Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 1/1956
ECLI:IT:COST:1956:1
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ritenuto, in fatto:
La questione di legittimità costituzionale, che forma oggetto dei
trenta giudizi promossi con le ordinanze sopra elencate, è unica e fu
sollevata nel corso di vari procedimenti penali (alcuni in primo grado,
altri in appello) che si svolgevano a carico di persone alle quali
erano imputate trasgressioni al precetto dell'art. 113 del T.U. delle
leggi di p.s. per avere o distribuito avvisi o stampati nella pubblica
strada, o affisso manifesti o giornali, ovvero usato alto parlanti per
comunicazioni al pubblico, senza autorizzazione del l'autorità di
pubblica sicurezza, com'è prescritto nel detto articolo, o anche,
nonostante il divieto espresso di tale autorità. A tutti perciò era
contestata contravvenzione punibile a norma dell'articolo 663 Cod. pen.
modificato con D.L. 8 novembre 1947, n. 1382.
In uno dei procedimenti penali all'imputato era invece contestato
il reato di omissione di atti di ufficio provveduto dall'art. 328 Cod.
pen. in quanto, nella sua qualità di vice Sindaco, in assenza del
Sindaco, aveva omesso di provvedere alla rimozione di manifesti che
erano stati affissi senza l'autorizzazione della pubblica sicurezza,
nonostante le sollecitazioni a lui rivolte dal Comandante della
stazione dei carabinieri.
In questi procedimenti penali il difensore dell'imputato o il
Pubblico Ministero o entrambi sollevarono la questione sulla
legittimità costituzionale dell'art. 113 della legge di p.s. in quanto
l'autorizzazione ivi prescritta contrasterebbe con l'art. 21 della
[OSCURATO:PERSONA], il quale dichiara che "tutti hanno il diritto di
manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto
ed ogni altro mezzo di diffusione" (primo comma) e che "la stampa non
può essere soggetta ad autorizzazioni o censure" (secondo comma). In
conseguenza chiedevano e il giudice disponeva la sospensione del
procedimento penale e la trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale per la decisione della questione di legittimità.
Sono così trenta ordinanze (18 di Pretori, 8 di Tribunali, 3 di
Corti di appello e 1 di Corte di assise): ciascuna regolarmente
notificata ai sensi di legge, comunicata ai Presidenti dei due rami del
Parlamento e pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica.
In conformità dell'art. 15 delle Norme integrative per i giudizi
davanti a questa Corte, le trenta cause promosse con dette ordinanze
sono state chiamate nella stessa udienza del 23 aprile 1956 - secondo
l'ordine cronologico delle notifiche - per essere congiuntamente
discusse.
In tutte le ordinanze è osservato sostanzialmente che la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 113 della legge di p.s. non
può dirsi manifestatamente infondata perché, nonostante il prevalente
indirizzo della giurisprudenza della Corte di cassazione a favore della
perdurante efficacia del menzionato art. 113, le decisioni non di rado
contrastanti delle magistrature di merito e le discussioni in dottrina
dimostrano che si verte in materia quanto meno controversa.
In una delle ordinanze si aggiunge ancora, riportando i motivi
esposti nella istanza di difesa, che il contrasto dell'art. 113 della
legge di p.s. con i principi espressi nella [OSCURATO:PERSONA] renderebbe
illegittima la disposizione legislativa, anche se fosse ammessa la
natura meramente programmatica e non precettiva dell'art. 21 della
[OSCURATO:PERSONA].
Solo in cinque dei trenta giudizi promossi con le dette ordinanze
vi è stata costituzione delle parti e precisamente: di [OSCURATO:PERSONA]
(ordinanza del Pretore di Prato 27 dicembre 1955); di [OSCURATO:PERSONA]
(ordinanza dello stesso Pretore in pari data); di [OSCURATO:PERSONA]
(ordinanza del Pretore di Mantova del 16 gennaio 1956); di [OSCURATO:PERSONA]
(ordinanza del Pretore di Firenze 20 gennaio 1956); di [OSCURATO:PERSONA] (ordinanza del Pretore di Orbetello 20 gennaio 1956).
I loro difensori, nelle deduzioni depositate nella cancelleria,
chiedono tutti che la Corte dichiari l'illegittimità costituzionale
dell'art. 113 della legge di p.s. e di quelle altre disposizioni
legislative la cui illegittimità, a giudizio della Corte, debba
derivare come conseguenza dell'adottanda decisione.
In tutti i giudizi vi è stato poi intervento del Presidente del
Consiglio dei Ministri rappresentato e difeso, come per legge (articoli
20 e 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87), dall'avvocato generale dello
Stato, il quale, in via principale, sostiene che nei riguardi della
legislazione anteriore alla [OSCURATO:PERSONA] non v'ha luogo a giudizio di
legittimità costituzionale, perché le norme precettive della
[OSCURATO:PERSONA] importano abrogazione delle leggi anteriori che siano con
essa incompatibili e la relativa dichiarazione è di competenza
esclusiva del giudice ordinario; mentre le norme costituzionali di
carattere programmatico non importano difetto di legittimità di
nessuna delle leggi vigenti anteriori alla [OSCURATO:PERSONA].
In via subordinata, chiede poi che sia dichiarato non sussistere
incompatibilità tra l'art. 21 della [OSCURATO:PERSONA] e l'art. 113 T.U.
delle leggi di p.s. e 663 del Cod. pen., con conseguente affermazione
di legittimità costituzionale di queste disposizioni.
Queste due tesi sono poi svolte e riaffermate energicamente nella
successiva memoria dell'Avvocatura dello Stato; ma con pari vigore sono
combattute nelle memorie avversarie, dove, specialmente in ordine alla
tesi principale, si sostiene che l'art. 21 della [OSCURATO:PERSONA] ha
carattere spiccatamente precettivo e non pro grammatico e che, in ogni
caso, non bisogna fare confusione tra il problema dell'abrogazione
delle leggi e quello della illegittimità costituzionale, il quale
secondo problema sorge proprio quando l'abrogazione della legge sia
stata esclusa e renda così necessaria la pronunzia della Corte
Costituzionale.
In ordine poi al contrasto tra l'art. 113 della legge di p.s. e
l'art. 21 della [OSCURATO:PERSONA], i difensori delle parti assumono che tale
contrasto è evidente e perciò l'illegittimità costituzionale
dell'art. 113 deve essere dichiarata dalla Corte costituzionale.
Nella discussione orale le varie tesi sono state confermate da
ciascuna delle parti; ed inoltre da uno dei difensori è stato anche
sostenuto che l'intervento del Presidente del Consiglio non sarebbe
ammissibile, sia perché avvenuto senza preventiva deliberazione del
Consiglio dei Ministri, sia perché la materia della pubblica sicurezza
rientrerebbe nella competenza amministrativa del Ministero dell'Interno
e non già della Presidenza del Consiglio, mancante perciò di
interesse.
Considerato, in diritto:
Poiché, come si è detto, unica è la questione di legittimità
costituzionale che forma oggetto dei trenta giudizi proposti con
altrettante ordinanze, la Corte ravvisa opportuno che la decisione nei
giudizi riuniti abbia luogo con unica sentenza.
È superfluo fermarsi sulle argomentazioni fatte durante la
discussione orale per contestare l'intervento del Presidente del
Consiglio dei Ministri. Le disposizioni della legge 11 marzo 1953, n.
87 sono chiarissime nel prescrivere che i giudizi di legittimità
costituzionale promossi con ordinanza si svolgano in contraddittorio
non solo di coloro che sono parti nella causa che ha dato origine alla
questione di legittimità, ma anche - quale che sia il contenuto della
legge impugnata, se pure relativo a materie di competenza di singoli
Ministeri - del Presidente del Consiglio, in relazione al duplice
effetto che la pronuncia della Corte costituzionale è destinata ad
avere, sia specificamente per la causa in corso, sia generalmente erga
omnes. Appunto per questo l'art. 23 della stessa legge impone la
notificazione dell'ordinanza che promuove il giudizio così alle dette
parti come al Presidente del Consiglio dei Ministri e gli artt. 20 e 25
regolano, insieme con la rappresentanza e la costituzione delle parti,
anche la rappresentanza e l'intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri. Questo intervento ha quindi un carattere suo proprio, come
mezzo di integrazione del contraddittorio prescritto dalla legge, e si
distingue nettamente dall'istituto dell'intervento regolato dal codice
di procedura e dalle norme processuali della giustizia amministrativa.
Né dall'uno né dalle altre è lecito perciò dedurre qualsiasi
elemento che possa valere per l'intervento del Presidente del Consiglio
nei giudizi davanti alla Corte costituzionale e vano riesce qualsiasi
sforzo dialettico in senso contrario.
In ordine alla questione di competenza sollevata dall'Avvocatura
dello Stato, è innanzi tutto da considerare fuori di discussione la
competenza esclusiva della Corte costituzionale a giudicare sulle
controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi è
degli atti aventi forza di legge, come è stabilito nell'art. 134 della
[OSCURATO:PERSONA]. La dichiarazione di illegittimità costituzionale di una
legge non può essere fatta che dalla Corte costituzionale in
conformità dell'art. 136 della stessa [OSCURATO:PERSONA].
L'assunto che il nuovo istituto della "illegittimità
costituzionale" si riferisca solo alle leggi posteriori alla
[OSCURATO:PERSONA] e non anche a quelle anteriori) non può essere accolto,
sia perché, dal lato testuale, tanto l'art. 134 della [OSCURATO:PERSONA]
quanto l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1,
parlano di questioni di legittimità costituzionale delle leggi, senza
fare alcuna distinzione, sia perché, dal lato logico, è innegabile
che il rapporto tra leggi ordinarie e leggi costituzionali e il grado
che ad esse rispettivamente spetta nella gerarchia delle fonti non
mutano affatto, siano le leggi ordinarie anteriori, siano posteriori a
quelle costituzionali. Tanto nell'uno quanto nell'altro caso la legge
costituzionale, per la sua intrinseca natura nel sistema di
[OSCURATO:PERSONA] rigida, deve prevalere sulla legge ordinaria.
Non occorre poi fermarsi ad esaminare se e in quali casi, per le
leggi anteriori, il contrasto con norme della [OSCURATO:PERSONA] sopravvenuta
possa configurare un problema di abrogazione da risolvere alla stregua
dei principi generali fermati nell'art. 15 delle Disp. prel. al Cod.
civ. I due istituti giuridici dell'abrogazione e della illegittimità
costituzionale delle leggi non sono identici fra loro, si muovono su
piani diversi, con effetti diversi e con competenze diverse. Il campo
dell'abrogazione inoltre è più ristretto, in confronto di quello
della illegittimità costituzionale, e i requisiti richiesti perché si
abbia abrogazione per incompatibilità secondo i principi generali sono
assai più limitati di quelli che possano consentire la dichiarazione
di illegittimità costituzionale di una legge.
Affermata la competenza di questa Corte, si può passare all'esame
della questione di legittimità costituzionale proposta con le
ordinanze sopra indicate.
Se le disposizioni dell'art. 113 della legge di p.s. possano
coesistere con le dichiarazioni dell'art. 21 della [OSCURATO:PERSONA] è
questione che ha già formato oggetto di moltissime pronuncie della
Magistratura ordinaria e di numerosi scritti di studiosi.
Ma la questione è stata posta, quasi esclusivamente, sotto il
profilo della abrogazione dell'art. 113 per incompatibilità con
l'articolo 21 della [OSCURATO:PERSONA] e le discussioni si sono svolte
principalmente sul punto se le norme dettate in questo ultimo articolo
fossero da ritenere precettive di immediata attuazione o
programmatiche.
Anche nel presente giudizio queste discussioni sono state riprese
dalle parti. Ma non occorre fermarsi su di esse né ricordare la
giurisprudenza formatasi in proposito, perché la nota distinzione fra
norme precettive e norme programmatiche può essere bensì determinante
per decidere della abrogazione o meno di una legge, ma non è decisiva
nei giudizi di legittimità costituzionale, potendo la illegittimità
costituzionale di una legge derivare, in determinati casi, anche dalla
sua non conciliabilità con norme che si dicono programmatiche, tanto
più che in questa categoria sogliono essere comprese norme
costituzionali di contenuto diverso: da quelle che si limitano a
tracciare programmi generici di futura ed incerta attuazione, perché
subordinata al verificarsi di situazioni che la consentano, a norme
dove il programma, se così si voglia denominarlo, ha concretezza che
non può non vincolare immediatamente il legislatore, ripercuotersi
sulla interpretazione della legislazione precedente e sulla perdurante
efficacia di alcune parti di questa; vi sono pure norme le quali
fissano principi fondamentali, che anche essi si riverberano
sull'intera legislazione.
Pertanto è il contenuto concreto delle norme dettate nell'articolo
21 della [OSCURATO:PERSONA] e il loro rapporto con le disposizioni dell'art.
113 della legge di p.s. che dovranno essere presi direttamente in
esame, per accertare se vi sia contrasto dal quale derivi la
illegittimità costituzionale di queste ultime disposizioni.
Per escludere che contrasto vi sia, è stato da qualcuno asserito
che bisogna distinguere tra manifestazione del pensiero, la quale deve
essere libera, e la divulgazione del pensiero dichiarato, della quale
non è menzione nella [OSCURATO:PERSONA]. Ma tale distinzione non è
consentita da alcuna norma costituzionale.
Tuttavia è da rilevare, in via generale, che la norma la quale
attribuisce un diritto non escluda il regolamento dell'esercizio di
esso.
Una disciplina delle modalità di esercizio di un diritto, in modo
che l'attività di un individuo rivolta al perseguimento dei propri
fini si concili con il perseguimento dei fini degli altri, non sarebbe
perciò da considerare di per sé violazione o negazione del diritto.
E se pure si pensasse che dalla disciplina dell'esercizio può anche
derivare indirettamente un certo limite al diritto stesso, bisognerebbe
ricordare che il concetto di limite è insito nel concetto di diritto e
che nell'ambito dell'ordinamento le varie sfere giuridiche devono di
necessità limitarsi reciprocamente, perché possano coesistere
nell'ordinata convivenza civile.
È evidentemente da escludere che con la enunciazione del diritto
di libera manifestazione del pensiero la [OSCURATO:PERSONA] abbia consentite
attività le quali turbino la tranquillità pubblica, ovvero abbia
sottratta alla polizia di sicurezza la funzione di prevenzione dei
reati.
Sotto questo aspetto bisognerebbe non dubitare della legittimità
costituzionale dell'art. 113, se il conferimento del potere ivi
indicato all'Autorità di pubblica sicurezza risultasse vincolato al
fine di impedire fatti che siano costitutivi di reati o che, secondo
ragionevoli previsioni, potrebbero provocarli.
Ma è innegabile che nessuna determinazione in tale senso vi è nel
detto articolo, il quale, col prescrivere l'autorizzazione, sembra far
dipendere quasi da una concessione dell'autorità di pubblica sicurezza
il diritto, che l'art. 21 della [OSCURATO:PERSONA] conferisce a tutti,
attribuendo alla detta autorità poteri discrezionali illimitati, tali
cioè che, indipendentemente dal fine specifico di tutela di
tranquillità e di prevenzione di reati, il concedere o il negare
l'autorizzazione può significare praticamente consentire o impedire
caso per caso la manifestazione del pensiero.
È vero che questa ampiezza di poteri discrezionali è stata
notevolmente ridotta dal successivo decreto legislativo 8 novembre
1947, n. 1382, il quale consente ricorso al Procuratore della
Repubblica contro i provvedimenti dell'Autorità di pubblica sicurezza
che abbiano negata l'autorizzazione, disponendo che la decisione del
Procuratore della Repubblica sostituisca a tutti gli effetti
l'autorizzazione predetta.
Ma, ciò nonostante, la indeterminatezza originaria rimane e quindi
così per l'autorità di pubblica sicurezza come per l'organo chiamato
a controllarne l'attività a seguito di ricorso continua a sussistere
una eccessiva estensione di poteri discrezionali, non essendo in alcun
modo delineata la sfera entro la quale debbano essere contenuti
l'attività di polizia e l'uso dei poteri di questa.
La Corte costituzionale deve perciò dichiarare la illegittimità
costituzionale dell'art. 113 del T.U. delle leggi di p.s., fatta
eccezione per il comma 5), dove è disposto che "le affissioni non
possono farsi fuori dei luoghi destinati dall'autorità competente" la
quale ultima disposizione non è comunque in contrasto con alcuna norma
costituzionale e può mantenere la sua efficacia.
Quanto alle altre disposizioni dettate nel ricordato articolo, la
dichiarazione di illegittimità non implica che esse non possano essere
sostituite da altre più adeguate le quali, senza lesione del diritto
di libera manifestazione del pensiero enunciato nell'art. 21 della
[OSCURATO:PERSONA], ne regolino l'esercizio in modo da evitarne gli abusi,
anche in relazione alla espressa disposizione dettata nell'ultimo comma
dello stesso art. 21 e, in generale, per la prevenzione dei reati. È
stato già osservato che la disciplina dell'esercizio di un diritto non
è per sé stessa lesione del diritto medesimo. Del resto, la scarsa
aderenza di alcune disposizioni della legge di p.s. ai principi e alle
norme della [OSCURATO:PERSONA] sopravvenuta ha già da molto tempo indotto
gli organi competenti a studiare una conveniente revisione della legge
di p.s.; e parecchi disegni di legge sono stati a questo scopo
presentati così alla Camera dei Deputati come al Senato della
Repubblica, l'ultimo dei quali ha pure recentemente avuto l'esame della
competente Commissione senatoria. È quindi desiderabile che una
materia così delicata sia presto regolata in modo soddisfacente con
una disciplina adeguata alle nuove norme della [OSCURATO:PERSONA].
La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 113
della legge di p.s. si ripercuote naturalmente sull'art. 1 del decreto
legislativo 8 novembre 1947, n. 1382, che è con esso strettamente
collegato; mentre non può essere dichiarata altresì l'illegittimità
costituzionale dell'art. 663 del Cod. pen. e dell'art. 2 del menzionato
decreto legislativo 8 novembre 1947, che lo ha modificato, perché le
sanzioni stabilite nel detto art. 663 Cod. pen. si riferiscono non già
esclusivamente al caso di fatti compiuti senza l'autorizzazione
richiesta dall'art. 113 della legge di p.s., ma in generale alla
inosservanza delle varie leggi che espressamente lo richiamano.
È, peraltro, chiarissimo che le disposizioni del detto art. 663
Cod. pen., in quanto sono riferibili al precetto dell'art. 113 della
legge di p.s., non solo diventeranno inoperanti, ma dovranno essere
considerate anche esse travolte dalla dichiarazione di
incostituzionalità delle disposizioni del medesimo articolo, anche
agli effetti particolari indicati nell'ultimo comma dell'art. 30 della
legge 11 marzo 1953, n. 87.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
pronunciando con unica sentenza nei giudizi riuniti indicati in
epigrafe:
1. - Afferma la propria competenza a giudicare sulle controversie
relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti
aventi forza di legge anche se anteriori alla entrata in vigore della
[OSCURATO:PERSONA];
2. - Dichiara l'illegittimità costituzionale delle norme contenute
nei commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7 dell'art. 113 del T.U. delle leggi di p.s.
approvato con decreto 18 giugno 1931, n. 773 - per la violazione delle
quali la sanzione penale è preveduta dall'art. 663 Cod. pen.
modificato con l'art. 2 del decreto legislativo 8 novembre 1947, n.
1382 - e di conseguenza dell'art. 1 del decreto legislativo 8 novembre
1947, n. 1382, salva la ulteriore disciplina per l'esercizio del
diritto riconosciuto dall'art. 21 della [OSCURATO:PERSONA].
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1956.
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