CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 gennaio 2023
Cassazione n. 21360/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (RC) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di LUCCAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. p [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Lucca, in funzione di giudice dell'esecuzione, in accoglimento dell'istanza di [OSCURATO:PERSONA], ha revo- cato la sentenza del Tribunale di Lucca n. 64/2017 del 19/1/2017, irrevocabile 15/3/2021, limitatamente ai fatti di cui ai capi A) e B) del proc. n. 1554/2010, senza alcuna modifica della statuizione finale di condanna, essendo stati ritenuti i fatti di appropriazione indebita sub A) assorbiti nella bancarotta patrimoniale, ed essendo stata pronunciata assoluzione per i fatti di riciclaggio sub B). Le medesime imputazioni erano state esaminate nella sentenza del GUP del Tribunale di Lucca del 22/6/2010, irrevocabile il 30/10/2010, che aveva assolto l'imputato per non avere commesso il fatto. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge processuale con riferimento all'art. 669, comma 8, cod. proc. pen. determinante l'abnormità dell'atto impugnato, e il correlato vizio di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve essere respinto. 1.1. Non si apprezza la dedotta abnormità dell'impugnata ordinanza, che non ha determinato alcuna stasi processuale, tant'è vero che è stato esperito l'ordinario ricorso per cassazione, né il giudice dell'esecuzione ha emesso un provvedimento al di fuori dell'ambito operativo riconosciutogli dall'ordinamento. 1.2. Il giudice dell'esecuzione ha ritenuto che i fatti di appropriazione indebita e riciclaggio di ventiquattro veicoli industriali, per i quali Gallello è stato prosciolto con la sentenza n. 4377 del 2010 del GUP del Tribunale di Lucca, sono identici a quelli che sono stati oggetto di un secondo procedimento penale esitato nella sentenza n. 64 del 2017 del Tribunale di Lucca: in quest'ultima pronuncia, il Tribunale ha assolto l'imputato dal reato di riciclaggio ed ha ritenuto i fatti di appropriazione indebita assorbiti in quelli di bancarotta. Il Tribunale ha dunque ritenuto fondata la questione relativa alla viola- zione del divieto del secondo giudizio, escludendo tuttavia che ne siano derivati effetti in termini di sanzione penale, perché l'assoluzione dall'accusa di riciclaggio coincideva con quella della prima pronuncia, ed i fatti di appropriazione indebita sono stati ritenuti assorbiti in quelli di bancarotta.Tale determinazione non presenta profili di contrasto con la disposizione dell'art. 669, comma 8, cod. proc. pen., non ravvisandosi un conflitto tra una sentenza di proscioglimento ed una di condanna per lo stesso fatto. Invero, Gallello non è stato condannato per il reato di appropriazione indebita, ma per altro reato che ha assorbito, in una fattispecie diversa e reputata più ampia, anche i fatti contestati come appropriazione indebita. 2. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con le conseguenze di legge in ordine all'imputazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il giorno 17 gennaio 2023 Il Consigliere e