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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 febbraio 2024

Cassazione n. 09076/2024

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cito del preposto -Conseguente sottoposizione di proprio dipendente a processo penale [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA]CC Cron.

R.G.N. 26961/2021 [OSCURATO:PERSONA] Consigliere - Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 26961/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamentedomiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 222, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] come da procura in calce al ricorso, domicilio digitale ; [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. , in persona de l procurator e special e [OSCURATO:PERSONA] , domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] , presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al controricorso , domicilio digitale ; -controricorrente - e contro N. 26961/21R.G. [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce, Sez. dist. di Taranto, n. 275/2021, depositata il21.7.2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 14.2.2024 dal Consigliererelatore dr.

S alvatore S aija . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta individuale “Powerful di [OSCURATO:PERSONA]” e agente per la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., a sua volta mandataria della [OSCURATO:SOCIETA]., anch’essa convenuta, per ottenerne la condanna (la società, ai sensi dell’art. 2049 c.c.) al risarcimento del danno subito per essere stata coinvolta in un procedimento penale- era stato emesso nei suoi confronti decreto penale di condanna per il reato di cui all’art.485 c.p., dalla stessa Contaldo opposto - conclusosi con la sua assoluzione per non aver commesso il fatto.

Espose che ella -quale procacciatrice di nuovi clienti col sistema “porta a porta”, per conto del Gravili - era stata accusata di aver falsificato la firma di un potenziale cliente ( tale [OSCURATO:PERSONA] ) , formando falsamente un contratto di adesione per la fornitura di energia elettrica, poi trasmesso a [OSCURATO:SOCIETA]Con sentenza n. 267/ 2017, il Tribunale di Taranto rigettò le domande attoree, compensando le spese. [OSCURATO:PERSONA] propose gravame, cui resistettero [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con sentenza del 21.7.2021 rigettò l’appello, osservando che il fatto generatore del danno era da attribuire alla erronea sottoposizione a processo penale per iniziativa della Procura della Repubblica di Taranto, che non aveva compiuto le necessarie indagini , il che N. 26961/21R.G. determinava senz’altro una cesura, sul piano causale, rispetto alla dedotta falsificazione (attribuita dal denunciante [OSCURATO:PERSONA] ad essa Contaldo, ma ascrivibile, secondo quest’ultima, ad incaricati del Gravili o della [OSCURATO:SOCIETA].); ha pure aggiunto che la Contaldo non aveva dimostrato che il denunciato fatto illecito fosse stato effettivamente commesso da soggetti riferibili, appunto, al Gravili o alla società.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tre motivi, illustrati da “sintetiche note illustrative”, cui resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese.

Ai sensi dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 -Con il primo motivo si denuncia la v iolazione dell’art. 111 C ost., degli artt. 132, comma1, n. 4 , c.p.c e 118, comma 1, disp . att . c.p.c. , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c . p . c . per motivazione apparente , contraddittoria, insufficiente e carente, per avere la Corte territoriale acriticamente confermato le risultanze giuridiche della sentenza di prime cure senza vagliare nel merito e rispondere alle censure formulate dalla Contaldo nel proprio atto d’appello. 1.2- Col secondo motivo si lamenta la v iolazione e falsa applicazione dell’art.115 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1 , n. 5 , c.p.c. , per aver la Corte d’appello omesso l’esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; si assume che il giudice d’appello non abbia tenuto conto del contratto di fornitura elettrica, con relativa sottoscrizione falsificata e artatamente attribuita aRoberto Patrono, dunque di un documento N. 26961/21R.G. interno riferibile all’organizzazione aziendale della ditta del Gravili e della società.

La circostanzanon solo non è stata contestata, ma è stata anche espressamente indicata, nella ricostruzione dei fatti, nella sentenza del Tribunale di Taranto con cui essa Contaldo venne assolta da ogni addebito.

Dunque, prosegue la ricorrente, è di tutta evidenza che tale documento non può che essere considerato connesso all’attività di impresa tanto della Powerful di [OSCURATO:PERSONA],che della [OSCURATO:SOCIETA]. 1.3- Col terzo motivo, infine, si denuncia la v iolazione e falsa applicazione dell’art. 2049 c.c. in relazione all’art. 360, comma1, n. 5, c.p.c, per aver la Corte d’appello ritenuto non applicabile alla [OSCURATO:SOCIETA] detta disposizione, benché i fatti fossero riferibili alla [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 - Preliminarmente, deve rilevarsi l’inammissibilità del controricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. e di ogni conseguente attività difensiva, giacché, agli atti del presente giudizio legittimamente ed effettivamente consultabili dal Collegio al momento della decisione, non risulta versata in atti la procura speciale del 25.1.2016, autenticata dal notaio [OSCURATO:PERSONA], in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] conferì, a suo tempo, la procura ad litemagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], onde resistere al ricorso che occupa. 3.1 -Ciò posto, il primo motivo (a parte l’erroneo riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., il vizio denunciato consistendo in una nullità processuale, dunque sussumibile nella disposizione di cui al n. 4 dell’art. citato) è infondato. [OSCURATO:SOCIETA] territoriale, confermando sul punto la prima decisione e rigettando le contrarie argomentazioni della Contaldo, ha ritenuto di risolvere la vicenda per cui è processo in quanto la decisione sul se sottoporre o meno l’incolpato ad N. 26961/21R.G. indagini ed, eventualmente, all’esercizio dell’azione penale nei suoi confronti , non può che ascriversi alle determinazioni dell’ufficio del Pubblico Ministero; detta attività, dunque, è idonea ad interrompere il nesso di causalità tra il preteso illecito e il danno arrecato all’incolpatoche si riveli, poi, innocente, con ogni conseguenza sulla impossibilità di configurare la risarcibilità del nocumento da questi patito.

Nel far ciò, la Corte - pur nella piena consapevolezza della diversità di fattispecie,rispetto a quella che ancora occupa - ha evidenziato la correttezza del richiamo, operato dal Tribunale, a quell’orientamento giurisprudenziale secondo cui, in caso di denuncia penale all’[OSCURATO:PERSONA] che si riveli semplicemente infondata, ma non anche calunniosa, non può configurarsi alcun fatto illecito, appunto perché l’iniziativa del Pubblico Ministero determina la cesura rispetto all’iter causaletra la denuncia e il danno lamentato (da ultimo, sia in relazione a reati procedibili d’ufficio, sia a querela di parte, v.

Cass. n. 30988/2018).

Ora -a parte la obiettiva opinabilità di un tale accostamento, come operato dalla Corte tarantina, rispetto alla specificità dell’illecito prospettato dalla Contaldo (giacché altro è la presentazione di una denuncia-querela meramente infondata, ma non anche calunniosa, altro è il compimento di atti illeciti idonei ad esporre chicchessia non solo al rischio di veder esercitata, nei propri confronti, l’azione penale, ma anche di suscitare, ancora nei propri confronti, lo stesso interesse investigativo dell’ufficio del Pubblico Ministero, con ogni intuibile conseguenza, non solo sul piano strettamente patrimoniale) -, la motivazione resa sul punto dalla Corte territoriale è certamente coerente col “minimo costituzionale” ex art.111, comma 6, Cost. (v.

Cass., Sez.

Un., n. 8053/2014), essendosi spiegato con N. 26961/21R.G. chiarezza il percorso argomentativo seguito dal giudice d’appello, come già s’è evidenziato, né emergendo alcuna contraddittorietà tra affermazioni tra loro inconciliabili: il giudice d’appello, infatti, non s’è limitato a richiamare acriticamente detto orientamento, ma - nella piena consapevolezza della diversità di fattispecie, rispetto a quella al suo vaglio - ha ritenuto quel ragionamento interamente replicabile anche in relazione alle domande della Contaldo.

Pertanto, giusto o sbagliato che sia un simile percorso, la motivazione è certamente priva di quei difetti che -soli - possono oggi giustificare la censura del vizio motivazionalenel giudizio di legittimità, a seguito della riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., com’è noto operata nel 2012 (si rinvia sul punto, per brevità, alla già citata Cass., Sez.

Un., n. 8053/2014).

La contestata decisione, circa l’idoneità dell’improvvida iniziativa del P.M. nei confronti della Contaldo ad interrompere il nesso di causalità tra l’illecito da questa prospettato e i danni subiti, avrebbe dunque dovuto censurarsi con la denuncia del pertinente vizio , ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. (ed in particolare, con la denuncia della violazione e/o falsa applicazione degli artt.2043 e 2059 c.c.);ma la stessa Contaldo non ha proposto una simile doglianza , né -per la categoricità degli argomenti ivi spesi - appare minimamente possibile riqualificare in tal senso il primo motivo, qui in discussione. 4.1 - Il secondo e il terzo motivo, da esaminarsi congiuntamente perché connessi, sono a tal punto inammissibili.

A parte, anche in tal caso, l’incerta formulazione delle censure, essendosi richiamata l’ipotesi -certamente non pertinente - di cui all’art. 360, comma 1, N. 26961/21R.G. n. 5, c.p.c., anziché quella del n. 3 della stessa disposizione, occorre evidenziare che, una volta rigettato l’unico motivo proposto dalla Contaldo sulla assorbente questione della accertata inesistenza della efficienza causale tra il fatto illecito dedotto e il danno lamentato, la ulteriore questione della riferibilità dello stesso fatto illecito a l Gravili e alla [OSCURATO:SOCIETA] (e/o a loro incaricati) , nonché del la sussistenza di una possibile responsabilità di quest’ultima ex art. 2049 c.c., perdono di interesse e decisività: giammai la eventuale fondatezza dei mezzi in esame potrebbe giustificare la cassazione della sentenza impugnata, posto che -con statuizione oramai coperta dal giudicato - il danno lamentato dalla Contaldo non può comunque riferirsi all’eventuale condotta illecita ascrivibile al Gravili o alla [OSCURATO:SOCIETA]. 5.1- Il ricorso è dunque rigettato .

Nulla va disposto sulle spese di lite, stante l’inammissibilità del controricorso della [OSCURATO:SOCIETA]. e l’assenza di attività difensiva del Gravili.

In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).

P. Q. M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello N. 26961/21R.G. dovuto per il ricors

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
cito del preposto -Conseguente sottoposizione di proprio dipendente a processo penale [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA]CC Cron. R.G.N. 26961/2021 [OSCURATO:PERSONA] Consigliere - Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 26961/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamentedomiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 222, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] come da procura in calce al ricorso, domicilio digitale ; [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. , in persona de l procurator e special e [OSCURATO:PERSONA] , domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] , presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al controricorso , domicilio digitale ; -controricorrente - e contro N. 26961/21R.G. [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce, Sez. dist. di Taranto, n. 275/2021, depositata il21.7.2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 14.2.2024 dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta individuale “Powerful di [OSCURATO:PERSONA]” e agente per la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., a sua volta mandataria della [OSCURATO:SOCIETA]., anch’essa convenuta, per ottenerne la condanna (la società, ai sensi dell’art. 2049 c.c.) al risarcimento del danno subito per essere stata coinvolta in un procedimento penale- era stato emesso nei suoi confronti decreto penale di condanna per il reato di cui all’art.485 c.p., dalla stessa Contaldo opposto - conclusosi con la sua assoluzione per non aver commesso il fatto. Espose che ella -quale procacciatrice di nuovi clienti col sistema “porta a porta”, per conto del Gravili - era stata accusata di aver falsificato la firma di un potenziale cliente ( tale [OSCURATO:PERSONA] ) , formando falsamente un contratto di adesione per la fornitura di energia elettrica, poi trasmesso a [OSCURATO:SOCIETA]Con sentenza n. 267/ 2017, il Tribunale di Taranto rigettò le domande attoree, compensando le spese. [OSCURATO:PERSONA] propose gravame, cui resistettero [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con sentenza del 21.7.2021 rigettò l’appello, osservando che il fatto generatore del danno era da attribuire alla erronea sottoposizione a processo penale per iniziativa della Procura della Repubblica di Taranto, che non aveva compiuto le necessarie indagini , il che N. 26961/21R.G. determinava senz’altro una cesura, sul piano causale, rispetto alla dedotta falsificazione (attribuita dal denunciante [OSCURATO:PERSONA] ad essa Contaldo, ma ascrivibile, secondo quest’ultima, ad incaricati del Gravili o della [OSCURATO:SOCIETA].); ha pure aggiunto che la Contaldo non aveva dimostrato che il denunciato fatto illecito fosse stato effettivamente commesso da soggetti riferibili, appunto, al Gravili o alla società. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tre motivi, illustrati da “sintetiche note illustrative”, cui resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. Ai sensi dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 -Con il primo motivo si denuncia la v iolazione dell’art. 111 C ost., degli artt. 132, comma1, n. 4 , c.p.c e 118, comma 1, disp . att . c.p.c. , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c . p . c . per motivazione apparente , contraddittoria, insufficiente e carente, per avere la Corte territoriale acriticamente confermato le risultanze giuridiche della sentenza di prime cure senza vagliare nel merito e rispondere alle censure formulate dalla Contaldo nel proprio atto d’appello. 1.2- Col secondo motivo si lamenta la v iolazione e falsa applicazione dell’art.115 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1 , n. 5 , c.p.c. , per aver la Corte d’appello omesso l’esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; si assume che il giudice d’appello non abbia tenuto conto del contratto di fornitura elettrica, con relativa sottoscrizione falsificata e artatamente attribuita aRoberto Patrono, dunque di un documento N. 26961/21R.G. interno riferibile all’organizzazione aziendale della ditta del Gravili e della società. La circostanzanon solo non è stata contestata, ma è stata anche espressamente indicata, nella ricostruzione dei fatti, nella sentenza del Tribunale di Taranto con cui essa Contaldo venne assolta da ogni addebito. Dunque, prosegue la ricorrente, è di tutta evidenza che tale documento non può che essere considerato connesso all’attività di impresa tanto della Powerful di [OSCURATO:PERSONA],che della [OSCURATO:SOCIETA]. 1.3- Col terzo motivo, infine, si denuncia la v iolazione e falsa applicazione dell’art. 2049 c.c. in relazione all’art. 360, comma1, n. 5, c.p.c, per aver la Corte d’appello ritenuto non applicabile alla [OSCURATO:SOCIETA] detta disposizione, benché i fatti fossero riferibili alla [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 - Preliminarmente, deve rilevarsi l’inammissibilità del controricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. e di ogni conseguente attività difensiva, giacché, agli atti del presente giudizio legittimamente ed effettivamente consultabili dal Collegio al momento della decisione, non risulta versata in atti la procura speciale del 25.1.2016, autenticata dal notaio [OSCURATO:PERSONA], in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] conferì, a suo tempo, la procura ad litemagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], onde resistere al ricorso che occupa. 3.1 -Ciò posto, il primo motivo (a parte l’erroneo riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., il vizio denunciato consistendo in una nullità processuale, dunque sussumibile nella disposizione di cui al n. 4 dell’art. citato) è infondato. [OSCURATO:SOCIETA] territoriale, confermando sul punto la prima decisione e rigettando le contrarie argomentazioni della Contaldo, ha ritenuto di risolvere la vicenda per cui è processo in quanto la decisione sul se sottoporre o meno l’incolpato ad N. 26961/21R.G. indagini ed, eventualmente, all’esercizio dell’azione penale nei suoi confronti , non può che ascriversi alle determinazioni dell’ufficio del Pubblico Ministero; detta attività, dunque, è idonea ad interrompere il nesso di causalità tra il preteso illecito e il danno arrecato all’incolpatoche si riveli, poi, innocente, con ogni conseguenza sulla impossibilità di configurare la risarcibilità del nocumento da questi patito. Nel far ciò, la Corte - pur nella piena consapevolezza della diversità di fattispecie,rispetto a quella che ancora occupa - ha evidenziato la correttezza del richiamo, operato dal Tribunale, a quell’orientamento giurisprudenziale secondo cui, in caso di denuncia penale all’[OSCURATO:PERSONA] che si riveli semplicemente infondata, ma non anche calunniosa, non può configurarsi alcun fatto illecito, appunto perché l’iniziativa del Pubblico Ministero determina la cesura rispetto all’iter causaletra la denuncia e il danno lamentato (da ultimo, sia in relazione a reati procedibili d’ufficio, sia a querela di parte, v. Cass. n. 30988/2018). Ora -a parte la obiettiva opinabilità di un tale accostamento, come operato dalla Corte tarantina, rispetto alla specificità dell’illecito prospettato dalla Contaldo (giacché altro è la presentazione di una denuncia-querela meramente infondata, ma non anche calunniosa, altro è il compimento di atti illeciti idonei ad esporre chicchessia non solo al rischio di veder esercitata, nei propri confronti, l’azione penale, ma anche di suscitare, ancora nei propri confronti, lo stesso interesse investigativo dell’ufficio del Pubblico Ministero, con ogni intuibile conseguenza, non solo sul piano strettamente patrimoniale) -, la motivazione resa sul punto dalla Corte territoriale è certamente coerente col “minimo costituzionale” ex art.111, comma 6, Cost. (v. Cass., Sez. Un., n. 8053/2014), essendosi spiegato con N. 26961/21R.G. chiarezza il percorso argomentativo seguito dal giudice d’appello, come già s’è evidenziato, né emergendo alcuna contraddittorietà tra affermazioni tra loro inconciliabili: il giudice d’appello, infatti, non s’è limitato a richiamare acriticamente detto orientamento, ma - nella piena consapevolezza della diversità di fattispecie, rispetto a quella al suo vaglio - ha ritenuto quel ragionamento interamente replicabile anche in relazione alle domande della Contaldo. Pertanto, giusto o sbagliato che sia un simile percorso, la motivazione è certamente priva di quei difetti che -soli - possono oggi giustificare la censura del vizio motivazionalenel giudizio di legittimità, a seguito della riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., com’è noto operata nel 2012 (si rinvia sul punto, per brevità, alla già citata Cass., Sez. Un., n. 8053/2014). La contestata decisione, circa l’idoneità dell’improvvida iniziativa del P.M. nei confronti della Contaldo ad interrompere il nesso di causalità tra l’illecito da questa prospettato e i danni subiti, avrebbe dunque dovuto censurarsi con la denuncia del pertinente vizio , ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. (ed in particolare, con la denuncia della violazione e/o falsa applicazione degli artt.2043 e 2059 c.c.);ma la stessa Contaldo non ha proposto una simile doglianza , né -per la categoricità degli argomenti ivi spesi - appare minimamente possibile riqualificare in tal senso il primo motivo, qui in discussione. 4.1 - Il secondo e il terzo motivo, da esaminarsi congiuntamente perché connessi, sono a tal punto inammissibili. A parte, anche in tal caso, l’incerta formulazione delle censure, essendosi richiamata l’ipotesi -certamente non pertinente - di cui all’art. 360, comma 1, N. 26961/21R.G. n. 5, c.p.c., anziché quella del n. 3 della stessa disposizione, occorre evidenziare che, una volta rigettato l’unico motivo proposto dalla Contaldo sulla assorbente questione della accertata inesistenza della efficienza causale tra il fatto illecito dedotto e il danno lamentato, la ulteriore questione della riferibilità dello stesso fatto illecito a l Gravili e alla [OSCURATO:SOCIETA] (e/o a loro incaricati) , nonché del la sussistenza di una possibile responsabilità di quest’ultima ex art. 2049 c.c., perdono di interesse e decisività: giammai la eventuale fondatezza dei mezzi in esame potrebbe giustificare la cassazione della sentenza impugnata, posto che -con statuizione oramai coperta dal giudicato - il danno lamentato dalla Contaldo non può comunque riferirsi all’eventuale condotta illecita ascrivibile al Gravili o alla [OSCURATO:SOCIETA]. 5.1- Il ricorso è dunque rigettato . Nulla va disposto sulle spese di lite, stante l’inammissibilità del controricorso della [OSCURATO:SOCIETA]. e l’assenza di attività difensiva del Gravili. In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228). P. Q. M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello N. 26961/21R.G. dovuto per il ricors
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