CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2026
Cassazione n. 32401/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
emorie sopravvenute;ritenuto che il primo motivo, con cui si deduce l'inutilizzabilità del verbale diarresto del 14 novembre 2022 e la sua asserita utilizzazione da parte della Corteterritoriale per la ricostruzione dei fatti, è affetto da aspecificità, non avendo ilricorrente chiarito, secondo il principio della c.d. prova di resistenza, la decisivitàdell'elemento probatorio di cui si contesta l'utilizzabilità ai fini della tenuta delcomplessivo giudizio di responsabilità, né essendosi confrontato con lacircostanza, evincibile dalla stessa sentenza impugnata, che l'affermazione diresponsabilità non è stata fondata sulle dichiarazioni rese in sede di arresto,bensì su quanto direttamente accertato dagli operanti intervenuti in data 14novembre 2022 e sulle dichiarazioni successivamente rese dallo stesso imputatoin sede dibattimentale; che, invero, è inammissibile per aspecificità il ricorso percassazione con cui si eccepisce l'inutilizzabilità di un elemento probatorio senzadedurne la decisività ai fini dell'adozione del provvedimento impugnato (Sez. 3,n. 39603 del 03/10/2024, Izzo, Rv. 287024 – 02; Sez. 5, n. 31823 del06/10/2020, Lucamarini, Rv. 279829 – 01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep.2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269218 – 01);che il secondo motivo, con cui si deduce il travisamento delle dichiarazionitestimoniali in atti in ordine alle circostanze di tempo e di luogo in cui sarebbestata pronunciata la minaccia di danneggiamento, si risolve, in realtà, nellasollecitazione di una diversa valutazione del contenuto di tali dichiarazioni,questione di merito non consentita in sede di legittimità, avendo la Corteterritoriale già specificamente considerato le dichiarazioni rese in sededibattimentale dai congiunti dell'imputato, ritenendole recessive rispetto agliulteriori elementi probatori acquisiti, quali gli accertamenti direttamente compiutidagli operanti e le ammissioni dello stesso imputato;che il terzo motivo, con cui si deduce l'insussistenza degli elementicostitutivi, oggettivo e soggettivo, del delitto di estorsione, reitera le medesimeargomentazioni di merito già sollevate con l'atto di appello, puntualmenteaffrontate e correttamente disattese dalla Corte territoriale, la quale, conmotivazione congrua e priva di vizi logici, ha ritenuto provata la condottaestorsiva sulla base delle dichiarazioni rese dall'imputato, degli accertamentidegli operanti e dell'idoneità delle minacce a incidere sulla libertà morale dellepersone offese, sollecitando così, anche sotto tale profilo, una rivalutazione delcompendio probatorio in fatto non consentita in sede di legittimità;che il quarto motivo, con cui si censura l'aumento di pena applicato a titolodi continuazione interna con riferimento al capo 2) della rubrica, non risultadevoluto alla cognizione del giudice di appello, il cui atto di gravame, come sievince dalla stessa sentenza impugnata, ha riguardato esclusivamente larichiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, l'assoluzione perinsussistenza del fatto e il riconoscimento della circostanza attenuante del dannodi speciale tenuità; che, trattandosi di questione introdotta per la prima volta conil ricorso per cassazione, la relativa censura è inammissibile per violazione delprincipio devolutivo, non potendo formare oggetto del giudizio di legittimitàdoglianze non tempestivamente sottoposte al giudice del gravame;considerato che quanto argomentato nelle memorie sopravvenute nonmuta l’esito decisorio;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sommadi euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.