CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 giugno 2026
Cassazione n. 19439/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o tempore,rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]Maugeri- controricorrente-ricorrente in via incidentale-avverso la sentenza della Comm. trib. reg. Sicilia sez. dist. diCaltanissetta n.4977/2022 depositata il 30/05/2022Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrenteabbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MNumero registro generale 29724/2022Numero sezionale 1583/2026Numero di raccolta generale 19439/2026Data pubblicazione 12/06/2026Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida inEuro 2.940,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misuradel 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori dileggeCosì deciso in Roma, il 11/06/2026Rosanna Angarano