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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 novembre 2023

Cassazione n. 50241/2023

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2023 emessa dal Gip di Milano; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per un motivo non deducibile in questa sede, quale l'incongruità degli aumenti a titolo di continuazione, in relazione alla tipologia di sentenza impugnata.

Considerato, infatti, che in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, l'accordo intervenuto esonera la sentenza; che recepisce l'accordo, dall'onere di motivazione bastando il richiamo alla congruità della pena patteggiata, richiesta dallo stesso ricorrente, e tale da presupporre il suo consenso del quale non è stato rappresentato alcun vizio.

Ritenuto che la sentenza impugnata risulta incensurabile in questa sede, atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337), non prospettate in questa sede.

Ritenuto che, alla luce di detti argomenti, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 16 novembre 2023 La Consigliera estensora [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2023 emessa dal Gip di Milano; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per un motivo non deducibile in questa sede, quale l'incongruità degli aumenti a titolo di continuazione, in relazione alla tipologia di sentenza impugnata. Considerato, infatti, che in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, l'accordo intervenuto esonera la sentenza; che recepisce l'accordo, dall'onere di motivazione bastando il richiamo alla congruità della pena patteggiata, richiesta dallo stesso ricorrente, e tale da presupporre il suo consenso del quale non è stato rappresentato alcun vizio. Ritenuto che la sentenza impugnata risulta incensurabile in questa sede, atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337), non prospettate in questa sede. Ritenuto che, alla luce di detti argomenti, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 novembre 2023 La Consigliera estensora [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 50241/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris