Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 2015/2026
ECLI:EU:C:2026:486
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate l’11 giugno 2026 (
1
)
Causa C
‑
495/25
[OSCURATO:PERSONA] professionnel du chanvre
contro
[OSCURATO:PERSONA] national de l’origine e de la qualité (INAO),
con l’intervento di:
Ministère de l’agriculture et de la Souveraineté alimentaire
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État (Consiglio di Stato, Francia)]
« Rinvio pregiudiziale – Politica agricola comune – Regolamento (UE) 2018/848 – Produzione biologica ed etichettatura dei prodotti biologici – Articolo 2, paragrafo 1 – Prodotto agricolo trasformato destinato a essere utilizzato come alimento – Articoli 34 e 35 – Certificazione di provenienza dall’agricoltura biologica – Regolamento (UE) 2015/2283 – Nuovi alimenti – Articolo 6, paragrafo 2 – Mancanza di autorizzazione all’immissione sul mercato come alimento – Cannabidiolo »
Introduzione
1.
Il cannabidiolo (CBD) è una sostanza chimica naturale della famiglia dei cannabinoidi che si trova, in particolare, nella pianta di canapa (
Cannabis sativa
). Il CBD non ha effetti psicoattivi e, di conseguenza, non è considerato uno stupefacente (
2
), contrariamente a un altro cannabinoide anch’esso presente in tale pianta, il tetraidrocannabinolo (THC), la principale sostanza psicoattiva dello stupefacente noto come «marijuana». L’immissione sul mercato dei prodotti contenenti CBD non è quindi soggetta a un divieto generale.
2.
Sebbene siano stati condotti alcuni studi per individuare le proprietà terapeutiche del CBD, questi ultimi non hanno dato praticamene risultati convincenti, almeno per quanto riguarda il CBD puro, vale a dire non associato al THC (
3
). Ciò non toglie che i venditori di vari prodotti contenenti il CBD gli attribuiscano talvolta proprietà che vanno dal «benessere» in generale all’«alleviamento» del dolore, dell’ansia o dell’insonnia, o addirittura alla guarigione, sia nell’uomo che negli animali da compagnia, da molteplici malattie.
3.
Peraltro, il CBD, in particolare sotto forma di prodotti destinati ad essere fumati, è talvolta presentato come un sostituto degli stupefacenti, con denominazioni quali
legal weed
o «marijuana legale», sebbene non gli sia riconosciuta alcuna proprietà psicoattiva, almeno se la quantità di THC in tali prodotti rimane trascurabile.
4.
I produttori e i venditori di prodotti contenenti CBD cercano i mezzi per soddisfare la domanda dei loro clienti in materia di prodotti «bio». Tuttavia, l’unica categoria in cui il CBD potrebbe essere certificato come prodotto biologico è quella dei prodotti trasformati destinati al consumo umano. Orbene, poiché il CBD non è stato autorizzato ad essere immesso sul mercato come prodotto alimentare, permane il dubbio se esso possa ottenere una siffatta certificazione.
5.
Pertanto, la presente causa offre alla Corte l’occasione di pronunciarsi sulla questione dell’interdipendenza tra la normativa concernente l’agricoltura biologica e quella relativa all’immissione sul mercato degli alimenti.
Contesto normativo
Diritto dell
’
Unione
Regolamento (CE) n. 178/2002
6.
L’articolo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (
4
)così dispone:
«Ai fini del presente regolamento si intende per “alimento” (o “prodotto alimentare”, o “derrata alimentare”) qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani».
7.
Ai sensi dell’articolo 3, punti 1 e 8, di tale regolamento:
«Ai fini del presente regolamento si intende per:
1) “legislazione alimentare”, le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative riguardanti gli alimenti in generale, e la sicurezza degli alimenti in particolare, sia nella Comunità che a livello nazionale (…);
(…)
8) “immissione sul mercato”, la detenzione di alimenti o mangimi a scopo di vendita, comprese l’offerta di vendita o ogni altra forma, gratuita o a pagamento, di cessione, nonché la vendita stessa, la distribuzione e le altre forme di cessione propriamente detta».
8.
In forza dell’articolo 12, paragrafo 1, di detto regolamento:
«Gli alimenti e i mangimi esportati o riesportati dalla Comunità per essere immessi sul mercato di un paese terzo devono rispettare le pertinenti disposizioni della legislazione alimentare, salvo diversa indicazione delle autorità del paese importatore o diversa disposizione di leggi, regolamenti, norme, codici di condotta e altre procedure giuridiche e amministrative eventualmente in vigore in detto paese.
In altre circostanze, ad eccezione del caso in cui gli alimenti siano dannosi per la salute o i mangimi siano a rischio, detti alimenti e mangimi possono essere esportati o riesportati soltanto qualora le autorità competenti del paese di destinazione vi abbiano acconsentito espressamente, dopo essere state pienamente informate dei motivi e delle circostanze per cui non è stato possibile immettere gli alimenti o mangimi in questione sul mercato comunitario».
Regolamento (UE) 2015/2283
9.
L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della [OSCURATO:PERSONA] (
5
) dispone quanto segue:
«Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui agli articoli 2 e 3 del [regolamento n. 178/2002]».
10.
Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, di tale regolamento:
«Solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell’elenco dell’Unione possono essere immessi sul mercato dell’Unione in quanto tali o utilizzati nei o sugli alimenti conformemente alle condizioni d’uso e ai requisiti di etichettatura ivi specificati».
11.
L’articolo 7 di detto regolamento prevede quanto segue:
«[OSCURATO:PERSONA] autorizza e inserisce un nuovo alimento nell’elenco dell’Unione esclusivamente se esso soddisfa le seguenti condizioni:
a) in base alle prove scientifiche disponibili, l’alimento non presenta un rischio di sicurezza per la salute umana;
b) l’uso previsto dell’alimento non induce in errore i consumatori (…)
(…)».
Regolamento (UE) 2018/848
12.
L’articolo 2, paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (
6
), così dispone:
«1. Il presente regolamento si applica ai seguenti prodotti provenienti dall’agricoltura, incluse l’acquacoltura e l’apicoltura, elencati nell’allegato I del TFUE, e ai prodotti derivanti da tali prodotti, qualora siano ottenuti, preparati, etichettati, distribuiti, immessi sul mercato, importati nell’Unione o esportati da essa, o siano destinati ad esserlo:
(…)
b) prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti;
(…)
4. Salvo disposizioni contrarie, il presente regolamento si applica fatte salve altre disposizioni connesse della legislazione dell’Unione, in particolare della legislazione in materia di sicurezza della catena alimentare, salute e benessere degli animali, salute dei vegetali e materiale riproduttivo vegetale».
13.
L’articolo 34, paragrafo 1, primo comma, e l’articolo 35, paragrafi 1, 3 e 7, di tale regolamento prevedono quanto segue:
«Articolo 34
Sistema di certificazione
1. Prima di immettere sul mercato prodotti come “biologici” o “in conversione” o prima del periodo di conversione, gli operatori e i gruppi di operatori di cui all’articolo 36 che producono, preparano, distribuiscono o immagazzinano prodotti biologici o in conversione, che importano tali prodotti da un paese terzo o esportano tali prodotti in un paese terzo o che immettono tali prodotti sul mercato notificano la loro attività alle autorità competenti dello Stato membro in cui questa è esercitata e in cui la loro impresa è soggetta al sistema di controllo.
(…)
Articolo 35
Certificato
1. Le autorità competenti oppure, ove del caso, le autorità di controllo o gli organismi di controllo rilasciano un certificato a qualsiasi operatore o gruppo di operatori che abbia notificato la propria attività a norma dell’articolo 34, paragrafo 1, e che rispetti il presente regolamento. Il certificato:
(…)
b) consente almeno l’identificazione dell’operatore o del gruppo di operatori, compreso l’elenco dei membri, la categoria di prodotti coperti dal certificato e il periodo di validità;
(…)
3. Il certificato di cui al presente articolo è un certificato ufficiale ai sensi dell’articolo 86, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625
[
(
7
)
]
.
(…)
7. Ai fini dei paragrafi 1 e 4 del presente articolo, i prodotti sono classificati in conformità con le categorie seguenti:
(…)
d) prodotti agricoli trasformati, inclusi prodotti di acquacoltura, destinati ad essere utilizzati come alimenti;
(…)».
Diritto francese
14.
L’articolo L. 641‑13, del code rural et de la pêche maritime (codice rurale e della pesca marittima) dispone quanto segue:
«Possono beneficiare della dicitura “agricoltura biologica” i prodotti agricoli, trasformati o meno, che soddisfano i requisiti della normativa [dell’Unione] relativa alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici o, eventualmente, i requisiti definiti dai capitolati omologati con decreto del o dei ministri interessati su proposta dell’[OSCURATO:PERSONA] national de l’origine et de la qualité [INAO] [Istituto nazionale dell’origine e della qualità]».
Fatti, procedimento e questioni pregiudiziali
15.
Il 2 giugno 2021 l’INAO ha comunicato agli organismi certificatori nel settore dell’agricoltura biologica che i fiori e le foglie di canapa nonché il CBD non potevano essere né certificati come provenienti dall’agricoltura biologica, né utilizzati nei prodotti alimentari certificati come provenienti dall’agricoltura biologica. Tale posizione è stata ribadita e precisata con una lettera del 17 agosto 2021 che indicava che non era possibile certificare come provenienti dall’agricoltura biologica i prodotti a base di CBD e i prodotti alimentari arricchiti con CBD.
16.
[OSCURATO:PERSONA] professionnel du chanvre (SPC) (Sindacato professionale della canapa) ha presentato all’INAO una richiesta di revoca di tale presa di posizione che vale come orientamento. Poiché il silenzio dell’INAO su tale richiesta ha fatto sorgere una decisione implicita di rigetto, il 20 aprile 2022, l’SPC ha adito il Conseil d’État (Consiglio di Stato, Francia), giudice del rinvio, con un ricorso diretto all’annullamento di tale decisione.
17.
Con messaggio di posta elettronica del 7 febbraio 2023, l’INAO ha comunicato agli organismi certificatori nel settore dell’agricoltura biologica che le foglie e i fiori di canapa potevano ormai essere certificati come provenienti dall’agricoltura biologica, revocando così la sua presa di posizione su tale punto.
18.
Secondo le constatazioni del giudice del rinvio, che non sono contestate dalle parti, il CBD deve essere qualificato, ai fini dell’applicazione del regolamento 2018/848, come «prodotto agricolo trasformato destinato a essere utilizzato come alimento». Tale giudice rileva, peraltro, che, ai fini dell’applicazione delle disposizioni del regolamento 2015/2283, la [OSCURATO:PERSONA] europea, da un lato, ha classificato gli estratti di cannabis e i prodotti da essa ottenuti contenenti cannabinoidi, tra cui il CBD, tra i «nuovi alimenti» e, dall’altro, non li ha inseriti nell’elenco dei nuovi alimenti la cui immissione sul mercato dell’Unione è autorizzata (
8
).
19.
In tali circostanze, il Conseil d’État (Consiglio di Stato) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) [S]e (…) la circostanza che il CBD destinato ad essere ingerito da esseri umani sia considerato come un “nuovo alimento” ai sensi del [regolamento 2015/2283], la cui immissione sul mercato come alimento non è stata autorizzata, osti a che esso sia considerato come un “prodotto agricolo trasformato destinato a essere utilizzato come alimento” rientrante nell’ambito dei prodotti che possono essere certificati come provenienti dall’agricoltura biologica.
2) [S]e (…) in caso di risposta negativa alla questione precedente, la circostanza che l’immissione sul mercato dell’[Unione] del CBD destinato ad essere ingerito da esseri umani non sia stata autorizzata osti, di per sé, sebbene tale prodotto rientri nell’ambito di quelli che possono essere certificati come provenienti dall’agricoltura biologica, a che i produttori di CBD e di prodotti alimentari contenenti CBD ne chiedano la certificazione come provenienti dall’agricoltura biologica».
20.
La domanda di pronuncia pregiudiziale è pervenuta alla Corte il 18 luglio 2025. Hanno presentato osservazioni scritte l’SPC, i governi francese e bulgaro, nonché la [OSCURATO:PERSONA] europea. Le stesse parti erano rappresentate all’udienza che si è tenuta il 23 aprile 2026.
Analisi
21.
Con le sue questioni pregiudiziali, che propongo di analizzare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2018/848, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento 2015/2283, debba essere interpretato nel senso che esso osta a che una sostanza qualificata come «nuovo alimento» ai sensi del regolamento 2015/2283, ma che non è stata autorizzata ad essere immessa sul mercato in forza di tale regolamento, sia certificata come proveniente dall’agricoltura biologica ai sensi del regolamento 2018/848 in quanto «prodotto agricolo trasformato destinato a essere utilizzato come alimento», ai sensi di tale regolamento.
22.
Secondo una formula ormai classica, il senso e la portata dei termini di una disposizione del diritto dell’Unione devono di norma essere oggetto, nell’intera Unione, di un’interpretazione autonoma e uniforme, da effettuarsi tenendo conto del tenore letterale di tale disposizione, del contesto in cui essa si inserisce e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (
9
). Occorre quindi analizzare tali aspetti dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2018/848.
Sul tenore letterale dell
’
articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2018/848
23.
Secondo il tenore letterale del suo articolo 2, paragrafo 1, lettera b), il regolamento 2018/848 è destinato ad essere applicato, in particolare, ai prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti, qualora siano ottenuti, preparati, etichettati, distribuiti, immessi sul mercato, importati nell’Unione o esportati da essa, o siano destinati ad esserlo.
24.
Per quanto riguarda l’espressione «prodotti destinati a essere utilizzati come alimenti», va osservato che numerose versioni linguistiche utilizzano la stessa terminologia sia all’articolo in esame sia all’articolo 2, primo comma, del regolamento n. 178/2002 (
10
). Peraltro, non mi sembra che vi siano dubbi sul fatto che anche nelle versioni che utilizzano, come la versione in lingua francese, termini (leggermente) diversi in queste due disposizioni, tali termini rientrano nella definizione – assai ampia e generica – di «alimenti», contenuta nell’articolo 2, primo comma, del regolamento n. 178/2002. Il termine «denrées alimentaires» (alimenti) è anche utilizzato, del resto, ripetutamente nei considerando e nelle disposizioni del regolamento 2018/848 nella sua versione in lingua francese. I prodotti di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento sono quindi destinati a essere utilizzati come alimenti, ai sensi dell’articolo 2, primo comma, del regolamento n. 178/2002.
25.
Resta da stabilire se tali prodotti debbano essere necessariamente autorizzati ad essere immessi sul mercato per poter rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento 2018/848 e, quindi, rientrare nell’ambito di applicazione di tale regolamento.
26.
Per quanto riguarda i termini «prodotto» o «prodotto agricolo», a mio avviso, sia dalle disposizioni degli articoli del Trattato FUE dedicati alla politica agricola comune sia dalle norme di diritto derivato in tale settore, compreso il regolamento 2018/848, risulta che essi riguardano i prodotti dell’agricoltura in quanto attività economica che sono quindi destinati ad essere valorizzati mediante la loro immissione sul mercato. In altri termini, è un «prodotto», ai sensi di tale normativa, solo ciò che è destinato ad essere immesso sul mercato.
27.
Di conseguenza, l’uso, per quanto riguarda i prodotti (agricoli), dell’espressione «qualora siano ottenuti (…) o destinati ad esserlo», di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento 2018/848, riguarda la produzione ai fini dell’immissione sul mercato di tali prodotti. Ne consegue che l’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento riguarda i prodotti agricoli trasformati, destinati a essere immessi sul mercato come alimenti.
28.
Tuttavia, per poter essere immesso sul mercato, un prodotto deve essere a ciò autorizzato (
11
). Per quanto riguarda gli alimenti, tale autorizzazione deve essere concessa conformemente alla legislazione alimentare, nel caso di specie, più in particolare, il regolamento 2015/2283.
29.
Orbene, contrariamente a quanto sembra suggerire l’SPC nelle sue osservazioni, la concessione dell’autorizzazione all’immissione sul mercato di nuovi alimenti non è né automatica né una semplice questione temporale. In forza dell’articolo 7 del regolamento 2015/2283, tale autorizzazione è subordinata al rispetto di talune condizioni, tra cui, in particolare, quella di non presentare alcun rischio di sicurezza per la salute umana, in base alle prove scientifiche disponibili. La certificazione dei prodotti in attesa di un’ipotetica autorizzazione alla loro immissione sul mercato sarebbe quindi priva di senso (
12
).
30.
Di conseguenza, non si può ritenere che sia destinato ad essere immesso sul mercato un prodotto che non è autorizzato ad esserlo o, quanto meno, la cui autorizzazione all’immissione sul mercato non sia certa e imminente.
31.
Tale analisi è corroborata dalla definizione della nozione di «immissione sul mercato», di cui all’articolo 3, punto 8, del regolamento n. 178/2002. Infatti, tale definizione comprende non solo la commercializzazione degli alimenti propriamente detta, ma anche la loro detenzione ai fini di tale commercializzazione, nonché qualsiasi forma di cessione degli stessi. L’autorizzazione all’immissione sul mercato è quindi, in pratica, necessaria per tutte le operazioni elencate all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento 2018/848, compresa la produzione che comporta la detenzione a fini di vendita.
32.
Peraltro, detta analisi non è rimessa in discussione dall’argomento dell’SPC secondo cui la certificazione come provenienti dall’agricoltura biologica potrebbe riguardare i prodotti destinati unicamente all’esportazione, senza la loro immissione sul mercato dell’Unione.
33.
Infatti, in primo luogo, l’articolo 35 del regolamento 2018/848 non sembra consentire il rilascio di certificati riguardanti unicamente i prodotti destinati all’esportazione, in quanto i certificati designano non la destinazione commerciale dei prodotti di cui trattasi, bensì unicamente la loro categoria. In secondo luogo, in forza dell’articolo 12 del regolamento n. 178/2002, gli alimenti destinati all’esportazione, in linea di principio, devono essere anche conformi alla legislazione alimentare dell’Unione e l’esportazione di alimenti che non dispongono di un’autorizzazione di immissione sul mercato è possibile solo in via eccezionale, previa autorizzazione da parte delle autorità del paese di destinazione.
34.
Pertanto, a mio avviso, dalla formulazione dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2018/848 risulta che rientrano nell’ambito di applicazione di tale regolamento – e possono essere quindi certificati come provenienti dall’agricoltura biologica – unicamente i prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti autorizzati a essere immessi sul mercato o, quanto meno, quelli la cui autorizzazione all’immissione sul mercato è certa e imminente.
Sugli obiettivi del regolamento 2018/848
35.
Gli obiettivi del regolamento 2018/848 sono ampiamente esposti nei suoi considerando. Infatti, in particolare, nel considerando 1 si dichiara che «[l]a produzione biologica esplica (…) una duplice funzione sociale, provvedendo, da un lato, a un mercato specifico che risponde alla domanda di prodotti biologici da parte dei consumatori e, dall’altro, fornendo al pubblico beni che contribuiscono alla tutela dell’ambiente, al benessere degli animali e allo sviluppo rurale». Il suo considerando 3 aggiunge che «[l]a crescente domanda dei consumatori riguardo ai prodotti biologici crea (…) condizioni favorevoli all’ulteriore sviluppo ed espansione del mercato di tali prodotti e, dunque, all’aumento del reddito degli agricoltori operanti nell’ambito della produzione biologica».
36.
Inoltre, secondo il considerando 6 del regolamento 2018/848, «(…) il quadro giuridico definito per l’attuazione [della politica dell’Unione in materia di produzione biologica] dovrebbe essere volto a garantire condizioni di concorrenza leale e l’efficace funzionamento del mercato interno dei prodotti biologici, a mantenere e giustificare la fiducia dei consumatori nei prodotti etichettati come biologici (…)», e il suo considerando 10 precisa che «[questo regolamento] dovrebbe inoltre contemplare i prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come alimenti o mangimi, in quanto l’immissione sul mercato di tali prodotti come prodotti biologici offre loro sbocchi considerevoli e garantisce che la natura biologica dei prodotti agricoli a partire dai quali avviene la trasformazione sia visibile per i consumatori».
37.
Infine, nel considerando 73 del regolamento 2018/848 si dichiara che «[l]’etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari dovrebbe essere soggetta alle norme generali (…) e, in particolare, alle disposizioni volte a evitare ogni etichettatura che possa generare confusione o indurre in errore i consumatori» e che le disposizioni relative all’etichettatura dei prodotti biologici «dovrebbero tutelare sia gli interessi degli operatori, facendo sì che i loro prodotti siano correttamente identificati sul mercato e godano di condizioni di concorrenza leale, sia l’interesse dei consumatori a poter compiere scelte informate».
38.
Da tali obiettivi si possono trarre due conclusioni.
39.
Da un lato, la produzione biologica e la relativa certificazione non costituiscono un fine a sé stante. Esse non servono unicamente ad attestare il rispetto delle norme in materia di produzione biologica. Il loro obiettivo è il rilascio di un certificato che consenta di distinguere, mediante un’adeguata etichettatura, una categoria di prodotti sul mercato. Esse hanno quindi chiaramente un obiettivo commerciale, vale a dire rispondere alla domanda di una parte dei consumatori che cercano sul mercato dei prodotti, in particolare alimenti, che possono essere qualificati come «naturali», nonché consentire ai produttori di ricavarne un reddito adeguato. Di conseguenza, consentire la certificazione di provenienza dall’agricoltura biologica di prodotti che non sono autorizzati ad essere immessi sul mercato non contribuisce in alcun modo alla realizzazione degli obiettivi del regolamento 2018/848.
40.
D’altro lato, la certificazione di provenienza dall’agricoltura biologica mira, in particolare, ad aumentare la fiducia dei consumatori nei prodotti provenienti da tale agricoltura. Orbene, certificare in tal modo prodotti che non sono autorizzati ad essere immessi sul mercato equivarrebbe ad abusare di tale fiducia. Infatti, consentire di presentare tali prodotti come ufficialmente dotati di certificazione di provenienza dall’agricoltura biologica potrebbe indurre in errore i consumatori e ingenerare nei medesimi la convinzione che tali prodotti siano stati approvati dalle autorità pubbliche per essere commercializzati e che essi non presentino alcun rischio in materia di sicurezza per la salute umana, il che proprio non avviene (
13
).
41.
Consentire la certificazione di provenienza dall’agricoltura biologica dei prodotti non autorizzati ad essere immessi sul mercato sarebbe quindi, a mio avviso, chiaramente in contrasto con l’obiettivo del regolamento 2018/848 di aumentare la fiducia dei consumatori.
42.
L’esempio del CBD è particolarmente eloquente al riguardo. Infatti, i produttori e i venditori di tale prodotto traggono profitto dalla situazione ambigua in cui quest’ultimo si trova, a causa, da un lato, della sua associazione alla cannabis in quanto stupefacente e, dall’altro, dei molteplici usi ai quali esso si presta, in quanto prodotto destinato ad essere fumato, prodotto cosmetico, quasi medicinale o ingrediente di alimenti.
43.
Pertanto, è pacifico che prodotti alimentari contenenti CBD erano presenti sul mercato dell’Unione prima che tale sostanza fosse qualificata come «nuovo alimento» e assoggettata al regime di autorizzazione. Inoltre, alcuni di questi prodotti non sono stati ritirati dal mercato, ma sono stati semplicemente riqualificati come «cosmetici» o come «prodotti da collezione» (
14
). La certificazione di provenienza dall’agricoltura biologica rischierebbe di aumentare tale confusione.
44.
Di conseguenza, l’unica interpretazione conforme agli obiettivi del regolamento 2018/848 è, a mio avviso, che le sostanze che non sono autorizzate a essere immesse sul mercato non possono rientrare nell’ambito di applicazione di tale regolamento ed essere certificate come provenienti dall’agricoltura biologica.
Sul contesto dell
’
articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2018/848.
45.
L’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento 2018/848 definisce l’ambito di applicazione di tale regolamento. Il contesto in cui occorre analizzare tale disposizione si estende quindi al contesto del suddetto regolamento. Tale contesto è menzionato, in particolare, al paragrafo 4 di tale articolo, secondo il quale lo stesso regolamento si applica «fatte salve altre disposizioni connesse della legislazione dell’Unione, in particolare della legislazione in materia di sicurezza della catena alimentare».
46.
Ne consegue, a mio avviso, in primo luogo, come rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA] nelle sue osservazioni, che il regolamento 2018/848 non deroga alle disposizioni del diritto dell’Unione in materia di sicurezza alimentare, come quelle del regolamento 2015/2283. La certificazione di provenienza dall’agricoltura biologica non sostituisce pertanto l’autorizzazione all’immissione sul mercato di un nuovo alimento.
47.
In secondo luogo, la tesi avanzata dall’SPC secondo cui il regolamento 2018/848 funzionerebbe in modo completamente indipendente da atti quali i regolamenti 2015/2283 o n. 178/2002, a causa della sua adozione su una base giuridica diversa, mi sembra infondata.
48.
La base giuridica di un atto di diritto derivato dell’Unione serve solo a stabilire la competenza di quest’ultima ad adottare tale atto. Per contro, una volta adottati, tutti gli atti di diritto dell’Unione formano un medesimo ordinamento giuridico e sono, di conseguenza, interdipendenti. Le norme come quella contenuta nell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento 2018/848 consentono di garantire la coerenza nell’interpretazione e nell’applicazione di tali atti.
49.
Orbene, tenuto conto del fatto che la stragrande maggioranza degli alimenti presenti sul mercato proviene dalla produzione agricola, sarebbe assurdo sostenere che gli atti che disciplinano questi due settori si applicano in piena indipendenza gli uni dagli altri. È piuttosto il contrario: tali atti sono complementari e devono essere applicati congiuntamente in modo che tutti i requisiti che essi impongono siano soddisfatti (
15
). Pertanto, sebbene disciplini in modo dettagliato la produzione dei prodotti biologici, il regolamento 2018/848 non contiene tuttavia alcuna disposizione relativa ai prodotti stessi. È quindi chiaramente la legislazione alimentare, e in particolare il regolamento 2015/2283, ad essere applicabile ai prodotti biologici quando questi sono anche alimenti (
16
).
50.
È altresì infondata la tesi dell’SPC secondo cui le norme di immissione sul mercato stabilite dal regolamento 2015/2283 non possono ostare alla certificazione dei prodotti come provenienti dall’agricoltura biologica ai sensi del regolamento 2018/848. Infatti, è il regolamento 2018/848 a dover essere applicato fatta salva la legislazione alimentare, non viceversa. È quindi l’interpretazione del regolamento 2018/848 a dover essere adeguata ai requisiti, in particolare, del regolamento 2015/2283.
51.
Infine, in terzo luogo, dall’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento 2018/848 risulta non solo che tale regolamento non deroga alle disposizioni della legislazione alimentare, ma anche che l’applicazione e, quindi, l’interpretazione di detto regolamento non devono pregiudicare gli obiettivi di tale legislazione.
52.
Orbene, la legislazione alimentare si prefigge non solo di garantire la sicurezza degli alimenti dal punto di vista della salute umana, ma anche «di tutelare gli interessi dei consumatori e di costituire una base per consentire ai consumatori di compiere scelte consapevoli in relazione agli alimenti che consumano». In tale contesto, essa mira a prevenire, in particolare, «ogni (…) tipo di pratica in grado di indurre in errore il consumatore» (
17
). Per quanto riguarda i nuovi alimenti, l’articolo 7 del regolamento 2015/2283 pone anche come condizione per l’autorizzazione all’immissione sul mercato che «l’uso previsto dell’alimento non induc[a] in errore i consumatori».
53.
A tal riguardo, per le ragioni esposte nell’introduzione alle presenti conclusioni nonché ai paragrafi da 40 a 43 di queste ultime, ritengo che la certificazione di provenienza dall’agricoltura biologica di una sostanza che non è stata autorizzata a essere immessa sul mercato, come il CBD, sarebbe tale da compromettere tale obiettivo. Infatti, nonostante l’uso della qualificazione «bio» che avrebbe potuto essere effettuato dai produttori o dai venditori di una siffatta sostanza o dei prodotti che la contengono, detta qualificazione sarebbe tale da indurre in errore i consumatori per quanto riguarda la legittimità della commercializzazione di tale merce e la sua sicurezza per la loro salute.
54.
Pertanto, a mio avviso, l’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2018/848 nel contesto in cui opera tale disposizione depone contro la possibilità di certificare come proveniente dall’agricoltura biologica una sostanza che non è stata autorizzata ad essere immessa sul mercato quale nuovo alimento.
Conclusione
55.
Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dal Conseil d’État (Consiglio di Stato, Francia) nei seguenti termini:
L’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti, che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della [OSCURATO:PERSONA]
deve essere interpretato nel senso che:
esso osta a che una sostanza qualificata come «nuovo alimento» ai sensi del regolamento 2015/2283, ma che non è stata autorizzata ad essere immessa sul mercato in forza di tale regolamento, sia certificata come proveniente dall’agricoltura biologica ai sensi del regolamento 2018/848 in quanto «prodotto agricolo trasformato destinato a essere utilizzato come alimento», ai sensi di tale regolamento.
1
Lingua originale: il francese.
2
Sentenza del 19 novembre 2020, B S e C A [Commercializzazione del cannabidiolo (CBD)] (C‑663/18, EU:C:2020:938, punti da 63 a 76).
3
A quanto mi consta, ad oggi, un solo medicinale contenente CBD puro, destinato alla terapia complementare di talune forme rare di epilessia, è stato approvato nell’Unione europea.
4
GU 2002, L 31, pag. 1.
5
GU 2015, L 327, pag. 1.
6
GU 2018, L 150, pag. 1.
7
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU 2017, L 95, pag. 1).
8
V. regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della [OSCURATO:PERSONA], del 20 dicembre 2017, che istituisce l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (GU 2017, L 351, pag. 72), come modificato, da ultimo, dal regolamento di esecuzione (UE) 2026/397 della [OSCURATO:PERSONA], del 23 febbraio 2026 (GU L, 2026/397).
9
V., da ultimo, sentenza del 5 giugno 2025, Corner and Border (C‑685/23, EU:C:2025:398, punto 35).
10
V., in particolare, le versioni in lingua inglese («
food
»), tedesca («
Lebensmittel
»), greca («
τροφίμων
») e polacca («
żywność
»).
11
Tale autorizzazione non è necessariamente esplicita. La circostanza che la maggior parte dei prodotti sia autorizzata a essere immessa sul mercato è semplicemente dovuta al fatto che tale immissione non è vietata. Tuttavia, ciò non si verifica nel caso dei nuovi alimenti di cui trattasi nel caso di specie.
12
Nel caso di specie, come rilevato dai governi francese e bulgaro, per quanto riguarda il CBD quale alimento, dal parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) del 22 aprile 2022 risulta che le prove scientifiche attualmente disponibili non consentono di concludere nel senso dell’assenza di qualsiasi rischio per la salute umana. Nell’aggiornamento di tale parere, del 9 febbraio 2026, l’EFSA ha stabilito un limite di sicurezza provvisorio per il CBD in taluni tipi di prodotti, pur mantenendo i suoi dubbi quanto al resto.
13
Occorre rilevare al riguardo che, conformemente all’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento 2018/848, il certificato di agricoltura biologica è un certificato ufficiale ai sensi del regolamento 2017/625. Orbene, i consumatori non distinguono necessariamente tra i diversi certificati rilasciati ai sensi della legislazione alimentare e le caratteristiche dei prodotti che tali certificati attestano.
14
La ragione è spiegata come segue: «This is the latest hoop that CBD products have to jump through: they cannot be sold as medicinal, and now they cannot be sold as nutritional either. This is the reason for the recent relabelling of CBD products as ’for external use only’, despite the product remaining the same» (cannabiscollege.com/knowledge-base/legal-information/is-cbd-a-food-supplement-a-medicine-or-an-aroma-product).
15
La legislazione in materia di sicurezza della catena alimentare è del resto espressamente qualificata, all’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento 2018/848, come «conness[a]». Ricordo altresì che il certificato di provenienza dall’agricoltura biologica è un certificato ufficiale ai sensi del regolamento 2017/625 che riguarda, in particolare, la certificazione ai sensi della legislazione alimentare. Pertanto, il nesso è in questo caso evidente.
16
Nonché, in particolare, il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della [OSCURATO:PERSONA], la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della [OSCURATO:PERSONA], la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della [OSCURATO:PERSONA] e il regolamento (CE) n. 608/2004 della [OSCURATO:PERSONA] (GU 2011, L 304, pag. 18), espressamente menzionato all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento 2018/848 tra gli atti che non sono pregiudicati da quest’ultimo regolamento.
17
Articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 178/2002.