CassazionedecretoSezione 2Decisione del 17 febbraio 2021
Cassazione n. 46883/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di PAVIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore dell'indagato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito per l'annullamento dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del 12 gennaio 2021 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pavia disponeva il sequestro preventivo dei beni in danno della società [OSCURATO:SOCIETA]. fino alla concorrenza della somma di € 143.321.004,00, in vista della successiva confisca diretta del reato e, solo qualora la confisca diretta non fosse stata possibile per mancata e/o inferiore provvista, il sequestro preventivo per equivalente dei beni di tutti gli indagati, compreso [OSCURATO:PERSONA], indagato per i reati di cui agli artt. 416 commi 1 e 2, 61 n.7 , 81 cpv., 110 e 640 comma 2 cod.pen., poiché, nella qualità di promotore ed organizzatore dell'associazione a delinquere in contestazione, come dipendente della [OSCURATO:SOCIETA]. prima e della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. poi, avrebbe assicurato alla [OSCURATO:SOCIETA]. in concorso con gli altri indagati, il reperimento ed il costante approvvigionamento delle biomasse legnose non certificate, provvedendo inoltre a garantire la riuscita delle strategie del sodalizio criminoso; con ordinanza del 17 febbraio 2021, il Tribunale di Pavia rigettava la richiesta di riesame proposta nell'interesse di Sguazzini. A seguito della notifica del decreto di sequestro, con istanza del 31 maggio 2021, la difesa dell'indagato avanzava richiesta di restituzione dei beni sottoposti a sequestro, indicando i medesimi nei conti correnti a lui intestati, in ragione della mancanza di un compiuto accertamento dell'incapienza della [OSCURATO:SOCIETA]. ai fini del sequestro finalizzato alla confisca diretta e per equivalente; il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pavia, con ordinanza del 9 giugno 2021, rigettava l'istanza; avverso l'ordinanza veniva proposto appello, che veniva rigettato dal Tribunale del Riesame di Pavia del 30 giugno 2021. 1.1 Avverso tale ultima ordinanza ricorre per Cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA]; premette che il Tribunale aveva negato l'esistenza di un fatto nuovo ed ignoto all'indagato al momento del riesame deciso con ordinanza del 17 febbraio 2021, escludendo che potesse essere considerato nuovo elemento di valutazione dei fatti la "mera esecuzione di un decreto di sequestro il cui contenuto era già noto all'indagato al momento della proposizione dei riesame"; a tale proposito osserva che era pacifico che se il Tribunale del Riesame avesse conosciuto la circostanza dell'avvenuto sequestro a carico dell'indagato, non avrebbe potuto rigettare la richiesta difensiva di subordinare l'esecuzione del sequestro alla verifica dell'incapienza dell'ente, impiegando l'argomento dedotto dal Pubblico ministero relativo al già avvenuto sequestro giudiziario a carico dell'ente (circostanza che avrebbe reso inutile l'esecuzione a carico dell'indagato del sequestro autorizzato dal giudice per le indagini preliminari); al momento della decisione del Tribunale del Riesame, l'indagato neppure sapeva che la polizia giudiziaria aveva o avrebbe eseguito a suo carico il sequestro preventivo per klANNJ equivalente (autorizzato dal decreto genetico della misura per il caso di incapienza del patrimonio della società persona giuridica); andava quindi distinta la questione oggetto del precedente riesame, vedente sulla illegittima autorizzazione della misura cautelare da parte dell'indagato, dalla questione in cui si discuteva nella presente sede, relativa alla illegittima esecuzione della misura cautelare da parte della polizia giudiziaria, ed era pertanto infondato quanto osservato dall'ordinanza impugnata circa la sostanziale riproposizione dei motivi di doglianza: l'esecuzione del sequestro, non conosciuta dal Tribunale né dall'indagato al momento della precedente decisione sul riesame, configurava un nuovo elemento di valutazione e inquadramento dei fatti, nella prospettiva della decisione sulla richiesta della difesa di subordinare l'esecuzione stessa alla verifica dell'incapienza della persona giuridica. 1.2 Il difensore eccepisce inoltre che l'ordinanza impugnata aveva ritenuto che non sussistesse alcun obbligo normativo o giurisprudenziale a carico del Pubblico Ministero e del giudice per le indagini preliminari in sede esecutiva avente ad oggetto l'accertamento del quantum dell'incapienza sociale ai fini dell'esecuzione del sequestro per equivalente a carico degli indagati/persone fisiche, utilizzando però un argomento semmai rilevante per discutere delle condizioni per autorizzare il sequestro, già vagliate nel precedente procedimento cautelare e non riproposte in questa sede; inoltre non era stato considerato che Sguazzini era un semplice dipendente della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e si era dimesso in data 1° febbraio 2021, dopo l'esecuzione della misura degli arresti domiciliari (poi annullata), per cui non poteva ragionevolmente ottemperare all'onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti per disporre il sequestro in forma diretta a carico dell'ente, semmai riferibile agli apicali della [OSCURATO:SOCIETA]. Se anche si fosse ritenuto, prosegue la difesa, che né il giudice per le indagini preliminari, né il Pubblico Ministero, avrebbero dovuto compiere tale accertamento, si sarebbe dovuta applicare la giurisprudenza che ammette la richiesta congiunta di applicazione del sequestro preventivo in via diretta a carico dell'ente e, in via residuale, del sequestro preventivo per equivalente a carico della persona fisica, e che demanda alla fase di esecuzione della misura cautelare il compito di accertare l'impossibilità cd. funzionale di ricorrere al sequestro in forma specifica, con la conseguenza che la misura per equivalente a carico del singolo avrebbe potuto essere eseguita legittimamente solo dando conto della inesistenza di sufficienti beni della persona giuridica costituenti il profitto diretto, e quantificando tale insufficienza. 2.11 Procuratore generale depositava conclusioni scritte, con le quali chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso. tnIN"' 3.11 difensore depositava memoria di replica con la quale insisteva per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. 1.1 Preliminarmente deve essere rilevato che non è condivisibile l'assunto del Tribunale secondo cui la questione era stata già proposta nel precedente giudizio cautelare, posto che, come osservato dal difensore, nella presente fase si contestano le modalità di esecuzione del sequestro, mentre il precedente giudizio cautelare si riferiva alla illegittima autorizzazione della misura cautelare; del resto, lo stesso Tribunale, dopo aver ritenuto che non erano sopravvenuti fatti nuovi rispetto al precedente provvedimento, è sceso nel merito della questione, con motivazione che però deve ritenersi mancante. E' vero infatti che quando si procede per reati commessi dal legale rappresentante di una persona giuridica, è legittimo il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente dei beni dell'imputato, sul presupposto dell'impossibilità di reperire il profitto del reato nei confronti dell'ente, nel caso in cui, successivamente alla imposizione del vincolo cautelare, dallo stesso soggetto non siano indicati i beni nella disponibilità della persona giuridica su cui disporre la confisca diretta. (vedi Sez.3, Sentenza n. 40362 del 06/07/2016, D'Agostino, Rv. 268587 - 01), ma è anche vero che un tale onere può essere adempiuto dall'indagato soltanto qualora venga dimostrata dal Pubblico Ministero l'incapienza, totale o parziale, dei beni della persona giuridica. Come precisato in motivazione da Sez.3, Sentenza n. 46709 del 28/03/2018, Carriero, Rv. 274561 - 01, "...il sequestro preventivo per equivalente, richiede, per la legittimità della sua adozione, che nella sfera giuridico - patrimoniale di chi abbia conseguito l'indebito vantaggio patrimoniale non sia stato rinvenuto, per una qualsivoglia ragione, il prezzo o il profitto del reato; logico corollario di tali affermazioni è che il carattere residuale della confisca del tantundem rispetto a quella diretta comporta che, di regola, la prima in tanto è possibile se ed in quanto sia stato previamente e vanamente esperito, pur senza necessità di una preventiva ricerca generalizzata del provento, il tentativo di rinvenire il prezzo o il profitto originario del reato nella sfera giuridico - patrimoniale di chi ha tratto il beneficio dall'illecito (solitamente il suo autore o la persona giuridica, nel caso di reati tributari commessi dal legale rappresentante, fatta salva l'ipotesi della "società schermo"), con la conseguenza che lo spostamento della misura dal profitto o prezzo del reato ad altro bene, di pari valore ma ricadente nella disponibilità del reo, è consentito esclusivamente in via residuale rispetto all'esperibilità della confisca diretta". Si deve quindi ritenere che il pubblico ministero debba previamente dimostrare l'impossibilità di poter vincolare il profitto del reato e che l'onere di motivazione del provvedimento cautelare debba fare riferimento alla indisponibilità del bene in capo all'ente, prima di poter aggredire i beni della persona fisica, avendo il pubblico ministero l'onere quanto meno di quantificare l'incapienza dei beni della persona giuridica, e di indicare quali accertamenti abbia compiuto, in modo da consentire poi all'indagato di indicare su quali beni, non considerati, il sequestro avrebbe potuto essere eseguito; nel caso in esame, il Tribunale del riesame ha ritenuto che né il giudice per le indagini preliminari, né il Pubblico Ministero avrebbero dovuto verificare l'assenza di beni costituenti il profitto del reato addebitato, omettendo quindi la motivazione su un punto fondamentale, e cioè sulla necessaria indicazione della misura della incapienza dei beni della società e di quali ricerche si fossero esperite per determinare la stessa, non essendo certo sufficiente l'affermazione del Pubblico Ministero contenuto nel parere sulla richiesta di restituzione dei beni sottoposti a sequestro che "il sequestro nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] non ha raggiunto la concorrenza dell'importo sequestrato". Trattandosi di mancanza di motivazione, il ricorso è ammissibile; a tale proposito, osserva questa Corte che, in tema di ricorso per cassazione proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l'art. 325 cod.proc.pen. consente il sindacato di legittimità soltanto per motivi attinenti alla violazione di legge, nozione nella quale rientrano, in particolare, gli "errores in iudicando" o "in procedendo", ma anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale apparente e, pertanto, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal Giudice (Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093) Pertanto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale del Riesame di Pavia per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Pavia competente ai sensi dell'art.324 comma 5 c.p.p. Così deciso il 03/12/2021