Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2004
ECLI:EU:T:2004:316
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
26 ottobre 2004
[OSCURATO:PERSONA]55/03
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
«Dipendenti — Nomina — Inquadramento nel grado e nello scatto — Abbuono di anzianità di scatto — Ricorso per risarcimento danni»
Testo completo in francese II - 0000
Oggetto:
Ricorso diretto, da un lato, all’annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA], recante inquadramento del ricorrente nel
grado A 7, scatto 2, nonché, dall’altro, ad ottenere il risarcimento del danno che il ricorrente asserisce di aver subito.
Decisione:
[OSCURATO:PERSONA] è condannata a versare gli interessi di mora relativi all’importo costituito dalla differenza tra la retribuzione
dovuta al ricorrente, corrispondente al grado A 7, scatto 3, e quella corrispondente al grado A 7, scatto 2, a partire dal
16 aprile 2001; questi interessi saranno calcolati a partire dalle diverse scadenze alle quali ciascun pagamento doveva essere
effettuato a titolo dello Statuto e sino all’integrale pagamento. Il tasso di interesse da applicare è calcolato in base al
tasso stabilito dalla Banca centrale europea per le operazioni principali di rifinanziamento, applicabile nel corso delle
diverse fasi del periodo interessato, aumentato di due punti. Non occorre statuire sulla domanda diretta al versamento della
differenza tra la retribuzione dovuta al ricorrente, corrispondente al grado A 7, scatto 3, e quella corrispondente al grado
A 7, scatto 2, a partire dal 16 marzo 2001. Per il resto, il ricorso è respinto. [OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese
e tre quarti delle spese del ricorrente. Il ricorrente sopporterà un quarto delle proprie spese.
Massime
1.
Dipendenti — Ricorso — Ricevibilità — Atto che sostituisce, in pendenza di giudizio, l’atto impugnato — Obbligo di esperire
la fase precontenziosa — Eccezione
(Statuto del personale, artt. 90 e 91)
2.
Dipendenti — Assunzioni — Nomina nel grado e inquadramento nello scatto — Nomina al grado superiore della carriera — Potere
discrezionale dell’autorità che ha il potere di nomina — Sindacato giurisdizionale — Limiti — Obbligo, in determinati casi,
di esaminare la possibilità di procedere a una siffatta nomina — Diritto alla nomina al grado superiore della carriera — Mancanza
(Statuto del personale, art. 31, n. 2)
3.
Dipendenti — Assunzione — Nomina nel grado e inquadramento nello scatto — Nomina al grado superiore della carriera — Determinazione
del livello di esperienza professionale — Presa in considerazione della categoria del posto anteriormente occupato — Prova,
da parte dell’interessato, di un livello effettivo più elevato — Ammissibilità
(Statuto del personale, art. 31, n. 2)
4.
Dipendenti — Assunzione — Nomina nel grado e inquadramento nello scatto — Nomina al grado superiore della carriera — Obbligo
di motivazione — Portata
5.
Dipendenti — Dovere di sollecitudine incombente all’amministrazione — Portata — Limiti
6.
Dipendenti — Responsabilità extracontrattuale delle istituzioni — Inquadramento nello scatto all’atto dell’assunzione operato
illegalmente — Rettifica retroattiva ulteriore — Danno derivante dal ritardo nel versamento della retribuzione — Concessione
di interesse di mora
1. In forza di considerazioni di economia del procedimento, quando l’atto impugnato è sostituito, in pendenza di giudizio, da
un atto avente il medesimo oggetto, quest’ultimo costituisce un elemento nuovo che consente ai ricorrenti di adeguare le loro
domande e i loro motivi.
Viceversa, dagli artt. 90 e 91 dello Statuto risulta che il ricorso diretto contro un atto che reca pregiudizio, consistente
in una decisione dell’autorità che ha il potere di nomina, è ricevibile solo se l’interessato abbia preliminarmente proposto
alla detta autorità un reclamo e se quest’ultimo abbia costituito oggetto di un rigetto esplicito o implicito; ciò vale anche
per una nuova decisione che sostituisca, in seguito a riesame, una decisione precedente.
Tuttavia, quando la presentazione del ricorso, diretto inizialmente avverso l’atto nel frattempo sostituito, sia stata preceduta
da un reclamo rispettoso degli obblighi di cui all’art. 90, n. 2, dello Statuto e quando l’atto attualmente impugnato, che
si è sostituito retroattivamente, in pendenza di giudizio, all’atto originale, è basato sulle medesime considerazioni in fatto
e in diritto dell’atto avverso il quale il ricorso era inizialmente diretto, occorre giudicare soddisfatto, ivi compreso per
quanto riguarda il nuovo atto impugnato, l’obbligo incombente ai dipendenti di proporre all’autorità che ha il potere di nomina
un reclamo diretto avverso gli atti che recano loro pregiudizio, all’osservanza del quale l’art. 91, n. 2, dello Statuto subordina
la ricevibilità del ricorso in giudizio.
(v. punti 50-52 e 56)
Riferimento: Corte 3 marzo 1982, causa 14/81, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 749, punto 8); Corte 17 gennaio 1989, causa
293/87, Vainker/Parlamento (Racc. pag. 23, punto 7); Tribunale 15 settembre 1998, causa T-23/96, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc.
PI pagg. I-A-483 e II-1413, punto 32); Tribunale 6 luglio 2001, causa T-161/00, Tsarnavas/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. PI pagg. I-A-155
e II-721, punto 30)
2. L’art. 31, n. 2, dello Statuto prevede la possibilità di derogare al principio secondo cui qualsiasi dipendente viene assunto
nel grado di partenza della sua categoria. La decisione di inquadramento, ex art. 31, n. 2, dello Statuto, è manifestazione,
fatte salve le condizioni di inquadramento che l’autorità che ha il potere di nomina si sia eventualmente imposta nell’avviso
di posto vacante, di un ampio potere discrezionale di quest’ultima. Nell’ambito del controllo che esso effettua in materia,
il Tribunale non può sostituire la propria valutazione a quella dell’autorità che ha il potere di nomina. Esso deve limitarsi
a verificare se non ci sia stata una violazione delle forme sostanziali, se l’autorità che ha il potere di nomina non abbia
fondato la sua decisione su fatti materiali inesatti o incompleti o se la decisione non sia viziata da sviamento di potere,
da un errore manifesto di valutazione o da un’insufficienza di motivazione.
L’autorità che il potere di nomina è tenuta, in presenza di circostanze particolari, come le qualifiche eccezionali di un
candidato, a procedere a una valutazione concreta dell’applicazione eventuale dell’art. 31, n. 2, dello Statuto; un siffatto
obbligo si impone, in particolare, quando le esigenze specifiche del servizio impongono l’assunzione di un titolare particolarmente
qualificato o quando la persona assunta possiede qualifiche eccezionali e chiede di beneficiare di queste disposizioni. Tuttavia,
i dipendenti da poco assunti, anche qualora soddisfino le condizioni per poter essere inquadrati nel grado superiore della
carriera, non hanno per ciò solo un diritto soggettivo a un siffatto inquadramento.
(v. punti 60 e 61)
Riferimento: Corte 29 giugno 1994, causa C-298/93 P, Klinke/Corte di giustizia (Racc. pag. I-3009, punto 31); Tribunale 5
ottobre 1995, causa T-17/95, Alexopoulou/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. PI pagg. I-A-227 e II-683, punto 21); Tribunale 13 febbraio 1998,
causa T-195/96, Alexopoulou/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. PI pagg. I-A-51 e II-117, punti 38, 39 e 44), confermata da Corte 1° luglio
1999, causa C-155/98 P, Alexopoulou/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I-4069 e giurisprudenza ivi citata); Tribunale 11 luglio 2002,
causa T-381/00, Wasmeier/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. PI pagg. I-A-125 e II-677, punto 56); Tribunale 17 dicembre 2003, causa T-133/02,
Chawdhry/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. PI pagg. I‑A‑329 e II-1617, punto 44)
3. L’amministrazione rispetta i limiti del suo ampio potere discrezionale in materia di inquadramento quando, per determinare
il livello dell’esperienza professionale acquisita anteriormente all’entrata in funzione, essa fa riferimento alla categoria
del posto precedentemente occupato. Tuttavia un dipendente, ai fini del suo inquadramento all’atto della sua assunzione, deve
essere autorizzato a dimostrare che il livello dei compiti che ha svolto in seno all’istituzione era superiore a quello corrispondente
alla categoria a cui apparteneva.
(v. punti 93 e 94)
Riferimento: Tribunale 11 febbraio 1999, causa T-79/98, [OSCURATO:PERSONA]/EMEA (Racc. PI pagg. I-A-29 e II-127, punti 45 e
46)
4. L’obbligo di motivare una decisione di inquadramento nel grado può essere validamente assolto nella fase della decisione sul
reclamo ed è sufficiente che la motivazione analizzi la presenza delle condizioni di legge alle quali lo Statuto subordina
la regolarità del procedimento di inquadramento; non è richiesta l’illustrazione della valutazione comparativa che l’autorità
che ha il potere di nomina ha effettuato. Basta che l’autorità che ha il potere di nomina indichi al dipendente interessato
la motivazione individuale e rilevante che giustifichi la decisione adottata nei suoi confronti. L’istituzione non è tenuta
a fornire all’interessato dati statistici dettagliati concernenti l’inquadramento nel grado e nello scatto degli altri dipendenti
vincitori di un analogo concorso. Dati dettagliati di tale natura non sono rilevanti per verificare la regolarità della valutazione
delle qualifiche dell’interessato, tenuto conto della natura specifica di tale valutazione e della sua limitazione al caso
di specie.
(v. punti 120, 123 e 124)
Riferimento: Tribunale 5 ottobre 1995, Alexopoulou/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 27; Tribunale 14 giugno 2001, causa T-230/99,
McAuley/Consiglio (Racc. PI pagg. I‑A-127 e II-583, punto 52 e giurisprudenza ivi citata); Chawdhry/[OSCURATO:PERSONA], cit., punti
119-122
5. Il dovere di sollecitudine dell’amministrazione nei confronti dei propri dipendenti riflette l’equilibrio dei diritti e degli
obblighi reciproci che lo Statuto ha istituito nell’ambito dei rapporti tra la pubblica autorità e i dipendenti del servizio
pubblico. Questo dovere implica in particolare che, quando decide in merito alla posizione di un dipendente o agente, l’autorità
prenda in considerazione l’insieme degli elementi idonei a determinare la sua decisione e che, così facendo, essa tenga conto
non solo dell’interesse del servizio bensì anche dell’interesse del dipendente coinvolto. La tutela dei diritti e degli interessi
dei dipendenti trova tuttavia il proprio limite nel rispetto delle norme vigenti.
(v. punto 133)
Riferimento: Tribunale 6 luglio 1999, causa T-203/97, Forvass/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. PI pagg. I-A-129 e II-705, punti 53 e 54
e giurisprudenza ivi citata)
6. Il dipendente il cui inquadramento nello scatto sia stato inizialmente operato illegalmente, prima di essere rettificato mediante
una decisione retroattiva, ha diritto agli interessi di mora sulle somme dovute in seguito alla detta rettifica a partire
dal giorno in cui l’autorità che ha il potere di nomina disponeva di tutti gli elementi per procedere a un corretto inquadramento.
(v. punti 153-155)