CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 settembre 2021
Cassazione n. 37409/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. ORDINANZA sul ricorso 24919/2015 proposto da: Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l' Avvocatura Generale Dello Stato che la rappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in Liquidazione, - intimati - Per la cassazione della sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia n. 1589/2015 depositata il 17.4.2015, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 settembre 2021 dal relatore, cons. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione proponeva ricorso avverso cartella di pagamento (anno 2009) nella parte concernente un minor credito IVA indicato nella dichiarazione presentata per l'anno d'imposta 2009 come credito dell'anno precedente -2008- anno per il quale non risultava presentata la dichiarazione ai fini Iva. - L'Agenzia delle Entrate -per come si legge nella sentenza impugnata- "...constatata la sussistenza del credito, proponeva alla controparte dì addivenire ad una conciliazione stornando il credito dalla pur legittima cartella di pagamento, ferma restando la debenza degli interessi e del 40% delle sanzioni...."; in assenza di accordo tra le parti, la causa -di cui era parte anche il concessionario per la riscossione, [OSCURATO:PERSONA] spa- era decisa dalla [OSCURATO:PERSONA] di Milano che accoglieva parzialmente il ricorso "annullando la cartella quanto ad imposta ed interessi" e riducendo "le sanzioni irrogate ad euro 2.065,00". Tale sentenza, gravata di appello da parte dell'Ufficio, era confermata dalla CTR. - Per la cassazione della sentenza sopra menzionata l'Agenzia delle Entrate propone ricorso affidato a due motivi. - La società contribuente, intimata, non si è costituita., al pari dell'agente per la riscossione. Considerato che Il ricorso consta di due motivi che recano: 1) "Violazione e falsa applicazione degli artt. 30, 37 ultimo comma, e 54 bis del DPR 633/1972 e dell'art. 8 DPR 322/1998 in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c."; 2) "Violazione degli artt. 5 e 13 del d. Igs. 471/1997 in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.". Con il primo motivo, l'Ufficio censura la sentenza impugnata per avere ritenuto che non può negarsi il diritto alla compensazione del credito qualora, pur in presenza di omessa dichiarazione, sia stata successivamente presentata una dichiarazione integrativa anche se tardiva, con la conseguenza di ritenere la utilizzabilità in compensazione del credito del quale era stata omessa la dichiarazione. Il motivo non è fondato. La vertenza si incentra sulla questione se parte contribuente possa o meno utilizzare il credito Iva non riportato nella dichiarazione annuale, stante l'omissione della dichiarazione medesima, omissione, alla quale, peraltro si è tardivamente provveduto ad ovviare con invio in data 19.7.2012 -data precedente a quella della cartella impugnata- della dichiarazione integrativa con remissione in termini di entrambe le parti del rapporto controverso (l'Ufficio, quanto alla riscossione e all'accertamento; la parte quanto al credito), evidenziandosi comunque da parte ricorrente come la tardiva presentazione equivalga, ex art. 37 drp 633/72, ad omessa dichiarazione. Il collegio ritiene di dare continuità all'orientamento giurisprudenziale (cfr. di recente Cass. n. 25262 del 10.11.2020) secondo il quale, "ove l'Amministrazione finanziaria recuperi -ai sensi dell'art.36 bis DPR 600/73 e dell'art. 54 bis DPR 633/72- un credito esposto nella dichiarazione oggetto di liquidazione, maturato in una annualità per la quale la dichiarazione risulti omessa, il contribuente può dimostrare.... l'effettiva esistenza del credito non dichiarato, ed in tal modo viene posto nella medesima condizione in cui si sarebbe trovato (salvo sanzioni ed interessi) qualora avesse presentato correttamente la dichiarazione, ciò sia in quanto il suo diritto nasce dalla legge, non dalla dichiarazione, e si concretizza in presenza dei presupposti, sia in quanto, in sede contenziosa, ci si può sempre opporre alla maggiore pretesa tributaria dell'Amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull'obbligazione tributaria" Con il secondo motivo la ricorrente lamenta l'erroneità della sentenza nella statuizione in punto sanzione che avrebbe dovuto essere determinata, ex art. 13 d. Igs. 471/1997, nella misura del 30% dell'imposta non versata. - Anche tale motivo non è fondato. - La sentenza impugnata si è infatti puntualmente riportata alla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 60/E/2001/80886 e alla circolare n. 54/E del 19.6.2002, sul preliminare rilievo che nella specie non risultano essere dovute imposte atteso che la dichiarazione Iva 2009 era a credito contribuente. - Conclusivamente, il ricorso va rigettato; nulla deve disporsi in punto spese, atteso che le altre parti del processo non si sono costituite nel presente giudizio. P. Q. M. Rigetta il ricor