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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 marzo 2024

Cassazione n. 18526/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per c:assazione avverso l'ordinanza in preambolo, con la quale il Tribunale di Sassari, decidendo sul reclamo avverso il provvedimento con il quale era stata trattenuta la corrispondenza in arrivo (missiva di [OSCURATO:PERSONA], detenuto in regime ndi alta sicurezza a Rossano); ribadito il principio secondo cui «la decisione di mancata consegna, o mancato inoltro, per essere legittima, deve essere motivata, sia pur sinteticamente e tenendo conto del predetto bilanciamento tra ragioni ostensibili e rilievi non consentiti per esigenze investigative o di prevenzione, sulla base di elementi concreti che facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva sia quello che appare dalla semplice lettura del testo, ovvero che lo stampato riporti fatti di cronaca, per lo più locale, tali da consentire al detenuto di mantenersi aggiornato sulle dinamiche criminali del territorio di provenienza e di verificare l'esecuzione di eventuali ordini fatti pervenire all'esterno» (Sez. 1, n. 48522 del 11/10/2019, Rao, Rv. 277888; Sez. 5, n. 32452 del 22/02/2019, Falsone, Rv. 277527; Sez. 1, n. 51187 del 17/05/2018, Falsone, Rv. 274479; Sez. 1, n. 9689 del 12/02/2014, Virga, Rv. 259472); ricordato ancora che, con riguardo al trattenimento della corrispondenza in arrivo al detenuto, l'esigenza di non renderne noto il contenuto che l'amministrazione assume essere pericoloso ove conosciuto dal suo destinatario limita il controllo giurisdizionale alla verifica del motivo del trattenimento e del fatto che il contenuto della missiva sia stato effettivamente valutato dall'organo giurisdizionale (Sez. 1, n. 43522 del 20/06/2014, Gionta, Rv. 260692; Sez. 7 n. 35126 del 10/03/2021, Graviano, non mass.); ritenuto che, nel caso in esame, l'onere di motivazione è stato senz'altro assolto dalla Corte di appello che ha preso visione della missiva e ha validato la valutazione che ha giustificato il suo trattenimento, specificando che la parte ritenuta pericolosa riguardava i passaggi della missiva nei quali si faceva riferimento a procedimenti in corso ed a un collaboratore di giustizia agevolmente riconoscibile; rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 28 marzo 2024 Il Consigliere estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per c:assazione avverso l'ordinanza in preambolo, con la quale il Tribunale di Sassari, decidendo sul reclamo avverso il provvedimento con il quale era stata trattenuta la corrispondenza in arrivo (missiva di [OSCURATO:PERSONA], detenuto in regime ndi alta sicurezza a Rossano); ribadito il principio secondo cui «la decisione di mancata consegna, o mancato inoltro, per essere legittima, deve essere motivata, sia pur sinteticamente e tenendo conto del predetto bilanciamento tra ragioni ostensibili e rilievi non consentiti per esigenze investigative o di prevenzione, sulla base di elementi concreti che facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva sia quello che appare dalla semplice lettura del testo, ovvero che lo stampato riporti fatti di cronaca, per lo più locale, tali da consentire al detenuto di mantenersi aggiornato sulle dinamiche criminali del territorio di provenienza e di verificare l'esecuzione di eventuali ordini fatti pervenire all'esterno» (Sez. 1, n. 48522 del 11/10/2019, Rao, Rv. 277888; Sez. 5, n. 32452 del 22/02/2019, Falsone, Rv. 277527; Sez. 1, n. 51187 del 17/05/2018, Falsone, Rv. 274479; Sez. 1, n. 9689 del 12/02/2014, Virga, Rv. 259472); ricordato ancora che, con riguardo al trattenimento della corrispondenza in arrivo al detenuto, l'esigenza di non renderne noto il contenuto che l'amministrazione assume essere pericoloso ove conosciuto dal suo destinatario limita il controllo giurisdizionale alla verifica del motivo del trattenimento e del fatto che il contenuto della missiva sia stato effettivamente valutato dall'organo giurisdizionale (Sez. 1, n. 43522 del 20/06/2014, Gionta, Rv. 260692; Sez. 7 n. 35126 del 10/03/2021, Graviano, non mass.); ritenuto che, nel caso in esame, l'onere di motivazione è stato senz'altro assolto dalla Corte di appello che ha preso visione della missiva e ha validato la valutazione che ha giustificato il suo trattenimento, specificando che la parte ritenuta pericolosa riguardava i passaggi della missiva nei quali si faceva riferimento a procedimenti in corso ed a un collaboratore di giustizia agevolmente riconoscibile; rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 marzo 2024 Il Consigliere estenso
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