CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 26321/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 06BHTJU ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 04STVVNK ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 13 dicembre 2024 la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della pronuncia del G.U.P. del Tribunale di Genova del 18 dicembre 2023, ha rideterminato, sull'accordo delle parti, la pena inflitta: a [OSCURATO:PERSONA] nella misura di anni tre di reclusione ed euro 14.000,00 di multa in ordine ai reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 1), 337 cod. pen. (capo 2), 81 cpv., 582, 585 in relazione agli artt. 576, comma 1 n. 1, 61, n. 2 e 5-bis, cod. pen. (capo 3); a [OSCURATO:PERSONA] in quella di anni quattro di reclusione ed euro 18.000,00 di multa per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 1, D.P.R. n. 309 del 1990 (capo 1), altresì disponendo nei confronti di quest'ultimo l'interdizione temporanea dai pubblici uffici in luogo dell'interdizione perpetua. 2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del loro difensore, deducendo due motivi di doglianza, con il primo dei quali è stata lamentabik limitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], erronea applicazione dell'art. 32, comma 2, cod. pen. in relazione alla mancata eliminazione della pena accessoria dell'interdizione legale durante la pena. A dire del ricorrente, infatti, il giudice di merito, operata la riduzione della pena detentiva ad anni quattro di reclusione, avrebbe dovuto disporre la conseguente eliminazione nei suoi confronti della suddetta interdizione legale. Con la seconda censura, comune a entrambi gli imputati, è stata dedotta erronea applicazione dell'art. 240 cod. proc. pen. per essere stata illegittimamente disposta la confisca di cinque telefoni cellulari in sequestro, in 34:1- AI h tiA quanto ..ff,étt---- tà senza fornire alcuna motivazione in proposito, e quindi non essendo stato provato né che essi costituissero il provento di reato, né che la libera disponibilità degli stessi potesse favorire la reiterazione di crimini. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili. 4. Il difensore ha depositato memoria scritta, con cui ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono manifestamente infondati e devono, pertanto, essere dichiarati 2. Risulta dirimente osservare, infatti, come, a seguito della reintroduzione del concordato in appello disposta dall'art. 1, comma 56, della I. n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sulla insussistenza di circostanze aggravanti o di cause di nullità assoluta o inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522-01; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani e altro, Rv. 272853-01; Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755-01). Questa Corte ha, quindi, precisato che il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile solo quando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170-01; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01). Il concordato in appello, d'altro canto, ha una diversa fisionomia rispetto all'applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. - derivante dal diverso contenuto dell'accordo che, nel primo caso, si innesta sulla rinuncia ai motivi di impugnazione (con conseguente impossibilità di contestare la responsabilità e la qualificazione giuridica del fatto), mentre nel secondo abbraccia anche i termini dell'accusa (da cui deriva la possibilità di proporre ricorso per cassazione anche per ciò che concerne la qualificazione giuridica) - con la conseguenza che le ipotesi di annullamento della sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. sono sicuramente più limitate rispetto a quelle previste dall'art. 448s dello stesso codice, dato che riguardano essenzialmente l'illegalità della pena che costituisce l'unica ipotesi in cui, indipendentemente dall'inammissibilità del ricorso per cassazione, sempreché non sia tardivo, la Corte di legittimità deve procedere d'ufficio all'annullamento della sentenza impugnata (così, Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196-01).3. Ed allora, con riguardo a entrambe le censure dedotte, assume decisiva rilevanza osservare come, per quanto evincibile dalla lettura della sentenza impugnata, sia [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] abbiano rinunciato ai motivi di appello proposti, con la sola eccezione di quelli relativi alla concessione delle circostanze attenuanti generiche e al contenimento dell'aumento per la continuazione - e cioè ad aspetti del tutto diversi da quelli in questa sede reclamati -. (L I 41 f- ,[OSCURATO:PERSONA] riguardo,riguardo, poi, al secondo motivo eccepito, assume ~:ftp rilievo il principio, espresso da questa Corte di legittimità, per cui, in tema di concordato in appello, la rinuncia a tutti i motivi diversi da quelli afferenti alla determinazione della pena comprende anche la doglianza relativa all'applicazione di misure di sicurezza, non riguardando queste ultime il trattamento sanzionatorio, ma un capo autonomo della decisione (così, espressamente, Sez. 4, n. 40683 del 03/10/2024, Karroumi, Rv. 287256-01). D'altro canto, nel caso in cui il giudice di appello abbia raccolto le richieste concordemente formulate dalle parti, queste ultime non possono dedurre in sede di legittimità difetto di motivazione o altra questione relativa ai motivi rinunciati (cfr. Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023, Spina, Rv. 285628-02). 4. I ricorsi, in conclusione, devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore dell