di deposito del dispositivo, bensì in data antecedente, ossia nella data in cui il ricorso era stato trattato all'udienza camerale, è meramente ipotetico, poiché di tale asserita circostanza il Tribunale del Riesame non ha in alcun modo dato atto.

Si tratta, dunque, di un convincimento meramente soggettivo che poggia, evidentemente, su un equivoco di fondo, derivante dall'applicazione erronea, da parte della difesa, dell'impianto normativo _ A F _ FF i(-7 A che scandisce il meccanismo procedurale relativo [alla, sèneriZa, al provvedimento impugnato che, in quanto emesso dal Tribunale del Riesame, è, invece, un'ordinanza.

3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Alla cancelleria spettano gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettelle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] I; ,d ltrA, [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza con cui il Tribunale di Catanzaro ha rigettato l'appello proposto, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro che respingeva l'istanza di dichiarazione di inefficacia della misura della custodia cautelare, per mancato rispetto, da parte del Tribunale del riesame, del termine di deposito delle motivazioni fissate in giorni 45. 1.2. Il Tribunale del riesame pubblicava il dispositivo il 18/07/2020, riservando in giorni 45 il termine per il deposito della motivazione. Questa veniva depositata in cancelleria in data 31/08/2020. 1.3. Con istanza presentata in data 08/09/2020, il difensore di [OSCURATO:PERSONA], rilevando che il dispositivo dichiarava avvenuta la camera di consiglio nei giorni 14 e 15 luglio 2020, chiedeva al Gip di Catanzaro di dichiarare "l'immediata perdita di efficacia della misura applicata, per mancato rispetto del termine di legge", essendo decorsi più di 45 giorni dalla data della decisione. [OSCURATO:PERSONA] rigettava l'istanza, richiamandosi all'orientamento della Suprema Corte secondo cui il termine per il deposito della motivazione deve computarsi dalla data di deposito del dispositivo e non dal giorno, eventualmente diverso, in cui sia conclusa la relativa camera di consiglio. 1.4. Avverso tale decisione la difesa proponeva ricorso per cassazione che veniva riqualificato come appello ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. La relativa decisione è oggetto del presente ricorso. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione agli artt. 3 e 27 Cost., 309, 310 cod. proc. pen. e 1.1, comma 5, L. 47/2015, insistendo nell'affermare che il termine di 30 giorni dalla decisione o degli eventuali 45 giorni, per il deposito dell'ordinanza del Tribunale, così come previsto dagli artt. 309 e 310 cod. proc. pen., decorre dalla data di deliberazione in camera di consiglio, attestata nel dispositivo, e non dall'eventuale, diversa, data del deposito in cancelleria, così come previsto dalla sentenza n. 268818 emessa in data :17/10/2016 dalla Sezione Quinta della Corte di cassazione. 3. In data 03/04/23 sono pervenute conclusioni scritte del difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA]. 4. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale chiede che il ricorso sia rigettato.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato. 2. L'ormai consolidato e maggioritario orientamento di codesta Corte è nel senso che il termine di trenta giorni (differibile a quarantacinque), entro il quale deve essere depositata la motivazione dell'ordinanza che definisce il relativo procedimento incidentale, decorre dalla pubblicazione del dispositivo, integrata dal deposito attestato dalla cancelleria, e non dalla data della sua deliberazione in camera di consiglio (Sez. 1 n. 26399 del 28/02/2018, Barba, Rv. 273364; SeZ. 5, n. 44153 del 13/06/2018, imp. D., Rv. 274177; Sez. 1 n. 4088 del 06/02/2018, Poerio, Rv. 2751.31; Sez. 6, n. 10929 del 01/02/2017, Luisi, Rv. 270023; Sez. 2, n. 1.9313 del 13/04/2017, Calabria, Rv. 270015; Sez. 5, n. 7653 del 21/12/2016, dep. 2017, Scarantino, Rv. 269472; Sez. 5, Sentenza n. 7652 del 19/12/2016, dep. 2017, 'lardi, Rv. 269471; Sez. 2, n. 31409 del 27/04/2016, Massaria e altro, Rv. 267849; Sez. 6, n. 22818 del 15/04/2016, Marsalone, Rv. 267128). E ciò perché gli effetti giuridici di un provvedimento del giudice, fuori dai casi di lettura o comunicazione in udienza, decorrono non dalla data che il magistrato vi apponga nell'atto di compilarlo, ma dal giorno eventualmente diverso nel quale lo stesso provvedimento, attraverso la certificazione di deposito del cancelliere, acquisisce giuridica esistenza. Il dictum che conclude l'iter della deliberazione deve essere esteriorizzato con modalità tali da conferirgli certezza legale e solo con il deposito del dispositivo la decisione è constatabile all'esterno e al tempo stesso è immodificabile. Del resto, il novellato art. 309, comma 10, cod. proc. pen., nella parte in cui stabilisce che la decisione deve essere assunta, pena l'inefficacia del provvedimento restrittivo, entro dieci giorni dalla ricezione degli atti, non ha modificato la previgente normativa e, dunque, non v'è ragione di discostarsi dalla eseciesi consolidata di detta disposizione, secondo la quale l'effetto caducatorio non si produce se "entro il decimo giorno dalla ricezione degli atti il tribunale abbia deliberato úl merito alla ric:hiesta medesima ed abbia, inoltre, provveduto al deposito del dispositivo: mediante tale deposito, infatti, si rende certo, per gli interessati, che la decisione - con quel determinato, irreversibile contenuto - è intervenuta nel termine e si rende altresì possibile l'adozione degli eventuali conseguenti provvedimenti" (Sez. U, n. 7 del 17/04/1996, Moni, Rv. 205256 e molte altre successive conformi). A ciò si aggiunga che, nel caso di specie, l'assunto difensivo, secondo cui la decisione da parte del Tribunale del Riesame sarebbe intervenuta non alla data di deposito del dispositivo, bensì in data antecedente, ossia nella data in cui il ricorso era stato trattato all'udienza camerale, è meramente ipotetico, poiché di tale asserita circostanza il Tribunale del Riesame non ha in alcun modo dato atto. Si tratta, dunque, di un convincimento meramente soggettivo che poggia, evidentemente, su un equivoco di fondo, derivante dall'applicazione erronea, da parte della difesa, dell'impianto normativo _ A F _ FF i(-7 A che scandisce il meccanismo procedurale relativo [alla, sèneriZa, al provvedimento impugnato che, in quanto emesso dal Tribunale del Riesame, è, invece, un'ordinanza. 3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Alla cancelleria spettano gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui a
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