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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 aprile 2026

Cassazione n. 08583/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona deirispettivi Assessori pro tempore, rappresentati e difesi ope legisdall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 6/2025 della CORTE D'APPELLO diCALTANISSETTA, depositata il 28/01/2025 R.G.N. 156/2024;Numero registro generale 11138/2025Numero sezionale 787/2026Numero di raccolta generale 8583/2026Data pubblicazione 07/04/2026udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/02/2026dalla Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA].

MARIOudito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA];udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA].1.

Con ordinanza n. 18935/2024 questa Corte, dando continuità ad unorientamento già espresso da Cass. n. 2992/2024 e da altre pronunceconformi, ha cassato la sentenza della Corte dell’Appello di Caltanissettache aveva rigettato tutte le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] nei confrontidell’[OSCURATO:PERSONA] dell’Agricoltura, dello Sviluppo rurale e dellaPesca nonché dell’[OSCURATO:PERSONA] del Territorio e dell’[OSCURATO:PERSONA].L’originario ricorrente a fondamento dell’azione promossa aveva dedotto diessere stato reiteratamente assunto a tempo determinato, a partiredall’anno 2001 e per complessive 101 giornate in ciascun anno solare,per svolgere le mansioni di operaio presso i cantieri forestali dellaprovincia di Caltanissetta ed aveva precisato che i rapporti in questioneerano stati instaurati ai sensi della legge regionale n. 16 del 6 aprile 1996ed agli stessi erano stati applicati i CCNL del settore idraulico-forestale edi contratti integrativi regionali.

Aveva lamentato la non conformità alladirettiva1999/70/CE del sistema attuato ed aveva domandato, in viaprincipale, la conversione degli illegittimi rapporti a termine in contratto atempo indeterminato, in subordine il risarcimento del danno cosiddettocomunitario in ragione della avvenuta reiterazione abusiva.2.

Il Tribunale di Caltanissetta aveva accolto l’eccezione di decadenzaformulata dall’Assessorato ai sensi dell’art. 32 della legge n. 183/2010,Numero registro generale 11138/2025Numero sezionale 787/2026Numero di raccolta generale 8583/2026Data pubblicazione 07/04/2026mentre la Corte d’appello, pur ritenendo ammissibile il ricorso e fondato ilmotivo di impugnazione con il quale era stata eccepita l’inapplicabilità delcitato art. 32, aveva rigettato nel merito le domande, valorizzando ildifetto di forma scritta dei contratti a termine succedutisi nel tempo eritenendo che, in presenza di un contratto radicalmente nullo, potesserooperare unicamente le tutele previste dall’art. 2126 c.c. e non potesseessere apprezzato, neppure ai limitati fini del risarcimento del danno, ilcarattere abusivo della reiterazione del termine, che presuppone la validastipulazione sotto il profilo formale del contratto a tempo determinato.3.

L’ordinanza rescindente ha accolto il primo motivo del ricorso propostodal [OSCURATO:PERSONA] ed ha cassato con rinvio la sentenza impugnata enunciando ilprincipio di diritto secondo cui «la tutela del lavoratore precarionell’ambito del lavoro pubblico contrattualizzato, come sancita nellasentenza n. 5072/2016 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione – e,in particolare, l’esonero dall’onere probatorio del danno e del nessocausale nella misura e nei limiti di cui all’art. 32, comma 5, della legge n.183 del 2010 – non vengono meno nel caso in cui i contratti di lavoro atermine siano nulli per mancanza di forma scritta ai sensi degli artt. 16 e17 del r.d. n. 2440 del 1923, in quanto in mancanza di forma scritta sirealizza anche la violazione delle norme sulla specificazione della causale odi certezza dell’assetto temporale del lavoro a termine che sono funzionali,nel diritto interno, all’esigenza antiabusiva di cui all’art. 5 dell’AccordoQuadro allegato alla Direttiva 1999/79/CE».4.

Il giudizio di rinvio è stato definito dalla sentenza impugnata in questasede, che ha accolto la domanda di risarcimento del danno, quantificato insedici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto percepita.La Corte territoriale ha evidenziato che il carattere abusivo dellareiterazione dei contratti era già stato accertato dalla pronuncia cassatoriae ha ritenuto applicabile alla fattispecie l’art. 12 del d.l. n. 131 del 2024,con il quale il legislatore ha modificato il comma 5 dell’art. 36 del d.lgs. n.Numero registro generale 11138/2025Numero sezionale 787/2026Numero di raccolta generale 8583/2026Data pubblicazione 07/04/2026165/2001, prevedendo, in caso di abuso nell’utilizzo di una successione dicontratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, un’indennità nellamisura compresa tra quattro e ventiquattro mensilità, da liquidare inrelazione alla gravità della violazione, al numero di contratti intercorsi frale parti e la durata complessiva del rapporto.5.

Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso l’AssessoratoRegionale del Territorio e dell'Ambiente e l’[OSCURATO:PERSONA]Agricoltura, dello [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] dellaRegione Sicilia che hanno articolato tre motivi di ricorso, ai quali haopposto difese [OSCURATO:PERSONA], con controricorso illustrato da memoria.6.

L'ufficio della Procura Generale ha depositato requisitoria scritta ed haconcluso per il rigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360 n. 3c.p.c., le parti ricorrenti denunciano «violazione e falsa applicazionedell’art. 32 comma 5 l. n. 183/2010 (ora art. 28 del d.lgs. n. 81 del 2015),degli artt. 16 e 17 R.D. 2440/1923, dell’art. 5 dell’[OSCURATO:PERSONA] alla Direttiva 1999/70/CE, dell’art. 12, d.l. n. 131/2024,convertito con modificazioni dalla l. 14 novembre 2024, n. 166, della l. 13dicembre 2024, n. 203, e dell’art. 384 c.p.c. (per non avere il giudice delrinvio fatto buon governo del principio stabilito dalla s.c. nell’ordinanzarescindente».2.

La seconda censura, egualmente ricondotta al vizio di cui all’art. 360 n.3 c.p.c., addebita alla sentenza impugnata la violazione e la falsaapplicazione degli artt. 12 del d.l. n. 131 del 2024, convertito conmodificazioni nella legge n. 166 del 2024, 18 della legge n. 300 del 1970,8 della legge n. 604 del 1966, 36, comma 5, del d.gs. n. 165 del 2001,direttiva 1999/70/CE, 45-bis della legge Regione Siciliana n. 16 del 1996,art. 11 della legge n. 203 del 2024, 21, comma 2, del d.lgs. n. 81 delNumero registro generale 11138/2025Numero sezionale 787/2026Numero di raccolta generale 8583/2026Data pubblicazione 07/04/20262015, del CCNL 2021-2024 per gli addetti ai lavori di sistemazioneidraulico-forestale e idraulico-agraria, 32, comma 5, della legge n. 183 del2010 (ora art. 28 del d.lgs. n. 81 del 2015), 16 e 17 del r.d. n. 2440 del1923, 5 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, 384 c.p.c.3.

Con il terzo motivo le parti ricorrenti denunciano, in relazione all’art.360 n. 3 c.p.c., la violazione e la falsa applicazione della direttiva1999/70/CE, del d.lgs. n. 368 del 2001, dell’art. 32, comma 4, della leggen. 183 del 2010, della legge n. 10 del 2011, di conversione del d.l. n. 225del 2010, della legge n. 92 del 2010, dell’art. 6 della legge n. 604 del1966 e dell’art. 384 c.p.c.4.

I motivi, in quanto vertenti su questioni intimamente legate tra loro senon a volte sovrapponibili, meritano di essere esaminati congiuntamente.5.

I ricorrenti muovono dal presupposto che la Corte territoriale avrebbedato una lettura errata del principio di diritto enunciato da questa Cortecon l’ordinanza n. 18935/2024, che ha cassato con rinvio la precedentesentenza d’appello.

La Corte di cassazione si sarebbe limitata a negare chela mancanza di forma scritta dei contratti a termine dei lavoratoristagionali, in quanto comportante una nullità radicale, produca i soli effettidi cui all’art. 2126 c.c. ed impedisca l’accertamento dell’abusività dellaloro reiterazione, ma non avrebbe affermato la sussistenza dell’abuso.

Ilcompito del giudice del rinvio, dunque, non sarebbe stato solo quello diliquidare il danno cd. comunitario, come invece sottinteso dalla sentenzaimpugnata, ma anche quello di affrontare tutte le questioniprecedentemente assorbite, e precisamente “se si tratti di attivitàstagionali, se l’intervallo temporale tra un contratto e l’altro sia tale danon poterli considerare "successivi", se sia trascorso un tempo sufficientea determinare la decadenza dall’impugnativa dei contratti a termine, ecc.”(pag. 11 del ricorso).Aver omesso l’esame di tali questioni vizierebbe la sentenza impugnata.Numero registro generale 11138/2025Numero sezionale 787/2026Numero di raccolta generale 8583/2026Data pubblicazione 07/04/20265.1.

Sostengono, inoltre, i ricorrenti che la sentenza impugnata, mentreha fatto applicazione, nel liquidare il danno comunitario, dello iussuperveniens costituito dall’art. 12 del d.l. n. 131 del 2024, comeconvertito, che ha modificato l’art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del2001, non avrebbe considerato due aspetti.

Da un lato, avrebbetrascurato un’altra normativa sopravvenuta, anch’essa applicabile nelgiudizio di rinvio, precisamente quella contenuta nell’art. 11 della legge n.203 del 2024, la quale avrebbe chiarito «in modo definitivo e retroattivoquanto già disciplinato dal CCNL (1 gennaio 2021-31 dicembre 2024) pergli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria... la stagionalità degli operai addetti alle attività di spegnimento incendiboschivi in Sicilia, non solo è pienamente legittima venendo le conclamatee date per presupposte le famose “ragioni obiettive” tanto contestate, mane viene al contempo esclusa, in nuce, ogni qualsivoglia comparabilità conaltre categorie di lavoratori» (pag. 20 del ricorso); dall’altro lato, secondoi ricorrenti, gli Operai forestali (OTD) si sottrarrebbero alla disciplinagenerale anche in ordine alla liquidazione del danno comunitario.

Il d.l. n.131 del 2024, nel modificare l’art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del2001 e nell’innalzare la forbice entro la quale calcolare il dannocomunitario nel pubblico impiego privatizzato, ne avrebbe allo stessotempo escluso l’applicabilità alle assunzioni degli OTD fatte dalla RegioneSicilia.

Afferma il ricorso a pag. 25 che il nuovo art. 36, comma 5, siapplicherebbe alle sole assunzioni rientranti nell’atto di programmazione(cd.

PIAO), strumento che la Regione non usa per assumere gli OTD,applicando invece la procedura prevista dalla L.R. 6 aprile 1996, n. 16.Tali sopravvenienze determinerebbero la perdita di efficacia del principiodi diritto enunciato dall’ordinanza rescindente.6.

Il ricorso è infondato in tutte le sue articolazioni.In via preliminare, occorre delimitare la portata del principio di dirittoenunciato da questa Corte nell’ordinanza n. 18935 del 2024, avendoNumero registro generale 11138/2025Numero sezionale 787/2026Numero di raccolta generale 8583/2026Data pubblicazione 07/04/2026presente la costante affermazione, che il Collegio condivide e alla qualeintende dare continuità, secondo cui «in ipotesi di cassazione con rinvioper violazione di norme di diritto, il giudice del rinvio deve uniformarsi nonsolo alla "regola" giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione, e attenersi agli accertamenti già compresinell’ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indaginea questioni che, pur se in ipotesi non esaminate nel giudizio di legittimità,costituiscono il presupposto stesso della pronuncia, formando oggetto digiudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioniverrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza, incontrasto col principio di intangibilità della stessa» (Cass. Sez. 1,03/03/2022, n. 7091, Sez. 3, 22/08/2018, n. 20887, Sez. 5, 16/10/2015,n. 20981).6.1.

Ora, nel caso in esame, la ordinanza rescindente non ha affermatoche la mancanza di forma scritta, rilevata già dalla prima sentenzad’appello, non determina la sola nullità dei contratti di lavoro stagionale elascia impregiudicata la possibilità di accertare l’abuso in relazioneall’utilizzazione della tipologia contrattuale, bensì che «[l]'inosservanzadella regola interna sulla pattuizione per iscritto, a prescindere dal fattoche il contratto sia anche nullo per difetto della forma propria dei contratticon la [OSCURATO:PERSONA], si riverbera quindi nell’elusione di unanorma finalizzata appunto a dare attuazione alle regole anti abusive di cuialla direttiva e pertanto, la reiterata utilizzazione del lavoratore a tempodeterminato con assunzioni senza contratto scritto realizza un’illegittimareiterazione, in contrasto [con] l'assetto della disciplina euro unitaria»(pag. 6 della pronuncia, punto 1.1.3).Nel cassare poi per quanto di ragione la prima sentenza d’appello enell’enunciare il principio di diritto già riportato nello storico di lite,l’ordinanza ha con chiarezza ribadito l’accertamento dell’abuso da partedelle Amministrazioni: «la tutela del lavoratore precario nell’ambito delNumero registro generale 11138/2025Numero sezionale 787/2026Numero di raccolta generale 8583/2026Data pubblicazione 07/04/2026lavoro pubblico contrattualizzato, come sancita nella sentenza n.5072/2016 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione – e, in particolare,l’esonero dall’onere probatorio del danno e del nesso causale nella misurae nei limiti di cui all’art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010 – nonvengono meno nel caso in cui i contratti di lavoro a termine siano nulli permancanza di forma scritta ai sensi degli artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440 del1923, in quanto in mancanza di forma scritta si realizza anche laviolazione delle norme sulla specificazione della causale o di certezzadell’assetto temporale del lavoro a termine che sono funzionali, nel dirittointerno, all’esigenza antiabusiva di cui all’art. 5 dell’[OSCURATO:PERSONA] alla Direttiva 1999/79/CE».6.2.

L’ordinanza n. 18935 del 2024, dunque, lungi dal trascurare lacarenza di forma scritta dei contratti intercorsi tra le parti, ne ha fattodiscendere una ulteriore decisiva conseguenza: la mancata conclusioneper iscritto dei successivi contratti a termine ha impedito in radice diverificarne la rispondenza ai requisiti previsti dal d.lgs. n. 368 del 2001,tra cui quello relativo alla stagionalità dell’attività, e ha determinato unaabusiva reiterazione di tali contratti, con violazione diretta della clausolaantiabusiva contenuta nell’Accordo quadro.Non può dunque ritenersi che, attraverso la cassazione con rinvio, questaCorte si sia limitata a ipotizzare un vizio dei contratti diverso e alternativorispetto a quello accertato in origine dai giudici di merito, demandandocomunque al giudice del rinvio il compito di verificarne la sussistenza deipresupposti.Al contrario, il vizio di forma, riguardante una serie reiterata di contratti,ha prodotto il duplice effetto di aggiramento elusivo della normativa suicontratti a termine e di loro abusiva reiterazione, foriera degli effettirisarcitori previsti dall’art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, cosìcome interpretato da questa Corte e successivamente modificato dallegislatore.Numero registro generale 11138/2025Numero sezionale 787/2026Numero di raccolta generale 8583/2026Data pubblicazione 07/04/2026Tale duplice effetto era il frutto di un abuso già accertato dal giudice dimerito con la prima sentenza d’appello, al quale la pronuncia rescindentedel 2024 si è limitata a fornire una diversa qualificazione.7.

Una volta chiarito ciò, la sentenza impugnata si sottrae alle critiche chele vengono mosse con il primo motivo.La Corte territoriale ha correttamente dato per accertato l’abuso e haproceduto alla liquidazione del danno in base ai parametri aggiornati,contenuti nella norma nel frattempo sopravvenuta (art. 12 del d.l. n.131del 2024, che ha modificato il comma 5 dell’art. 36 del d.lgs. n. 165 del2001).7.1.

Da questo punto di vista, la sentenza ha correttamente applicato ilcostante indirizzo della Corte, secondo cui lo ius superveniens concernentei criteri legali di liquidazione di un danno si applica, in mancanza di normetransitorie contrarie, anche ai giudizi in corso (v. ad es.

Cass., Sez. 1,26/05/2006, n. 12625, o anche, sia pure a contrario, Sez. 3, 10/05/2016,n. 9367).7.2.

Né può dirsi, a riprova del fatto che la sentenza impugnata nonavrebbe ben inteso il principio di diritto espresso nella sentenza dicassazione con rinvio, che, ove quest’ultima avesse voluto dare peraccertato l’abuso, avrebbe potuto decidere nel merito ex art. 384, secondocomma, c.p.c.La Corte di cassazione non poteva decidere nel merito, perché anche solola quantificazione del danno nell’intervallo fissato dalla legge implicavaulteriori accertamenti di fatto, come tali spettanti al giudice di merito epreclusi al giudice di legittimità.D’altro canto, va evidenziato che secondo l’orientamento espresso daquesta Corte «la mancata decisione nel merito da parte del giudice dilegittimità, ai sensi dell’art. 384 c. 2 cod. proc. civ., pur in una situazionein cui non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto, non vizia népregiudica il giudizio di rinvio, nel senso che ben può il giudice di rinvio,Numero registro generale 11138/2025Numero sezionale 787/2026Numero di raccolta generale 8583/2026Data pubblicazione 07/04/2026apprezzando le risultanze di causa, ritenere che non siano necessariulteriori accertamenti di fatto e decidere il merito della causa senza darecorso ad alcuna attività istruttoria ulteriore» (Cass. n. 7182 del 13 marzo2019 che rinvia a plurimi precedenti richiamati in motivazione).8.

Tutte le altre questioni agitate dalle parti ricorrenti riguardanti laapplicabilità della disciplina sulla abusiva reiterazione al caso in esame – edunque il problema della stagionalità quello della possibilità di considerare“successivi” i contratti nella specie conclusi e quello della decadenzadall’impugnativa dei contratti a termine – devono pertanto dirsidefinitivamente accertate e superate, in forza delle espresse statuizioniriguardanti l’accertamento dell'abusiva reiterazione contenute nellaordinanza rescindente, che costituiscono presupposti logico-giuridiciimpliciti di quelle statuizioni.9.

Una volta accertata la conformità della sentenza impugnata al principiodi diritto enunciato, occorre valutare gli ulteriori rilievi svolti dalle partiricorrenti e riguardanti lo ius superveniens.I ricorrenti evocano anzitutto il d.l. n. 131 del 2024, che ha modificatol’art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 e ha previsto che il dannoda abusiva reiterazione è liquidato dal giudice «nella misura compresa traun minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell’ultimaretribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto,avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numerodei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla duratacomplessiva del rapporto», così di fatto aumentando l’ammontaredell’indennità rispetto a quella prevista dall’art. 32 della legge n. 183 del2010 e dall’art. 28 del d.lgs. n. 81 del 2015, dichiarata applicabile aldanno comunitario dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n.5072 del 2016.La sentenza impugnata ha - come detto - applicato, in sede di rinvio, taleius superveniens, ma i ricorrenti sostengono che, proprio a seguito di taleNumero registro generale 11138/2025Numero sezionale 787/2026Numero di raccolta generale 8583/2026Data pubblicazione 07/04/2026modifica, l’art. 36, comma 5, non sarebbe applicabile ai contratti degliOTD della Regione Sicilia.9.1.

L’assunto è infondato, poiché il nuovo testo dell’art. 36, comma 5,non circoscrive in alcun modo il proprio ambito soggettivo e oggettivorispetto a quanto costantemente ritenuto fino alla data di modifica.Dal punto di vista soggettivo, l’art. 36, comma 5, continua dunque adapplicarsi a tutte le amministrazioni statali, regionali e locali rientrantinell’ampia nozione dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001.Dal punto di vista oggettivo, la nuova norma continua a presupporreunicamente la violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzioneo l’impiego di lavoratori, senza nulla aggiungere in merito alla proceduradi assunzione e alla programmazione contenuta nel [OSCURATO:PERSONA] diAttività e Organizzazione (PIAO).L’unica differenza è data dal fatto che, mentre in precedenza, i parametridel danno comunitario erano stati individuati in via pretoria (Cass.

S.U. n.5072 del 2016) nell’art. 32 della legge n. 183 del 2010 (e poi nell’art. 28del d.lgs. n. 81 del 2015), con la novella il legislatore ha codificatodirettamente nell’art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, il dannocomunitario sostitutivo della conversione del contratto.9.2.

Né può essere messa in dubbio l’applicabilità alla Regione Sicilia delladisciplina statale concernente il risarcimento del danno, posto che ècostante nella giurisprudenza costituzionale l’orientamento secondo cui«[l]a materia dell’ordinamento civile, riservata in via esclusiva allegislatore statale, investe la disciplina del trattamento economico egiuridico dei dipendenti pubblici e ricomprende tutte le disposizioni cheincidono sulla regolazione del rapporto di lavoro (ex plurimis, sentenze n.175 e n. 72 del 2017, n. 257 del 2016, n. 180 del 2015, n. 269, n. 211 en. 17 del 2014)» (Corte Cost. n. 25 del 2021).9.3.

L’altro ius superveniens – che, secondo i ricorrenti, avrebbe dovutoessere preso in considerazione dalla Corte territoriale in quanto idoneo aNumero registro generale 11138/2025Numero sezionale 787/2026Numero di raccolta generale 8583/2026Data pubblicazione 07/04/2026privare di efficacia il principio di diritto enunciato da Cass. n. 18935 del2024 – è dato dall’art. 11 della legge n. 203 del 2024, contenente unanorma di interpretazione autentica dell’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 81del 2015, norma che avrebbe ridisegnato retroattivamente la nozione distagionalità, includendovi anche gli OTD della Regione Sicilia.I ricorrenti ritengono che la mancata applicazione di tale normasopravvenuta costituisca un errore di diritto della sentenza impugnata,che anche per questo meriterebbe di essere cassata.La tesi non può essere condivisa.Come detto, è principio costantemente affermato quello per cui lequestioni che, pur se in ipotesi non esaminate nel giudizio di legittimità,costituiscono il presupposto stesso della pronuncia di cassazione conrinvio, sono coperte da giudicato (esplicito o implicito) interno, atteso cheil loro riesame verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti dellasentenza, in contrasto col principio di intangibilità della stessa.Ne deriva che, una volta esclusa la rilevanza della stagionalità ai finidell’applicazione nel caso in esame della normativa sulla abusivareiterazione dei contratti a termine, la norma sopravvenuta, anche se diinterpretazione autentica e dunque retroattiva, non può assumere rilievo emettere in discussione un accertamento di abusiva reiterazione giàcompiuto su altre basi.10.

Il ricorso va in conclusione rigettato, con conseguente condanna deiricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidatecome da dispositivo.11.

Non sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell’art. 1, comma17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 –dell’obbligo di versamento, da parte degli Assessorati ricorrenti,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovutoper l’impugnazione integralmente rigettata, in quanto tale obbligo non puòNumero registro generale 11138/2025Numero sezionale 787/2026Numero di raccolta generale 8583/2026Data pubblicazione 07/04/2026trovare applicazione nei confronti degli Assessorati della Regione Sicilianache, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentatidal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (Cass. Sez.2, 12/07/2018, n. 18511).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna le parti ricorrenti, in solido tra loro,al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidandole in euro3.000,00 per compensi professionali ed euro 200,00 per esborsi, oltre alrimborso delle spese generali del 15% e agli accessori di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17/02/2026.La Presidente est.[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona deirispettivi Assessori pro tempore, rappresentati e difesi ope legisdall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 6/2025 della CORTE D'APPELLO diCALTANISSETTA, depositata il 28/01/2025 R.G.N. 156/2024;Numero registro generale 11138/2025Numero sezionale 787/2026Numero di raccolta generale 8583/2026Data pubblicazione 07/04/2026udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/02/2026dalla Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. MARIOudito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA];udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA].1. Con ordinanza n. 18935/2024 questa Corte, dando continuità ad unorientamento già espresso da Cass. n. 2992/2024 e da altre pronunceconformi, ha cassato la sentenza della Corte dell’Appello di Caltanissettache aveva rigettato tutte le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] nei confrontidell’[OSCURATO:PERSONA] dell’Agricoltura, dello Sviluppo rurale e dellaPesca nonché dell’[OSCURATO:PERSONA] del Territorio e dell’[OSCURATO:PERSONA].L’originario ricorrente a fondamento dell’azione promossa aveva dedotto diessere stato reiteratamente assunto a tempo determinato, a partiredall’anno 2001 e per complessive 101 giornate in ciascun anno solare,per svolgere le mansioni di operaio presso i cantieri forestali dellaprovincia di Caltanissetta ed aveva precisato che i rapporti in questioneerano stati instaurati ai sensi della legge regionale n. 16 del 6 aprile 1996ed agli stessi erano stati applicati i CCNL del settore idraulico-forestale edi contratti integrativi regionali. Aveva lamentato la non conformità alladirettiva1999/70/CE del sistema attuato ed aveva domandato, in viaprincipale, la conversione degli illegittimi rapporti a termine in contratto atempo indeterminato, in subordine il risarcimento del danno cosiddettocomunitario in ragione della avvenuta reiterazione abusiva.2. Il Tribunale di Caltanissetta aveva accolto l’eccezione di decadenzaformulata dall’Assessorato ai sensi dell’art. 32 della legge n. 183/2010,Numero registro generale 11138/2025Numero sezionale 787/2026Numero di raccolta generale 8583/2026Data pubblicazione 07/04/2026mentre la Corte d’appello, pur ritenendo ammissibile il ricorso e fondato ilmotivo di impugnazione con il quale era stata eccepita l’inapplicabilità delcitato art. 32, aveva rigettato nel merito le domande, valorizzando ildifetto di forma scritta dei contratti a termine succedutisi nel tempo eritenendo che, in presenza di un contratto radicalmente nullo, potesserooperare unicamente le tutele previste dall’art. 2126 c.c. e non potesseessere apprezzato, neppure ai limitati fini del risarcimento del danno, ilcarattere abusivo della reiterazione del termine, che presuppone la validastipulazione sotto il profilo formale del contratto a tempo determinato.3. L’ordinanza rescindente ha accolto il primo motivo del ricorso propostodal [OSCURATO:PERSONA] ed ha cassato con rinvio la sentenza impugnata enunciando ilprincipio di diritto secondo cui «la tutela del lavoratore precarionell’ambito del lavoro pubblico contrattualizzato, come sancita nellasentenza n. 5072/2016 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione – e,in particolare, l’esonero dall’onere probatorio del danno e del nessocausale nella misura e nei limiti di cui all’art. 32, comma 5, della legge n.183 del 2010 – non vengono meno nel caso in cui i contratti di lavoro atermine siano nulli per mancanza di forma scritta ai sensi degli artt. 16 e17 del r.d. n. 2440 del 1923, in quanto in mancanza di forma scritta sirealizza anche la violazione delle norme sulla specificazione della causale odi certezza dell’assetto temporale del lavoro a termine che sono funzionali,nel diritto interno, all’esigenza antiabusiva di cui all’art. 5 dell’AccordoQuadro allegato alla Direttiva 1999/79/CE».4. Il giudizio di rinvio è stato definito dalla sentenza impugnata in questasede, che ha accolto la domanda di risarcimento del danno, quantificato insedici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto percepita.La Corte territoriale ha evidenziato che il carattere abusivo dellareiterazione dei contratti era già stato accertato dalla pronuncia cassatoriae ha ritenuto applicabile alla fattispecie l’art. 12 del d.l. n. 131 del 2024,con il quale il legislatore ha modificato il comma 5 dell’art. 36 del d.lgs. n.Numero registro generale 11138/2025Numero sezionale 787/2026Numero di raccolta generale 8583/2026Data pubblicazione 07/04/2026165/2001, prevedendo, in caso di abuso nell’utilizzo di una successione dicontratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, un’indennità nellamisura compresa tra quattro e ventiquattro mensilità, da liquidare inrelazione alla gravità della violazione, al numero di contratti intercorsi frale parti e la durata complessiva del rapporto.5. Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso l’AssessoratoRegionale del Territorio e dell'Ambiente e l’[OSCURATO:PERSONA]Agricoltura, dello [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] dellaRegione Sicilia che hanno articolato tre motivi di ricorso, ai quali haopposto difese [OSCURATO:PERSONA], con controricorso illustrato da memoria.6. L'ufficio della Procura Generale ha depositato requisitoria scritta ed haconcluso per il rigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360 n. 3c.p.c., le parti ricorrenti denunciano «violazione e falsa applicazionedell’art. 32 comma 5 l. n. 183/2010 (ora art. 28 del d.lgs. n. 81 del 2015),degli artt. 16 e 17 R.D. 2440/1923, dell’art. 5 dell’[OSCURATO:PERSONA] alla Direttiva 1999/70/CE, dell’art. 12, d.l. n. 131/2024,convertito con modificazioni dalla l. 14 novembre 2024, n. 166, della l. 13dicembre 2024, n. 203, e dell’art. 384 c.p.c. (per non avere il giudice delrinvio fatto buon governo del principio stabilito dalla s.c. nell’ordinanzarescindente».2. La seconda censura, egualmente ricondotta al vizio di cui all’art. 360 n.3 c.p.c., addebita alla sentenza impugnata la violazione e la falsaapplicazione degli artt. 12 del d.l. n. 131 del 2024, convertito conmodificazioni nella legge n. 166 del 2024, 18 della legge n. 300 del 1970,8 della legge n. 604 del 1966, 36, comma 5, del d.gs. n. 165 del 2001,direttiva 1999/70/CE, 45-bis della legge Regione Siciliana n. 16 del 1996,art. 11 della legge n. 203 del 2024, 21, comma 2, del d.lgs. n. 81 delNumero registro generale 11138/2025Numero sezionale 787/2026Numero di raccolta generale 8583/2026Data pubblicazione 07/04/20262015, del CCNL 2021-2024 per gli addetti ai lavori di sistemazioneidraulico-forestale e idraulico-agraria, 32, comma 5, della legge n. 183 del2010 (ora art. 28 del d.lgs. n. 81 del 2015), 16 e 17 del r.d. n. 2440 del1923, 5 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, 384 c.p.c.3. Con il terzo motivo le parti ricorrenti denunciano, in relazione all’art.360 n. 3 c.p.c., la violazione e la falsa applicazione della direttiva1999/70/CE, del d.lgs. n. 368 del 2001, dell’art. 32, comma 4, della leggen. 183 del 2010, della legge n. 10 del 2011, di conversione del d.l. n. 225del 2010, della legge n. 92 del 2010, dell’art. 6 della legge n. 604 del1966 e dell’art. 384 c.p.c.4. I motivi, in quanto vertenti su questioni intimamente legate tra loro senon a volte sovrapponibili, meritano di essere esaminati congiuntamente.5. I ricorrenti muovono dal presupposto che la Corte territoriale avrebbedato una lettura errata del principio di diritto enunciato da questa Cortecon l’ordinanza n. 18935/2024, che ha cassato con rinvio la precedentesentenza d’appello. La Corte di cassazione si sarebbe limitata a negare chela mancanza di forma scritta dei contratti a termine dei lavoratoristagionali, in quanto comportante una nullità radicale, produca i soli effettidi cui all’art. 2126 c.c. ed impedisca l’accertamento dell’abusività dellaloro reiterazione, ma non avrebbe affermato la sussistenza dell’abuso. Ilcompito del giudice del rinvio, dunque, non sarebbe stato solo quello diliquidare il danno cd. comunitario, come invece sottinteso dalla sentenzaimpugnata, ma anche quello di affrontare tutte le questioniprecedentemente assorbite, e precisamente “se si tratti di attivitàstagionali, se l’intervallo temporale tra un contratto e l’altro sia tale danon poterli considerare "successivi", se sia trascorso un tempo sufficientea determinare la decadenza dall’impugnativa dei contratti a termine, ecc.”(pag. 11 del ricorso).Aver omesso l’esame di tali questioni vizierebbe la sentenza impugnata.Numero registro generale 11138/2025Numero sezionale 787/2026Numero di raccolta generale 8583/2026Data pubblicazione 07/04/20265.1. Sostengono, inoltre, i ricorrenti che la sentenza impugnata, mentreha fatto applicazione, nel liquidare il danno comunitario, dello iussuperveniens costituito dall’art. 12 del d.l. n. 131 del 2024, comeconvertito, che ha modificato l’art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del2001, non avrebbe considerato due aspetti. Da un lato, avrebbetrascurato un’altra normativa sopravvenuta, anch’essa applicabile nelgiudizio di rinvio, precisamente quella contenuta nell’art. 11 della legge n.203 del 2024, la quale avrebbe chiarito «in modo definitivo e retroattivoquanto già disciplinato dal CCNL (1 gennaio 2021-31 dicembre 2024) pergli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria... la stagionalità degli operai addetti alle attività di spegnimento incendiboschivi in Sicilia, non solo è pienamente legittima venendo le conclamatee date per presupposte le famose “ragioni obiettive” tanto contestate, mane viene al contempo esclusa, in nuce, ogni qualsivoglia comparabilità conaltre categorie di lavoratori» (pag. 20 del ricorso); dall’altro lato, secondoi ricorrenti, gli Operai forestali (OTD) si sottrarrebbero alla disciplinagenerale anche in ordine alla liquidazione del danno comunitario. Il d.l. n.131 del 2024, nel modificare l’art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del2001 e nell’innalzare la forbice entro la quale calcolare il dannocomunitario nel pubblico impiego privatizzato, ne avrebbe allo stessotempo escluso l’applicabilità alle assunzioni degli OTD fatte dalla RegioneSicilia. Afferma il ricorso a pag. 25 che il nuovo art. 36, comma 5, siapplicherebbe alle sole assunzioni rientranti nell’atto di programmazione(cd. PIAO), strumento che la Regione non usa per assumere gli OTD,applicando invece la procedura prevista dalla L.R. 6 aprile 1996, n. 16.Tali sopravvenienze determinerebbero la perdita di efficacia del principiodi diritto enunciato dall’ordinanza rescindente.6. Il ricorso è infondato in tutte le sue articolazioni.In via preliminare, occorre delimitare la portata del principio di dirittoenunciato da questa Corte nell’ordinanza n. 18935 del 2024, avendoNumero registro generale 11138/2025Numero sezionale 787/2026Numero di raccolta generale 8583/2026Data pubblicazione 07/04/2026presente la costante affermazione, che il Collegio condivide e alla qualeintende dare continuità, secondo cui «in ipotesi di cassazione con rinvioper violazione di norme di diritto, il giudice del rinvio deve uniformarsi nonsolo alla "regola" giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione, e attenersi agli accertamenti già compresinell’ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indaginea questioni che, pur se in ipotesi non esaminate nel giudizio di legittimità,costituiscono il presupposto stesso della pronuncia, formando oggetto digiudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioniverrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza, incontrasto col principio di intangibilità della stessa» (Cass. Sez. 1,03/03/2022, n. 7091, Sez. 3, 22/08/2018, n. 20887, Sez. 5, 16/10/2015,n. 20981).6.1. Ora, nel caso in esame, la ordinanza rescindente non ha affermatoche la mancanza di forma scritta, rilevata già dalla prima sentenzad’appello, non determina la sola nullità dei contratti di lavoro stagionale elascia impregiudicata la possibilità di accertare l’abuso in relazioneall’utilizzazione della tipologia contrattuale, bensì che «[l]'inosservanzadella regola interna sulla pattuizione per iscritto, a prescindere dal fattoche il contratto sia anche nullo per difetto della forma propria dei contratticon la [OSCURATO:PERSONA], si riverbera quindi nell’elusione di unanorma finalizzata appunto a dare attuazione alle regole anti abusive di cuialla direttiva e pertanto, la reiterata utilizzazione del lavoratore a tempodeterminato con assunzioni senza contratto scritto realizza un’illegittimareiterazione, in contrasto [con] l'assetto della disciplina euro unitaria»(pag. 6 della pronuncia, punto 1.1.3).Nel cassare poi per quanto di ragione la prima sentenza d’appello enell’enunciare il principio di diritto già riportato nello storico di lite,l’ordinanza ha con chiarezza ribadito l’accertamento dell’abuso da partedelle Amministrazioni: «la tutela del lavoratore precario nell’ambito delNumero registro generale 11138/2025Numero sezionale 787/2026Numero di raccolta generale 8583/2026Data pubblicazione 07/04/2026lavoro pubblico contrattualizzato, come sancita nella sentenza n.5072/2016 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione – e, in particolare,l’esonero dall’onere probatorio del danno e del nesso causale nella misurae nei limiti di cui all’art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010 – nonvengono meno nel caso in cui i contratti di lavoro a termine siano nulli permancanza di forma scritta ai sensi degli artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440 del1923, in quanto in mancanza di forma scritta si realizza anche laviolazione delle norme sulla specificazione della causale o di certezzadell’assetto temporale del lavoro a termine che sono funzionali, nel dirittointerno, all’esigenza antiabusiva di cui all’art. 5 dell’[OSCURATO:PERSONA] alla Direttiva 1999/79/CE».6.2. L’ordinanza n. 18935 del 2024, dunque, lungi dal trascurare lacarenza di forma scritta dei contratti intercorsi tra le parti, ne ha fattodiscendere una ulteriore decisiva conseguenza: la mancata conclusioneper iscritto dei successivi contratti a termine ha impedito in radice diverificarne la rispondenza ai requisiti previsti dal d.lgs. n. 368 del 2001,tra cui quello relativo alla stagionalità dell’attività, e ha determinato unaabusiva reiterazione di tali contratti, con violazione diretta della clausolaantiabusiva contenuta nell’Accordo quadro.Non può dunque ritenersi che, attraverso la cassazione con rinvio, questaCorte si sia limitata a ipotizzare un vizio dei contratti diverso e alternativorispetto a quello accertato in origine dai giudici di merito, demandandocomunque al giudice del rinvio il compito di verificarne la sussistenza deipresupposti.Al contrario, il vizio di forma, riguardante una serie reiterata di contratti,ha prodotto il duplice effetto di aggiramento elusivo della normativa suicontratti a termine e di loro abusiva reiterazione, foriera degli effettirisarcitori previsti dall’art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, cosìcome interpretato da questa Corte e successivamente modificato dallegislatore.Numero registro generale 11138/2025Numero sezionale 787/2026Numero di raccolta generale 8583/2026Data pubblicazione 07/04/2026Tale duplice effetto era il frutto di un abuso già accertato dal giudice dimerito con la prima sentenza d’appello, al quale la pronuncia rescindentedel 2024 si è limitata a fornire una diversa qualificazione.7. Una volta chiarito ciò, la sentenza impugnata si sottrae alle critiche chele vengono mosse con il primo motivo.La Corte territoriale ha correttamente dato per accertato l’abuso e haproceduto alla liquidazione del danno in base ai parametri aggiornati,contenuti nella norma nel frattempo sopravvenuta (art. 12 del d.l. n.131del 2024, che ha modificato il comma 5 dell’art. 36 del d.lgs. n. 165 del2001).7.1. Da questo punto di vista, la sentenza ha correttamente applicato ilcostante indirizzo della Corte, secondo cui lo ius superveniens concernentei criteri legali di liquidazione di un danno si applica, in mancanza di normetransitorie contrarie, anche ai giudizi in corso (v. ad es. Cass., Sez. 1,26/05/2006, n. 12625, o anche, sia pure a contrario, Sez. 3, 10/05/2016,n. 9367).7.2. Né può dirsi, a riprova del fatto che la sentenza impugnata nonavrebbe ben inteso il principio di diritto espresso nella sentenza dicassazione con rinvio, che, ove quest’ultima avesse voluto dare peraccertato l’abuso, avrebbe potuto decidere nel merito ex art. 384, secondocomma, c.p.c.La Corte di cassazione non poteva decidere nel merito, perché anche solola quantificazione del danno nell’intervallo fissato dalla legge implicavaulteriori accertamenti di fatto, come tali spettanti al giudice di merito epreclusi al giudice di legittimità.D’altro canto, va evidenziato che secondo l’orientamento espresso daquesta Corte «la mancata decisione nel merito da parte del giudice dilegittimità, ai sensi dell’art. 384 c. 2 cod. proc. civ., pur in una situazionein cui non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto, non vizia népregiudica il giudizio di rinvio, nel senso che ben può il giudice di rinvio,Numero registro generale 11138/2025Numero sezionale 787/2026Numero di raccolta generale 8583/2026Data pubblicazione 07/04/2026apprezzando le risultanze di causa, ritenere che non siano necessariulteriori accertamenti di fatto e decidere il merito della causa senza darecorso ad alcuna attività istruttoria ulteriore» (Cass. n. 7182 del 13 marzo2019 che rinvia a plurimi precedenti richiamati in motivazione).8. Tutte le altre questioni agitate dalle parti ricorrenti riguardanti laapplicabilità della disciplina sulla abusiva reiterazione al caso in esame – edunque il problema della stagionalità quello della possibilità di considerare“successivi” i contratti nella specie conclusi e quello della decadenzadall’impugnativa dei contratti a termine – devono pertanto dirsidefinitivamente accertate e superate, in forza delle espresse statuizioniriguardanti l’accertamento dell'abusiva reiterazione contenute nellaordinanza rescindente, che costituiscono presupposti logico-giuridiciimpliciti di quelle statuizioni.9. Una volta accertata la conformità della sentenza impugnata al principiodi diritto enunciato, occorre valutare gli ulteriori rilievi svolti dalle partiricorrenti e riguardanti lo ius superveniens.I ricorrenti evocano anzitutto il d.l. n. 131 del 2024, che ha modificatol’art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 e ha previsto che il dannoda abusiva reiterazione è liquidato dal giudice «nella misura compresa traun minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell’ultimaretribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto,avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numerodei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla duratacomplessiva del rapporto», così di fatto aumentando l’ammontaredell’indennità rispetto a quella prevista dall’art. 32 della legge n. 183 del2010 e dall’art. 28 del d.lgs. n. 81 del 2015, dichiarata applicabile aldanno comunitario dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n.5072 del 2016.La sentenza impugnata ha - come detto - applicato, in sede di rinvio, taleius superveniens, ma i ricorrenti sostengono che, proprio a seguito di taleNumero registro generale 11138/2025Numero sezionale 787/2026Numero di raccolta generale 8583/2026Data pubblicazione 07/04/2026modifica, l’art. 36, comma 5, non sarebbe applicabile ai contratti degliOTD della Regione Sicilia.9.1. L’assunto è infondato, poiché il nuovo testo dell’art. 36, comma 5,non circoscrive in alcun modo il proprio ambito soggettivo e oggettivorispetto a quanto costantemente ritenuto fino alla data di modifica.Dal punto di vista soggettivo, l’art. 36, comma 5, continua dunque adapplicarsi a tutte le amministrazioni statali, regionali e locali rientrantinell’ampia nozione dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001.Dal punto di vista oggettivo, la nuova norma continua a presupporreunicamente la violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzioneo l’impiego di lavoratori, senza nulla aggiungere in merito alla proceduradi assunzione e alla programmazione contenuta nel [OSCURATO:PERSONA] diAttività e Organizzazione (PIAO).L’unica differenza è data dal fatto che, mentre in precedenza, i parametridel danno comunitario erano stati individuati in via pretoria (Cass. S.U. n.5072 del 2016) nell’art. 32 della legge n. 183 del 2010 (e poi nell’art. 28del d.lgs. n. 81 del 2015), con la novella il legislatore ha codificatodirettamente nell’art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, il dannocomunitario sostitutivo della conversione del contratto.9.2. Né può essere messa in dubbio l’applicabilità alla Regione Sicilia delladisciplina statale concernente il risarcimento del danno, posto che ècostante nella giurisprudenza costituzionale l’orientamento secondo cui«[l]a materia dell’ordinamento civile, riservata in via esclusiva allegislatore statale, investe la disciplina del trattamento economico egiuridico dei dipendenti pubblici e ricomprende tutte le disposizioni cheincidono sulla regolazione del rapporto di lavoro (ex plurimis, sentenze n.175 e n. 72 del 2017, n. 257 del 2016, n. 180 del 2015, n. 269, n. 211 en. 17 del 2014)» (Corte Cost. n. 25 del 2021).9.3. L’altro ius superveniens – che, secondo i ricorrenti, avrebbe dovutoessere preso in considerazione dalla Corte territoriale in quanto idoneo aNumero registro generale 11138/2025Numero sezionale 787/2026Numero di raccolta generale 8583/2026Data pubblicazione 07/04/2026privare di efficacia il principio di diritto enunciato da Cass. n. 18935 del2024 – è dato dall’art. 11 della legge n. 203 del 2024, contenente unanorma di interpretazione autentica dell’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 81del 2015, norma che avrebbe ridisegnato retroattivamente la nozione distagionalità, includendovi anche gli OTD della Regione Sicilia.I ricorrenti ritengono che la mancata applicazione di tale normasopravvenuta costituisca un errore di diritto della sentenza impugnata,che anche per questo meriterebbe di essere cassata.La tesi non può essere condivisa.Come detto, è principio costantemente affermato quello per cui lequestioni che, pur se in ipotesi non esaminate nel giudizio di legittimità,costituiscono il presupposto stesso della pronuncia di cassazione conrinvio, sono coperte da giudicato (esplicito o implicito) interno, atteso cheil loro riesame verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti dellasentenza, in contrasto col principio di intangibilità della stessa.Ne deriva che, una volta esclusa la rilevanza della stagionalità ai finidell’applicazione nel caso in esame della normativa sulla abusivareiterazione dei contratti a termine, la norma sopravvenuta, anche se diinterpretazione autentica e dunque retroattiva, non può assumere rilievo emettere in discussione un accertamento di abusiva reiterazione giàcompiuto su altre basi.10. Il ricorso va in conclusione rigettato, con conseguente condanna deiricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidatecome da dispositivo.11. Non sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell’art. 1, comma17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 –dell’obbligo di versamento, da parte degli Assessorati ricorrenti,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovutoper l’impugnazione integralmente rigettata, in quanto tale obbligo non puòNumero registro generale 11138/2025Numero sezionale 787/2026Numero di raccolta generale 8583/2026Data pubblicazione 07/04/2026trovare applicazione nei confronti degli Assessorati della Regione Sicilianache, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentatidal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (Cass. Sez.2, 12/07/2018, n. 18511). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna le parti ricorrenti, in solido tra loro,al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidandole in euro3.000,00 per compensi professionali ed euro 200,00 per esborsi, oltre alrimborso delle spese generali del 15% e agli accessori di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17/02/2026.La Presidente est.[OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 08583/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris