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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 20 gennaio 2022

Cassazione n. 01841/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3009/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via F. Cesi, n. 72, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; – ricorrente – contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e di- feso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; – intimato – avverso la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila n. 1822/20, depositata il 21 dicembre 2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 novembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA].

F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 3009/2021 Numero sezionale 10412/2021 Numero di raccolta generale 1841/2022 Data pubblicazione 20/01/2022 Rilevato che, con sentenza del 24 ottobre 2017, la Corte d'appello di An- cona dichiarò inammissibile il gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa il 6 ottobre 2016 dal Tribunale di Ancona, che aveva ri- gettato la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria o di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposta dall'appellante; che avverso la predetta sentenza l'Ambrose propose ricorso per cassa- zione, accolto con ordinanza del 18 giugno 2019, n. 16238/19, con cui questa Corte cassò la sentenza impugnata, rinviando la causa alla Corte d'appello di L'Aquila; che, con atto notificato il 22 luglio 2019, l'Okoh riassunse il giudizio di- nanzi alla Corte d'appello di Ancona, che con ordinanza del 21 gennaio 2020 rinviò la causa alla Corte d'appello di L'Aquila, ai sensi dell'art. 50 cod. proc. civ.; che, con atto notificato il 26 febbraio 2020, l'Okoh ha riassunto pertanto il giudizio dinanzi alla Corte d'appello di L'Aquila, che con sentenza del 21 dicembre 2020 ha dichiarato estinto il processo, osservando che, ai sensi dell'art. 383 cod. proc. civ., il giudizio di rinvio deve essere incardinato dinanzi al giudice indicato dalla Corte di cassazione, ritenendo pertanto inapplicabile la disciplina dettata dall'art. 50 cod. proc. civ., rilevando che alla data della nuova riassunzione era già scaduto il relativo termine, ed escludendo la scu- sabilità dell'errore nell'individuazione del giudice competente; che avverso la predetta sentenza l'Okoh ha proposto ricorso per cassa- zione, per un solo motivo, illustrato anche con memoria, al quale il Ministero dell'interno ha resistito mediante il deposito di un atto di costituzione, ai fini della partecipazione alla discussione orale.

Considerato che è inammissibile la costituzione in giudizio del Ministero dell'interno, avvenuta mediante il deposito di un atto finalizzato esclusiva- mente alla partecipazione alla discussione orale, dal momento che nel proce- dimento in camera di consiglio dinanzi alla Corte di cassazione il concorso delle parti alla fase decisoria deve realizzarsi in forma scritta, attraverso il deposito di memorie, il quale postula che l'intimato si costituisca mediante 2 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 3009/2021 Numero sezionale 10412/2021 Numero di raccolta generale 1841/2022 Data pubblicazione 20/01/2022 controricorso tempestivamente notificato e depositato (cfr. 25/10/2018, n. 27124; Cass., Sez.

V, 5/10/2018, n. 24422; Cass., Sez.

III, 20/10/2017, n. 24835); che con l'unico motivo d'impugnazione il ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata, per violazione o falsa applicazione degli artt. 44, 50, 383 e 392 cod. proc. civ., nonché l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto applicabile il primo comma, anziché il secondo, dell'art. 383 cit., senza con- siderare che il rinvio disposto con la pronuncia di cassazione aveva carattere restitutorio, con la conseguenza che la riassunzione avrebbe dovuto avere luogo dinanzi al giudice che aveva pronunciato la sentenza impugnata; che, nell'escludere la scusabilità dell'errore commesso da esso ricorrente, la Corte territoriale non ha considerato che lo stesso era stato cagionato dalla diversa statuizione adottata dal Giudice di legittimità in casi analoghi e dall'il- logicità del riferimento alla «diversa composizione» del giudice di rinvio, non avendo l'impugnazione ad oggetto una sentenza emessa dalla Corte d'appello di L'Aquila; che il motivo è infondato; che la designazione del giudice di rinvio contenuta nella pronuncia di cas- sazione, ai sensi dell'art. 383, primo comma, cod. proc. civ., comporta infatti l'individuazione di una competenza funzionale ratione materiae, incontesta- bile ed irretrattabile sia da parte del giudice designato attraverso una decli- natoria di competenza, sia da parte dello stesso Giudice di legittimità, cui è consentito di intervenire sulla propria decisione soltanto in forma di ordinanza per la correzione di errori materiali riguardanti il tipo e il luogo del giudice di rinvio (cfr. Cass., Sez. lav., 9/02/2004, n. 2407; Cass., Sez.

III, 21/02/2001, n. 2510; Cass., Sez. lav., 23/01/1998, n. 628); che, in mancanza della predetta correzione, la parte interessata è per- tanto tenuta a riassumere il giudizio dinanzi al giudice indicato da questa Corte, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, neppure la sopravvenienza medio tempore di norme di legge che abbiano modificato i criteri d'individua- zione del giudice competente (cfr. Cass., Sez. lav., 14/05/2007, n. 11020; 23/08/2006, n. 18375; 3/04/2006, n. 7759); 3 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 3009/2021 Numero sezionale 10412/2021 Numero di raccolta generale 1841/2022 Data pubblicazione 20/01/2022 che, in caso di riassunzione dinanzi ad un giudice diverso da quello desi- gnato con la pronuncia di cassazione, non può pertanto trovare applicazione il meccanismo previsto dall'art. 50 cod. proc. civ., che consente la prosecu- zione del giudizio dinanzi al giudice competente, facendo salvi gli effetti so- stanziali e processuali della domanda; che nessun rilievo può assumere, in proposito, la distinzione tra rinvio restitutorio e rinvio prosecutorio, la quale viene in considerazione esclusiva- mente ai fini della determinazione dell'ampiezza dei poteri spettanti al giudice del rinvio nel riesame della controversia, che coincidono, nel primo caso, con quelli connessi alla funzione di giudice dell'impugnazione della sentenza di primo grado, e si estendono pertanto al riesame di tutte le questioni ritual- mente proposte che non incidano sul suo obbligo di conformarsi al principio di diritto enunciato dal Giudice di legittimità (cfr. Cass., Sez.

I, 27/09/2018, n. 23314; Cass., Sez.

VI, 4/03/2015, n. 4290); che l'applicazione dei predetti principi, costantemente ribaditi dalla giuri- sprudenza di legittimità, consente di ritenere giustificata, nella specie, l'esclu- sione, da parte della sentenza impugnata, della scusabilità dell'errore com- messo dal ricorrente attraverso la riassunzione del giudizio dinanzi ad un giu- dice diverso da quello designato ai sensi dell'art. 383 cod. proc. civ., non potendo assumere alcun rilievo, a fronte dell'incontestabilità di tale indica- zione, la personale convinzione del difensore di dover proseguire il giudizio dinanzi al giudice che aveva pronunciato la sentenza impugnata; che il ricorso va pertanto rigettato, senza che occorra provvedere al re- golamento delle spese processuali, avuto riguardo all'irrituale costituzione dell'intimato.

P.Q.M. rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. 4 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 3009/2021 Numero sezionale 10412/2021 Numero di raccolta generale 1841/2022 Data pubblicazione 20/01/2022 Così deciso in Roma il 18/11/2021 Il Presidente 5 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3009/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via F. Cesi, n. 72, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; – ricorrente – contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e di- feso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; – intimato – avverso la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila n. 1822/20, depositata il 21 dicembre 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 novembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 3009/2021 Numero sezionale 10412/2021 Numero di raccolta generale 1841/2022 Data pubblicazione 20/01/2022 Rilevato che, con sentenza del 24 ottobre 2017, la Corte d'appello di An- cona dichiarò inammissibile il gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa il 6 ottobre 2016 dal Tribunale di Ancona, che aveva ri- gettato la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria o di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposta dall'appellante; che avverso la predetta sentenza l'Ambrose propose ricorso per cassa- zione, accolto con ordinanza del 18 giugno 2019, n. 16238/19, con cui questa Corte cassò la sentenza impugnata, rinviando la causa alla Corte d'appello di L'Aquila; che, con atto notificato il 22 luglio 2019, l'Okoh riassunse il giudizio di- nanzi alla Corte d'appello di Ancona, che con ordinanza del 21 gennaio 2020 rinviò la causa alla Corte d'appello di L'Aquila, ai sensi dell'art. 50 cod. proc. civ.; che, con atto notificato il 26 febbraio 2020, l'Okoh ha riassunto pertanto il giudizio dinanzi alla Corte d'appello di L'Aquila, che con sentenza del 21 dicembre 2020 ha dichiarato estinto il processo, osservando che, ai sensi dell'art. 383 cod. proc. civ., il giudizio di rinvio deve essere incardinato dinanzi al giudice indicato dalla Corte di cassazione, ritenendo pertanto inapplicabile la disciplina dettata dall'art. 50 cod. proc. civ., rilevando che alla data della nuova riassunzione era già scaduto il relativo termine, ed escludendo la scu- sabilità dell'errore nell'individuazione del giudice competente; che avverso la predetta sentenza l'Okoh ha proposto ricorso per cassa- zione, per un solo motivo, illustrato anche con memoria, al quale il Ministero dell'interno ha resistito mediante il deposito di un atto di costituzione, ai fini della partecipazione alla discussione orale. Considerato che è inammissibile la costituzione in giudizio del Ministero dell'interno, avvenuta mediante il deposito di un atto finalizzato esclusiva- mente alla partecipazione alla discussione orale, dal momento che nel proce- dimento in camera di consiglio dinanzi alla Corte di cassazione il concorso delle parti alla fase decisoria deve realizzarsi in forma scritta, attraverso il deposito di memorie, il quale postula che l'intimato si costituisca mediante 2 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 3009/2021 Numero sezionale 10412/2021 Numero di raccolta generale 1841/2022 Data pubblicazione 20/01/2022 controricorso tempestivamente notificato e depositato (cfr. 25/10/2018, n. 27124; Cass., Sez. V, 5/10/2018, n. 24422; Cass., Sez. III, 20/10/2017, n. 24835); che con l'unico motivo d'impugnazione il ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata, per violazione o falsa applicazione degli artt. 44, 50, 383 e 392 cod. proc. civ., nonché l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto applicabile il primo comma, anziché il secondo, dell'art. 383 cit., senza con- siderare che il rinvio disposto con la pronuncia di cassazione aveva carattere restitutorio, con la conseguenza che la riassunzione avrebbe dovuto avere luogo dinanzi al giudice che aveva pronunciato la sentenza impugnata; che, nell'escludere la scusabilità dell'errore commesso da esso ricorrente, la Corte territoriale non ha considerato che lo stesso era stato cagionato dalla diversa statuizione adottata dal Giudice di legittimità in casi analoghi e dall'il- logicità del riferimento alla «diversa composizione» del giudice di rinvio, non avendo l'impugnazione ad oggetto una sentenza emessa dalla Corte d'appello di L'Aquila; che il motivo è infondato; che la designazione del giudice di rinvio contenuta nella pronuncia di cas- sazione, ai sensi dell'art. 383, primo comma, cod. proc. civ., comporta infatti l'individuazione di una competenza funzionale ratione materiae, incontesta- bile ed irretrattabile sia da parte del giudice designato attraverso una decli- natoria di competenza, sia da parte dello stesso Giudice di legittimità, cui è consentito di intervenire sulla propria decisione soltanto in forma di ordinanza per la correzione di errori materiali riguardanti il tipo e il luogo del giudice di rinvio (cfr. Cass., Sez. lav., 9/02/2004, n. 2407; Cass., Sez. III, 21/02/2001, n. 2510; Cass., Sez. lav., 23/01/1998, n. 628); che, in mancanza della predetta correzione, la parte interessata è per- tanto tenuta a riassumere il giudizio dinanzi al giudice indicato da questa Corte, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, neppure la sopravvenienza medio tempore di norme di legge che abbiano modificato i criteri d'individua- zione del giudice competente (cfr. Cass., Sez. lav., 14/05/2007, n. 11020; 23/08/2006, n. 18375; 3/04/2006, n. 7759); 3 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 3009/2021 Numero sezionale 10412/2021 Numero di raccolta generale 1841/2022 Data pubblicazione 20/01/2022 che, in caso di riassunzione dinanzi ad un giudice diverso da quello desi- gnato con la pronuncia di cassazione, non può pertanto trovare applicazione il meccanismo previsto dall'art. 50 cod. proc. civ., che consente la prosecu- zione del giudizio dinanzi al giudice competente, facendo salvi gli effetti so- stanziali e processuali della domanda; che nessun rilievo può assumere, in proposito, la distinzione tra rinvio restitutorio e rinvio prosecutorio, la quale viene in considerazione esclusiva- mente ai fini della determinazione dell'ampiezza dei poteri spettanti al giudice del rinvio nel riesame della controversia, che coincidono, nel primo caso, con quelli connessi alla funzione di giudice dell'impugnazione della sentenza di primo grado, e si estendono pertanto al riesame di tutte le questioni ritual- mente proposte che non incidano sul suo obbligo di conformarsi al principio di diritto enunciato dal Giudice di legittimità (cfr. Cass., Sez. I, 27/09/2018, n. 23314; Cass., Sez. VI, 4/03/2015, n. 4290); che l'applicazione dei predetti principi, costantemente ribaditi dalla giuri- sprudenza di legittimità, consente di ritenere giustificata, nella specie, l'esclu- sione, da parte della sentenza impugnata, della scusabilità dell'errore com- messo dal ricorrente attraverso la riassunzione del giudizio dinanzi ad un giu- dice diverso da quello designato ai sensi dell'art. 383 cod. proc. civ., non potendo assumere alcun rilievo, a fronte dell'incontestabilità di tale indica- zione, la personale convinzione del difensore di dover proseguire il giudizio dinanzi al giudice che aveva pronunciato la sentenza impugnata; che il ricorso va pertanto rigettato, senza che occorra provvedere al re- golamento delle spese processuali, avuto riguardo all'irrituale costituzione dell'intimato. P.Q.M. rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. 4 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 3009/2021 Numero sezionale 10412/2021 Numero di raccolta generale 1841/2022 Data pubblicazione 20/01/2022 Così deciso in Roma il 18/11/2021 Il Presidente 5 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I
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