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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 dicembre 1972

Cassazione n. 35472/2025

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 159/ RG 15392 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnano la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la condanna per numerosi delitti in materia di stupefacenti.

Letti gli atti e la memoria difensiva del 29/08/2025.

2. I ricorsi, sostanzialmente sovrapponibili, sono inammissibili in quanto interamente reiterativi degli stessi motivi di ricorso cui la Corte di appello ha fornito ampia e congrua argomentazione, con la quale non vi è alcuno specifico e puntuale confronto, e comunque non consentiti in sede di legittimità anche per manifesta infondatezza.

I ricorrenti propongono, in termini generici e con riferimento ad ogni imputazione, un significato alternativo al contenuto delle intercettazioni, il cui linguaggio non solo è in gran parte esplicito, ma non è sindacabile in questa sede perché in quanto questione di fatto è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito e sottratto al giudizio di legittimità se, come nella specie, la valutazione risulti logica in rapporto alla massima di esperienza utilizzata (tra le tante, Sez.

U, n. 22461 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 6, n. 9204 del 01/03/2022, Cannata, non mass.).

La sentenza impugnata alle pagg. 47-61 ha esaminato la posizione di [OSCURATO:PERSONA] e alle pagg. 64-75 quella di [OSCURATO:PERSONA] dando puntuale conto, per ogni imputazione, delle prove e della loro valutazione (intercettazioni e arresti) così da sviluppare argomenti non illogici ai fini di individuare la responsabilità degli imputati.

3. Anche in ordine al comune motivo di ricorso relativo alla qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 la sentenza impugnata ha reso specifica ed adeguata motivazione valorizzando le plurime e continuative cessioni e i collegamenti con ambienti criminali capaci di fornire consistenti approvvigionamenti, tali da assumere i connotati della professionalità ed abitualità (pagg. 62 e 63 per [OSCURATO:PERSONA] anche la commissione durante l'affidamento in prova e pagg. 75-76 per [OSCURATO:PERSONA] anche i precedenti penali).

Si tratta di valutazione nient'affatto arbitraria, ma completa e congrua, non sindacabile in questa sede anche alla luce dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità correttamente richiamato sul punto dalla Corte di merito.

4. Anche il trattamento sanzionatorio è sorretto da sufficiente e non illogica motivazione fondata sulla personalità e il crescendo criminale degli imputati (pagg. 63-64 per [OSCURATO:PERSONA] e pagg. 76 e 77 per [OSCURATO:PERSONA]), cui i ricorsi contrappongono argomenti reiterativi e privi di specificità.

5. Dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità dei ricorsi con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. til/ P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15 settembre 2025 [OSCURATO:PERSONA] ten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 159/ RG 15392 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnano la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la condanna per numerosi delitti in materia di stupefacenti. Letti gli atti e la memoria difensiva del 29/08/2025. 2. I ricorsi, sostanzialmente sovrapponibili, sono inammissibili in quanto interamente reiterativi degli stessi motivi di ricorso cui la Corte di appello ha fornito ampia e congrua argomentazione, con la quale non vi è alcuno specifico e puntuale confronto, e comunque non consentiti in sede di legittimità anche per manifesta infondatezza. I ricorrenti propongono, in termini generici e con riferimento ad ogni imputazione, un significato alternativo al contenuto delle intercettazioni, il cui linguaggio non solo è in gran parte esplicito, ma non è sindacabile in questa sede perché in quanto questione di fatto è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito e sottratto al giudizio di legittimità se, come nella specie, la valutazione risulti logica in rapporto alla massima di esperienza utilizzata (tra le tante, Sez. U, n. 22461 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 6, n. 9204 del 01/03/2022, Cannata, non mass.). La sentenza impugnata alle pagg. 47-61 ha esaminato la posizione di [OSCURATO:PERSONA] e alle pagg. 64-75 quella di [OSCURATO:PERSONA] dando puntuale conto, per ogni imputazione, delle prove e della loro valutazione (intercettazioni e arresti) così da sviluppare argomenti non illogici ai fini di individuare la responsabilità degli imputati. 3. Anche in ordine al comune motivo di ricorso relativo alla qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 la sentenza impugnata ha reso specifica ed adeguata motivazione valorizzando le plurime e continuative cessioni e i collegamenti con ambienti criminali capaci di fornire consistenti approvvigionamenti, tali da assumere i connotati della professionalità ed abitualità (pagg. 62 e 63 per [OSCURATO:PERSONA] anche la commissione durante l'affidamento in prova e pagg. 75-76 per [OSCURATO:PERSONA] anche i precedenti penali). Si tratta di valutazione nient'affatto arbitraria, ma completa e congrua, non sindacabile in questa sede anche alla luce dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità correttamente richiamato sul punto dalla Corte di merito. 4. Anche il trattamento sanzionatorio è sorretto da sufficiente e non illogica motivazione fondata sulla personalità e il crescendo criminale degli imputati (pagg. 63-64 per [OSCURATO:PERSONA] e pagg. 76 e 77 per [OSCURATO:PERSONA]), cui i ricorsi contrappongono argomenti reiterativi e privi di specificità. 5. Dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità dei ricorsi con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. til/ P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 2025 [OSCURATO:PERSONA] ten
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