CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 34113/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDDMANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (FG) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 27/03/207.3 da! Tri U,1 ale. di F- -ggia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dai [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E CONSIDERATO I DHT 1. Fuscaldi, con atto del proprio ffifersore, ricorre per cassaz:one sentenza in epigrafe indicata, che, a norma cielLar, 444, ccd, rOC.. applicato su richiesta !a pena per van cleiTh cui EW-zir-!: 73; cm 309 del 1990, in continuazione tra loro. Egli denuncia l'insufficienza e 'cyg:c rn 2. Si procede a norma dell'art. 513, cornma cor', pr-or lo r ricorso inammissibile, ai sensi del precedente art. 606, comma 3, poicné propceo per motivi non consentiti dalle legge. Dispone, infatti, l'art. 448, comma 2-bis, stesso codice, che «il pubbko ministero e l'imputato possono proporre ricorso oer cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti &l'espressione della voonà dell'imputato, & ,ifetto correlazione tra la richiesta e la sentenza„ all'erronea qualificazione giuridica dei fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». Risulta di solare evidenza, dunque, che ia dogiianza del ricorrente non íie.r -,tri in nessuna delle suddette ipotesi tipiche. 3. L'inammissibilità dei ricorso comporta obbligatoriamente -a sensi deHt:Erl. 616, cod. proc. pen. - la condanna dei proponente alle spese del procedlrnento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa cieile ammende, nn' ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione d'inammissibilità (vds. Corte Così., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). De;,.13, somma, considerando la manifesta carenza di dilidenza, va fissata trerrila Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento cielk2 spese processuali e della somma di euro tremila in favore deia Cassa delLe ammende. Così deciso in Roma, il 21 giugno 20