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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22769/2024

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04PKVT6) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0521PI6) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 033US0E) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 197 - R.G. n. 2094/24 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nei ricorsi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze generiche e ripetitive su profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4, sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato ex art. 341-bis cod. pen., dove la Corte territoriale applica il pacifico orientamento, di cui, tra tante, Sez. 6, n. 19010 del 28/03/2017, Rv. 269828); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04PKVT6) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0521PI6) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 033US0E) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 197 - R.G. n. 2094/24 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nei ricorsi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze generiche e ripetitive su profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4, sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato ex art. 341-bis cod. pen., dove la Corte territoriale applica il pacifico orientamento, di cui, tra tante, Sez. 6, n. 19010 del 28/03/2017, Rv. 269828); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/
Sentenza Cassazione n. 22769/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris