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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 20945/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano del 22 settembre 2021, emessa all'esito di giudizio abbreviato, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni due e mesi due di reclusione ed euro quattrocento di multa in relazione al reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 2 e 5 cod. pen. perché, in concorso con altri soggetti (tra i quali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nei confronti dei quali si è proceduto se- paratamente), al fine di trarne profitto, si impossessava di materiali per l'edilizia, sottraendoli alle ditte [OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione; in partico- lare, dopo aver forzato il lucchetto di ingresso ad un'area privata, si impossessava dei beni contenuti in alcuni container, tra i quali: n. 2 monoblocchi (spogliatoi da cantiere), n. 1000 tavole metalliche, n. 600 cavalletti, n. 700 giunti, n. 270 tavole da ponte, n. 260 tubi innocenti e n. 1 tunnel pedonale, appartenenti alla Elic; ulteriori beni appartenenti alla Rcm - con le aggravanti di aver commesso il fatto con violenza sulle cose, in tre o più persone e di aver cagionato un danno di rilevante gravita (in Milano in data 10 settembre 2021 - con la recidiva specifica e reiterata).

In ordine alla ricostruzione della vicenda criminosa, va premesso che [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta Rcm, aveva chiesto l'intervento delle forze dell'ordine, in quanto era in atto un furto all'interno dell'area, nella quale la sua ditta aveva locato alcuni container; l'uomo aveva sorpreso all'interno del cancello tre soggetti con un muletto ed un grosso camion, i quali stavano asportando il materiale edile contenuto nei container di proprietà della Elic.

Un soggetto, poi identificato in [OSCURATO:PERSONA]- nando Matteo, dirigeva le operazioni di asporto e riferiva all'Esposito che stava pren- dendo il materiale su autorizzazione di suo fratello; all'arrivo degli operanti di P.G., si constatava che anche i container riferibili alla Rcm avevano le porte aperte e dan- neggiate ed erano privi di lucchetto; all'interno mancavano beni.

Nell'area in cui era custodito materiale da ponteggio da cantiere, si notavano 'nella terra, altresì, tracce fresche di pneumatici di un mezzo pesante, indicative della partenza di un camion da quell'area.

Il titolare della Elic, contattato dall'Esposito, riferiva di non avere autorizzato spostamenti di materiale e, giunto sul posto, con- statava l'ammanco dei beni suindicati.

Nell'immediatezza dei fatti, il [OSCURATO:PERSONA] riferiva agli operanti di avere incaricato una persona di manomettere i lucchetti il giorno prima e di essersi ivi recato con due persone (gli originari coimputati) per asportare il materiale; in sede di interrogatorio di convalida, dichiarava di aver prelevato materiale venduto dal fratello, senza aver chiesto a terzi l'autorizzazione. oL

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo tre motivi di impugnazione.

2.1. Vizio di motivazione con riferimento all'art. 192 cod. proc. pen..

Si deduce l'incompatibilità dei percorsi motivazionali delle sentenze di merito, in quanto il Tribunale fondava il giudizio di colpevolezza sulla prova indiziaria, mentre la Corte di appello su quella diretta.

Dalla lettura del capo d'imputazione emergeva che il P.M. aveva esercitato l'a- zione penale solo con riferimento alle ultime due categorie di beni (la numero 2 e la numero 3), ritenendo evidentemente inoffensiva la condotta dell'imputato relativa ai beni - in un primo momento da lui asportati e poi subito restituiti - non indicati nell'imputazione (categoria contrassegnata dal numero 1).

La condotta dell'imputato avrebbe potuto, al più, integrare un'ipotesi di tentato furto in relazione ai beni ini- zialmente asportati e poi restituiti (cat. n. 1); mancava la prova della responsabilità in relazione alle due residue categorie di beni asseritamente non presenti nell'area di cantiere, costituenti oggetto di contestazione.

Il Tribunale condannava l'imputato in relazione alle categorie nn. 2 e 3 dei suddetti beni e non in ordine ai beni restituiti dal [OSCURATO:PERSONA] (cat. n. 1), basandosi sulla prova logica (o indiretta, o inferenziale), in quanto dedotta dalla prova diretta di un'altra condotta (consistente per il Tribunale nell'asportazione di ulteriore materiale rispetto a quello contestato in imputazione).

L'ipotesi alternativa lecita aveva logicità pari, se non superiore, rispetto all'ipotesi d'accusa: alle ore 10.15, il [OSCURATO:PERSONA] e i suoi complici avevano già riempito una parte del camion di ingombranti materiali da ponteggio, poi tutti scaricati e restituiti all'ar- rivo dell'Esposito.

Se essi avessero commesso anche il furto dei beni non rinvenuti in loco, sarebbe stato logico rinvenirli all'interno del medesimo camion, in quanto il loro ingombro appariva incompatibile con l'asportazione ed il trasporto in un momento precedente ed in un luogo diverso da quelli del suddetto cantiere. [OSCURATO:PERSONA], liquidatore della Elic, dava atto che da ben un mese e mezzo i dipen- denti non erano più entrati all'interno dell'area in questione: il furto, quindi, poteva essere stato commesso anche in quel lasso temporale e non necessariamente nelle circostanze di tempo e di luogo ascritte all'imputato, peraltro poco compatibili con l'ipotesi accusatoria (pari o maggiore logicità della versione alternativa lecita).

Le tracce ancora fresche rilevate dalla P.G. ben potevano essere logicamente ricollegate al percorso seguito dal camion all'interno dell'area per asportare il mate- riale edile poi restituito: il Tribunale aveva ignorato quest'ultima circostanza, benché essa rappresentasse un'alternativa logica all'elemento indiziario a carico - in questo caso, le tracce - richiamato dal Tribunale per fondare la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA].

Peraltro, l'Esposito, riservatosi al momento dell'arresto dell'imputato di specificare i beni mancanti dai suoi magazzini e di sporgere formale querela per gli ammanchi inizialmente ipotizzati, non vi aveva provveduto né aveva specificato i beni, per cui mancava la prova materiale e logica sull'oggetto del reato contestato.

L'imputazione non annoverava tra la refurtiva il materiale edile poi restituito dagli imputati nell'immediatezza del fatto (cat. n. 1), bensì solo quello non rinvenuto in loco al momento dell'arresto (cat. nn. 2 e 3).

Di talché, lo stato di flagranza avrebbe potuto al più fornire la prova diretta in relazione ai (soli) beni inizialmente asportati, successivamente restituiti ed infine rinvenuti in loco dagli operanti; ma di certo non in relazione ai beni non rinvenuti, con la conseguenza di poter attribuire a questo elemento (stato di flagranza) valore unicamente indiziario ex art. 192 cod. proc. pen..

La Corte di merito non ha precisato se la denuncia fosse stata poi effettivamente presentata o se quei beni fossero stati rinvenuti o in altro modo elencati, condan- nando il [OSCURATO:PERSONA] nonostante tali carenze probatorie.

La Corte milanese, peraltro, non ha considerato che i beni della Elic potevano essere stati sottratti nel mese e mezzo antecedente all'arresto di [OSCURATO:PERSONA], durante il quale gli addetti della Elic non si erano mai recato presso l'area (come dichiarato dallo stesso Frey); la difesa aveva posto un tema di compatibilità col percorso seguito dagli imputati, per asportare i beni poi restituiti rispetto al tema delle tracce degli pneumatici e sul quale la Corte territoriale non ha fornito risposta.

2.2. Violazione degli artt. 99, comma quarto, 106, comma secondo, cod. pen. e 47, comma 12, Ord. Pen..

Si osserva che la Corte milanese non ha valutato l'efficacia estintiva degli effetti della recidiva, conseguente al positivo esito dell'affidamento in prova. [OSCURATO:PERSONA] è stata erroneamente applicata la recidiva reiterata ex art. 99, comma quarto, cod. pen..

Con ordinanza del 12 novembre 2015, infatti, il Tribunale di Sorveglianza di Milano aveva dichiarato l'estinzione della pena - e ogni altro effetto penale - per buon esito dell'affidamento in prova in relazione all'ultimo reato commesso dall'imputato (il 21 luglio 2012, al punto 16 del casellario giudiziale). [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione delle regole sulla prova indiziaria di cui all'art. 192 cod. proc. pen., è manifestamente infondato.

Occorre premettere che il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motiva- zione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a ren- dere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da far rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (Sez. 1, 11/07/2013 n. 40294, Kozikopoulos, non massimata; Sez.

U, 28/05/2003 n. 25080, Pellegrino, Rv. 224611).

In realtà, il ricorrente, pur denunziando formalmente una violazione di legge in riferimento ai principi di valutazione della prova di cui all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., non critica la violazione di specifiche regole inferenziali preposte alla for- mazione del convincimento del giudice, bensì, postulando un preteso travisamento del fatto, chiede la rilettura del quadro probatorio e, con esso, il sostanziale riesame nel merito, inammissibile invece in sede d'indagine di legittimità sul discorso giustifi- cativo della decisione, allorquando la struttura razionale della sentenza impugnata abbia - come nella specie - una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze del quadro probatorio.

Con motivazione immune da vizi logici e giuridici, i giudici di merito hanno affer- mato la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] sulla base di una valutazione complessiva del compendio probatorio - non basata esclusivamente sull'arresto in flagranza del pre- detto e dei due originari coimputati - e, principalmente, sui seguenti elementi: a) le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], titolare della [OSCURATO:SOCIETA]. che aveva notato l'imputato e i suoi due complici, mentre asportavano il materiale edile dall'area inte- ressata e caricavano sul camion, col quale erano giunti sul posto; b) la constatazione da parte dell'Esposito dell'avvenuta sottrazione di materiale di proprietà della Rcm da lui amministrata da container, dei quali era stata forzata l'apertura; c) l'accertamento del furto del materiale da ponteggi appartenente alla [OSCURATO:PERSONA]- mobiliare s.r.l. in liquidazione, in un'area adiacente (e non nello stesso punto in cui si trovavano i mezzi degli autori del fatto), come provato in base alle dichiarazioni del liquidatore [OSCURATO:PERSONA] ed alle tracce fresche sulla terra e sull'erba di grossi pneu- matici riferibili ad un mezzo pesante; d) la mancanza di riscontri alle giustificazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] nel corso dell'in- terrogatorio di garanzia.

La Corte territoriale ha fornito una risposta lineare e coerente ai rilievi difensivi, evidenziando che l'Esposito aveva constatato la mancanza di vari materiali dal con- tainer della Rcm e che si era riservato di sporgere querela solo in un secondo mo- mento, per specificare meglio tipologia e numero dei beni sottratti, e che tale scelta era del tutto fisiologica, in quanto evidentemente il derubato intendeva evitare di presentare denunce imprecise.

Analogamente, la Corte di merito ha correttamente confutato i rilievi difensivi secondo cui il Frey, liquidatore della Elic, non era in grado di riferire se il materiale da lui elencato fosse stato interamente rubato da poco tempo; l'organo giudicante ha chiarito che, in realtà, quest'ultimo non si era espresso nei termini indicati dalla di- fesa, ma si era solo limitato a spiegare di non essere sicuro che il furto fosse avvenuto solo in quel giorno e non a dubitare che un furto si fosse verificato.

A fronte di tale analitica ricostruzione degli eventi, la difesa ha reiterato le me- desime argomentazioni di cui all'atto di appello, senza confrontarsi con l'articolato apparato argomentativo della sentenza impugnata, con cui è stata fornita una logica spiegazione dell'ascrivibilità al [OSCURATO:PERSONA] dei furti avvenuti a danno della Elic e della Rcm.

La motivazione della Corte distrettuale, peraltro, si è basata sulla medesima ricostruzione fattuale fornita dal Tribunale e non sono evincibili le presunte discrasie segnalate dalla difesa in tema di prova diretta ed indiretta.

Peraltro, la difesa non ha allegato (né specificamente richiamato) il verbale con- tenente le dichiarazioni del Frey - che la Corte di appello avrebbe frainteso - in vio- lazione del principio di autosufficienza.

2. Il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la correttezza della qualifica- zione della recidiva come specifica e reiterata, è inammissibile per carenza di inte- resse.

Dall'esame del certificato penale emerge che effettivamente, nella fattispecie, la recidiva non risulta correttamente applicata, in quanto non si può tener conto delle condanne dichiarate estinte per esito positivo dell'affidamento in prova (Sez. 3, n. 41697 del 08/05/2018, G., Rv. 273941; Sez.

U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marcianò, Rv. 251689).

Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, non si tratta di recidiva sem- plice, bensì di recidiva reiterata alla luce dei due precedenti penali per i reati di cui agli artt. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 (punto 1 del certificato penale) e 337 cod. pen. (punto 3 del certificato penale).

In ogni caso, l'aumento per la recidiva è stato fissato in un mese di reclusione ed euro cinquanta di multa (con successiva riduzione per il rito abbreviato) e contenuto nei limiti dell'art. 63, comma quarto, cod. pen..

La diversa e più grave qualificazione della recidiva, pertanto, non ha comportato nessun tipo di nocumento per il ricor- rente.

3. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. cp P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano del 22 settembre 2021, emessa all'esito di giudizio abbreviato, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni due e mesi due di reclusione ed euro quattrocento di multa in relazione al reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 2 e 5 cod. pen. perché, in concorso con altri soggetti (tra i quali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nei confronti dei quali si è proceduto se- paratamente), al fine di trarne profitto, si impossessava di materiali per l'edilizia, sottraendoli alle ditte [OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione; in partico- lare, dopo aver forzato il lucchetto di ingresso ad un'area privata, si impossessava dei beni contenuti in alcuni container, tra i quali: n. 2 monoblocchi (spogliatoi da cantiere), n. 1000 tavole metalliche, n. 600 cavalletti, n. 700 giunti, n. 270 tavole da ponte, n. 260 tubi innocenti e n. 1 tunnel pedonale, appartenenti alla Elic; ulteriori beni appartenenti alla Rcm - con le aggravanti di aver commesso il fatto con violenza sulle cose, in tre o più persone e di aver cagionato un danno di rilevante gravita (in Milano in data 10 settembre 2021 - con la recidiva specifica e reiterata). In ordine alla ricostruzione della vicenda criminosa, va premesso che [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta Rcm, aveva chiesto l'intervento delle forze dell'ordine, in quanto era in atto un furto all'interno dell'area, nella quale la sua ditta aveva locato alcuni container; l'uomo aveva sorpreso all'interno del cancello tre soggetti con un muletto ed un grosso camion, i quali stavano asportando il materiale edile contenuto nei container di proprietà della Elic. Un soggetto, poi identificato in [OSCURATO:PERSONA]- nando Matteo, dirigeva le operazioni di asporto e riferiva all'Esposito che stava pren- dendo il materiale su autorizzazione di suo fratello; all'arrivo degli operanti di P.G., si constatava che anche i container riferibili alla Rcm avevano le porte aperte e dan- neggiate ed erano privi di lucchetto; all'interno mancavano beni. Nell'area in cui era custodito materiale da ponteggio da cantiere, si notavano 'nella terra, altresì, tracce fresche di pneumatici di un mezzo pesante, indicative della partenza di un camion da quell'area. Il titolare della Elic, contattato dall'Esposito, riferiva di non avere autorizzato spostamenti di materiale e, giunto sul posto, con- statava l'ammanco dei beni suindicati. Nell'immediatezza dei fatti, il [OSCURATO:PERSONA] riferiva agli operanti di avere incaricato una persona di manomettere i lucchetti il giorno prima e di essersi ivi recato con due persone (gli originari coimputati) per asportare il materiale; in sede di interrogatorio di convalida, dichiarava di aver prelevato materiale venduto dal fratello, senza aver chiesto a terzi l'autorizzazione. oL 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo tre motivi di impugnazione. 2.1. Vizio di motivazione con riferimento all'art. 192 cod. proc. pen.. Si deduce l'incompatibilità dei percorsi motivazionali delle sentenze di merito, in quanto il Tribunale fondava il giudizio di colpevolezza sulla prova indiziaria, mentre la Corte di appello su quella diretta. Dalla lettura del capo d'imputazione emergeva che il P.M. aveva esercitato l'a- zione penale solo con riferimento alle ultime due categorie di beni (la numero 2 e la numero 3), ritenendo evidentemente inoffensiva la condotta dell'imputato relativa ai beni - in un primo momento da lui asportati e poi subito restituiti - non indicati nell'imputazione (categoria contrassegnata dal numero 1). La condotta dell'imputato avrebbe potuto, al più, integrare un'ipotesi di tentato furto in relazione ai beni ini- zialmente asportati e poi restituiti (cat. n. 1); mancava la prova della responsabilità in relazione alle due residue categorie di beni asseritamente non presenti nell'area di cantiere, costituenti oggetto di contestazione. Il Tribunale condannava l'imputato in relazione alle categorie nn. 2 e 3 dei suddetti beni e non in ordine ai beni restituiti dal [OSCURATO:PERSONA] (cat. n. 1), basandosi sulla prova logica (o indiretta, o inferenziale), in quanto dedotta dalla prova diretta di un'altra condotta (consistente per il Tribunale nell'asportazione di ulteriore materiale rispetto a quello contestato in imputazione). L'ipotesi alternativa lecita aveva logicità pari, se non superiore, rispetto all'ipotesi d'accusa: alle ore 10.15, il [OSCURATO:PERSONA] e i suoi complici avevano già riempito una parte del camion di ingombranti materiali da ponteggio, poi tutti scaricati e restituiti all'ar- rivo dell'Esposito. Se essi avessero commesso anche il furto dei beni non rinvenuti in loco, sarebbe stato logico rinvenirli all'interno del medesimo camion, in quanto il loro ingombro appariva incompatibile con l'asportazione ed il trasporto in un momento precedente ed in un luogo diverso da quelli del suddetto cantiere. [OSCURATO:PERSONA], liquidatore della Elic, dava atto che da ben un mese e mezzo i dipen- denti non erano più entrati all'interno dell'area in questione: il furto, quindi, poteva essere stato commesso anche in quel lasso temporale e non necessariamente nelle circostanze di tempo e di luogo ascritte all'imputato, peraltro poco compatibili con l'ipotesi accusatoria (pari o maggiore logicità della versione alternativa lecita). Le tracce ancora fresche rilevate dalla P.G. ben potevano essere logicamente ricollegate al percorso seguito dal camion all'interno dell'area per asportare il mate- riale edile poi restituito: il Tribunale aveva ignorato quest'ultima circostanza, benché essa rappresentasse un'alternativa logica all'elemento indiziario a carico - in questo caso, le tracce - richiamato dal Tribunale per fondare la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA]. Peraltro, l'Esposito, riservatosi al momento dell'arresto dell'imputato di specificare i beni mancanti dai suoi magazzini e di sporgere formale querela per gli ammanchi inizialmente ipotizzati, non vi aveva provveduto né aveva specificato i beni, per cui mancava la prova materiale e logica sull'oggetto del reato contestato. L'imputazione non annoverava tra la refurtiva il materiale edile poi restituito dagli imputati nell'immediatezza del fatto (cat. n. 1), bensì solo quello non rinvenuto in loco al momento dell'arresto (cat. nn. 2 e 3). Di talché, lo stato di flagranza avrebbe potuto al più fornire la prova diretta in relazione ai (soli) beni inizialmente asportati, successivamente restituiti ed infine rinvenuti in loco dagli operanti; ma di certo non in relazione ai beni non rinvenuti, con la conseguenza di poter attribuire a questo elemento (stato di flagranza) valore unicamente indiziario ex art. 192 cod. proc. pen.. La Corte di merito non ha precisato se la denuncia fosse stata poi effettivamente presentata o se quei beni fossero stati rinvenuti o in altro modo elencati, condan- nando il [OSCURATO:PERSONA] nonostante tali carenze probatorie. La Corte milanese, peraltro, non ha considerato che i beni della Elic potevano essere stati sottratti nel mese e mezzo antecedente all'arresto di [OSCURATO:PERSONA], durante il quale gli addetti della Elic non si erano mai recato presso l'area (come dichiarato dallo stesso Frey); la difesa aveva posto un tema di compatibilità col percorso seguito dagli imputati, per asportare i beni poi restituiti rispetto al tema delle tracce degli pneumatici e sul quale la Corte territoriale non ha fornito risposta. 2.2. Violazione degli artt. 99, comma quarto, 106, comma secondo, cod. pen. e 47, comma 12, Ord. Pen.. Si osserva che la Corte milanese non ha valutato l'efficacia estintiva degli effetti della recidiva, conseguente al positivo esito dell'affidamento in prova. [OSCURATO:PERSONA] è stata erroneamente applicata la recidiva reiterata ex art. 99, comma quarto, cod. pen.. Con ordinanza del 12 novembre 2015, infatti, il Tribunale di Sorveglianza di Milano aveva dichiarato l'estinzione della pena - e ogni altro effetto penale - per buon esito dell'affidamento in prova in relazione all'ultimo reato commesso dall'imputato (il 21 luglio 2012, al punto 16 del casellario giudiziale). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione delle regole sulla prova indiziaria di cui all'art. 192 cod. proc. pen., è manifestamente infondato. Occorre premettere che il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motiva- zione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a ren- dere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da far rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (Sez. 1, 11/07/2013 n. 40294, Kozikopoulos, non massimata; Sez. U, 28/05/2003 n. 25080, Pellegrino, Rv. 224611). In realtà, il ricorrente, pur denunziando formalmente una violazione di legge in riferimento ai principi di valutazione della prova di cui all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., non critica la violazione di specifiche regole inferenziali preposte alla for- mazione del convincimento del giudice, bensì, postulando un preteso travisamento del fatto, chiede la rilettura del quadro probatorio e, con esso, il sostanziale riesame nel merito, inammissibile invece in sede d'indagine di legittimità sul discorso giustifi- cativo della decisione, allorquando la struttura razionale della sentenza impugnata abbia - come nella specie - una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze del quadro probatorio. Con motivazione immune da vizi logici e giuridici, i giudici di merito hanno affer- mato la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] sulla base di una valutazione complessiva del compendio probatorio - non basata esclusivamente sull'arresto in flagranza del pre- detto e dei due originari coimputati - e, principalmente, sui seguenti elementi: a) le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], titolare della [OSCURATO:SOCIETA]. che aveva notato l'imputato e i suoi due complici, mentre asportavano il materiale edile dall'area inte- ressata e caricavano sul camion, col quale erano giunti sul posto; b) la constatazione da parte dell'Esposito dell'avvenuta sottrazione di materiale di proprietà della Rcm da lui amministrata da container, dei quali era stata forzata l'apertura; c) l'accertamento del furto del materiale da ponteggi appartenente alla [OSCURATO:PERSONA]- mobiliare s.r.l. in liquidazione, in un'area adiacente (e non nello stesso punto in cui si trovavano i mezzi degli autori del fatto), come provato in base alle dichiarazioni del liquidatore [OSCURATO:PERSONA] ed alle tracce fresche sulla terra e sull'erba di grossi pneu- matici riferibili ad un mezzo pesante; d) la mancanza di riscontri alle giustificazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] nel corso dell'in- terrogatorio di garanzia. La Corte territoriale ha fornito una risposta lineare e coerente ai rilievi difensivi, evidenziando che l'Esposito aveva constatato la mancanza di vari materiali dal con- tainer della Rcm e che si era riservato di sporgere querela solo in un secondo mo- mento, per specificare meglio tipologia e numero dei beni sottratti, e che tale scelta era del tutto fisiologica, in quanto evidentemente il derubato intendeva evitare di presentare denunce imprecise. Analogamente, la Corte di merito ha correttamente confutato i rilievi difensivi secondo cui il Frey, liquidatore della Elic, non era in grado di riferire se il materiale da lui elencato fosse stato interamente rubato da poco tempo; l'organo giudicante ha chiarito che, in realtà, quest'ultimo non si era espresso nei termini indicati dalla di- fesa, ma si era solo limitato a spiegare di non essere sicuro che il furto fosse avvenuto solo in quel giorno e non a dubitare che un furto si fosse verificato. A fronte di tale analitica ricostruzione degli eventi, la difesa ha reiterato le me- desime argomentazioni di cui all'atto di appello, senza confrontarsi con l'articolato apparato argomentativo della sentenza impugnata, con cui è stata fornita una logica spiegazione dell'ascrivibilità al [OSCURATO:PERSONA] dei furti avvenuti a danno della Elic e della Rcm. La motivazione della Corte distrettuale, peraltro, si è basata sulla medesima ricostruzione fattuale fornita dal Tribunale e non sono evincibili le presunte discrasie segnalate dalla difesa in tema di prova diretta ed indiretta. Peraltro, la difesa non ha allegato (né specificamente richiamato) il verbale con- tenente le dichiarazioni del Frey - che la Corte di appello avrebbe frainteso - in vio- lazione del principio di autosufficienza. 2. Il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la correttezza della qualifica- zione della recidiva come specifica e reiterata, è inammissibile per carenza di inte- resse. Dall'esame del certificato penale emerge che effettivamente, nella fattispecie, la recidiva non risulta correttamente applicata, in quanto non si può tener conto delle condanne dichiarate estinte per esito positivo dell'affidamento in prova (Sez. 3, n. 41697 del 08/05/2018, G., Rv. 273941; Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marcianò, Rv. 251689). Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, non si tratta di recidiva sem- plice, bensì di recidiva reiterata alla luce dei due precedenti penali per i reati di cui agli artt. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 (punto 1 del certificato penale) e 337 cod. pen. (punto 3 del certificato penale). In ogni caso, l'aumento per la recidiva è stato fissato in un mese di reclusione ed euro cinquanta di multa (con successiva riduzione per il rito abbreviato) e contenuto nei limiti dell'art. 63, comma quarto, cod. pen.. La diversa e più grave qualificazione della recidiva, pertanto, non ha comportato nessun tipo di nocumento per il ricor- rente. 3. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. cp P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorr
Sentenza Cassazione n. 20945/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris