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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 43925/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2024 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 35 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto il primo motivo non considera che in ogni caso la motivazione di esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. si fondava anche sulla "protratta" violazione degli oneri di custodia incombenti sul ricorrente (da circa due anni il ricorrente si era infatti trasferito altrove, rendendosi irreperibile alla procedura e impedendo la vendita giudiziaria dei beni); il secondo motivo confonde la procura speciale che va conferita per la costituzione della parte civile ex art. 76 cod. proc. pen. con la legittimazione all'azione civile ex art. 74 cod. proc. pen. (nella specie, veniva in considerazione solo quest'ultimo profilo, risultando la persona costituita espressamente autorizzata dall'amministratrice della società danneggiata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Ritenuto che non si deve far luogo alla condann del ricorrente alla rifusione ,X41- i tek1ci delle spese in favore della parte civile, in quantolha prodotto una memoria contenente l'indicazione di elementi di contrasto ultronei rispetto alla valutazione preliminare di inammissibilità operata dal collegio secondo i presupposti e le peculiari finalità del meccanismo di cui all'art. 610, comma 1, cod. proc. pen. (cfr. Sez.

U. n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e d la somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2024 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 35 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto il primo motivo non considera che in ogni caso la motivazione di esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. si fondava anche sulla "protratta" violazione degli oneri di custodia incombenti sul ricorrente (da circa due anni il ricorrente si era infatti trasferito altrove, rendendosi irreperibile alla procedura e impedendo la vendita giudiziaria dei beni); il secondo motivo confonde la procura speciale che va conferita per la costituzione della parte civile ex art. 76 cod. proc. pen. con la legittimazione all'azione civile ex art. 74 cod. proc. pen. (nella specie, veniva in considerazione solo quest'ultimo profilo, risultando la persona costituita espressamente autorizzata dall'amministratrice della società danneggiata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Ritenuto che non si deve far luogo alla condann del ricorrente alla rifusione ,X41- i tek1ci delle spese in favore della parte civile, in quantolha prodotto una memoria contenente l'indicazione di elementi di contrasto ultronei rispetto alla valutazione preliminare di inammissibilità operata dal collegio secondo i presupposti e le peculiari finalità del meccanismo di cui all'art. 610, comma 1, cod. proc. pen. (cfr. Sez. U. n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e d la somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
Sentenza Cassazione n. 43925/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris