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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10279/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Bologna, in data 19 gennaio 2022, ha confermato la condanna emessa a carico dello stesso dal Tribunale di Piacenza il 28 marzo 2019 in relazione al reato di guida in stato d'ebbrezza aggravato dall'aver provocato un incidente e dall'orario notturno (art. 186, commi 2, lettera B, 2-bis e 2 -sexies, cod.strada), a lui contestato come commesso il 26 febbraio 2017.

2. Il ricorso consta di tre motivi.

Con il primo motivo, l'esponente denuncia violazione di legge in relazione alla mancata acquisizione del consenso dell'interessato e alla mancata osservanza di quanto disposto dall'art. 114 disp.att. cod.proc.pen., conseguente al mancato avvertimento al conducente da sottoporre ad accertamento etilometrico della sua facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, che comporta nullità della sentenza impugnata.

Con il secondo motivo il deducente lamenta violazione di legge processuale (art. 597, comma 5, cod. proc. pen.) in riferimento alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, con ulteriore denuncia della tardiva esecuzione dell'accertamento etilometrico e al fatto che esso potrebbe essere stato condizionato in base alla c.d. curva di Widmark.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione sui vari aspetti già esaminati. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato in tutti i motivi in cui esso si articola.

Quanto al primo motivo, esso non si confronta con i pacifici arresti giurisprudenziali, in base ai quali, da un lato, il prelievo di campioni biologici (sangue ovvero urine e saliva) compiuto presso una struttura sanitaria non per motivi terapeutici, ma esclusivamente su richiesta della polizia giudiziaria, al solo fine di accertare il tasso alcolemico del soggetto per la ricerca della prova della sua colpevolezza non richiede uno specifico consenso dell'interessato, oltre a quello eventualmente richiesto dalla natura delle operazioni sanitarie strumentali a detto accertamento (fra le tante vds.

Sez. 4, Sentenza n. 43217 del 08/10/2019, Monti, Rv. 277946); dall'altro, la prova dell'avvenuto adempimento dell'obbligo di dare avviso alla persona sottoposta ad esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia, ove non risultante dal verbale, può essere data mediante la deposizione dell'agente operante (ex multis Sez. 4, Sentenza n. 3725 del 10/09/2019, Rv. 278027).

Quanto al secondo motivo, è in primo luogo agevole osservare che, non essendovi stata alcuna mozione difensiva in sede di appello in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, non può oggi il deducente sollevare la questione per la prima volta: si rammenta che non sono ammissibili le lagnanze non espressamente e specificamente formulate in appello, non solo sotto il profilo della violazione di legge (per l'espresso divieto di cui al terzo comma dell'art. 606 cod.proc.pen.), ma neppure sotto il profilo del vizio di motivazione, in quanto occorre evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura «a priori» un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (Sez. 2, Sentenza n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; in senso conforme v.

Sez. 4, Sentenza n. 10611 del 04/12/2012, dep. 07/03/2013, Bonaffini, Rv. 256631).

Quanto alle deduzioni difensive circa il tempo decorso ai fini dell'espletamento dell'esame ematico, si ricorda che, in tema di guida in stato di ebbrezza, in presenza di un accertamento strumentale del tasso alcolemico conforme alla previsione normativa, grava sull'imputato l'onere di dare dimostrazione di circostanze in grado di privare quell'accertamento di valenza dimostrativa della sussistenza del reato, fermo restando che non integra circostanza utile a tal fine il solo intervallo temporale intercorrente tra l'ultimo atto di guida e l'espletamento dell'accertamento (tra le tante si veda Sez. 4, Sentenza n. 50973 del 05/07/2017, Denicolò, Rv. 271532); sotto altro profilo, non può ammettersi in questa sede la rivalutazione del materiale probatorio, demandata in via esclusiva al giudizio di merito: nella specie, come correttamente osservato dalla Corte di merito, il grado di attendibilità della formula di Widmark non risulta suscettibile di valutazione nel caso di specie (tanto meno in sede di sindacato di legittimità), anche perché non risultano neppure esaminate le variabili potenzialmente incidenti sulla misurazione del tasso alcolemico nel caso concreto e, ad esempio, sulla durata delle fasi ascendente e discendente del tasso.

Il terzo motivo, che rappresenta un riepilogo delle doglianze precedentemente rassegnate sotto il profilo del vizio di motivazione, risulta affatto generico e inidoneo a superare gli argomenti appena illustrati a proposito del primo e del secondo motivo di lagnanza.

2. La manifesta infondatezza del ricorso esime dall'esaminare la questione del decorso del termine di prescrizione del reato.3.

Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Bologna, in data 19 gennaio 2022, ha confermato la condanna emessa a carico dello stesso dal Tribunale di Piacenza il 28 marzo 2019 in relazione al reato di guida in stato d'ebbrezza aggravato dall'aver provocato un incidente e dall'orario notturno (art. 186, commi 2, lettera B, 2-bis e 2 -sexies, cod.strada), a lui contestato come commesso il 26 febbraio 2017. 2. Il ricorso consta di tre motivi. Con il primo motivo, l'esponente denuncia violazione di legge in relazione alla mancata acquisizione del consenso dell'interessato e alla mancata osservanza di quanto disposto dall'art. 114 disp.att. cod.proc.pen., conseguente al mancato avvertimento al conducente da sottoporre ad accertamento etilometrico della sua facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, che comporta nullità della sentenza impugnata. Con il secondo motivo il deducente lamenta violazione di legge processuale (art. 597, comma 5, cod. proc. pen.) in riferimento alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, con ulteriore denuncia della tardiva esecuzione dell'accertamento etilometrico e al fatto che esso potrebbe essere stato condizionato in base alla c.d. curva di Widmark. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione sui vari aspetti già esaminati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato in tutti i motivi in cui esso si articola. Quanto al primo motivo, esso non si confronta con i pacifici arresti giurisprudenziali, in base ai quali, da un lato, il prelievo di campioni biologici (sangue ovvero urine e saliva) compiuto presso una struttura sanitaria non per motivi terapeutici, ma esclusivamente su richiesta della polizia giudiziaria, al solo fine di accertare il tasso alcolemico del soggetto per la ricerca della prova della sua colpevolezza non richiede uno specifico consenso dell'interessato, oltre a quello eventualmente richiesto dalla natura delle operazioni sanitarie strumentali a detto accertamento (fra le tante vds. Sez. 4, Sentenza n. 43217 del 08/10/2019, Monti, Rv. 277946); dall'altro, la prova dell'avvenuto adempimento dell'obbligo di dare avviso alla persona sottoposta ad esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia, ove non risultante dal verbale, può essere data mediante la deposizione dell'agente operante (ex multis Sez. 4, Sentenza n. 3725 del 10/09/2019, Rv. 278027). Quanto al secondo motivo, è in primo luogo agevole osservare che, non essendovi stata alcuna mozione difensiva in sede di appello in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, non può oggi il deducente sollevare la questione per la prima volta: si rammenta che non sono ammissibili le lagnanze non espressamente e specificamente formulate in appello, non solo sotto il profilo della violazione di legge (per l'espresso divieto di cui al terzo comma dell'art. 606 cod.proc.pen.), ma neppure sotto il profilo del vizio di motivazione, in quanto occorre evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura «a priori» un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (Sez. 2, Sentenza n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; in senso conforme v. Sez. 4, Sentenza n. 10611 del 04/12/2012, dep. 07/03/2013, Bonaffini, Rv. 256631). Quanto alle deduzioni difensive circa il tempo decorso ai fini dell'espletamento dell'esame ematico, si ricorda che, in tema di guida in stato di ebbrezza, in presenza di un accertamento strumentale del tasso alcolemico conforme alla previsione normativa, grava sull'imputato l'onere di dare dimostrazione di circostanze in grado di privare quell'accertamento di valenza dimostrativa della sussistenza del reato, fermo restando che non integra circostanza utile a tal fine il solo intervallo temporale intercorrente tra l'ultimo atto di guida e l'espletamento dell'accertamento (tra le tante si veda Sez. 4, Sentenza n. 50973 del 05/07/2017, Denicolò, Rv. 271532); sotto altro profilo, non può ammettersi in questa sede la rivalutazione del materiale probatorio, demandata in via esclusiva al giudizio di merito: nella specie, come correttamente osservato dalla Corte di merito, il grado di attendibilità della formula di Widmark non risulta suscettibile di valutazione nel caso di specie (tanto meno in sede di sindacato di legittimità), anche perché non risultano neppure esaminate le variabili potenzialmente incidenti sulla misurazione del tasso alcolemico nel caso concreto e, ad esempio, sulla durata delle fasi ascendente e discendente del tasso. Il terzo motivo, che rappresenta un riepilogo delle doglianze precedentemente rassegnate sotto il profilo del vizio di motivazione, risulta affatto generico e inidoneo a superare gli argomenti appena illustrati a proposito del primo e del secondo motivo di lagnanza. 2. La manifesta infondatezza del ricorso esime dall'esaminare la questione del decorso del termine di prescrizione del reato.3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle a
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