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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 30703/2021

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la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 9817/2012 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], incorporante di [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma via Crescenzio n. 91, giusta in calce al controricorso; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 158/45/11, depositata il 17 ottobre 2011.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 luglio 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L'Agenzia delle entrate impugna per cassazione, con un motivo, la sentenza della CTR in epigrafe che, confermando la decisione della CTP di Lodi, aveva annullato gli avvisi emessi nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] (incorporante di [OSCURATO:PERSONA]) per Iva per gli anni 2003 e 2004, non trovando applicazione il termine raddoppiato ex art. 57, terzo comma, d.P.R. n. 633 del 1972.

La contribuente resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], nelle more del giudizio di cassazione, ha chiesto la sospensione del giudizio, dichiarando di volersi avvalere della definizione delle liti pendenti ex art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018.

La procedura di definizione agevolata è stata regolarmente ed integralmente adempiuta, come risulta dalla documentazione (F24 quietanzati e istanza) prodotta dalla contribuente.

Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo.

Deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 14 luglio 2021 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 9817/2012 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], incorporante di [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma via Crescenzio n. 91, giusta in calce al controricorso; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 158/45/11, depositata il 17 ottobre 2011. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 luglio 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L'Agenzia delle entrate impugna per cassazione, con un motivo, la sentenza della CTR in epigrafe che, confermando la decisione della CTP di Lodi, aveva annullato gli avvisi emessi nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] (incorporante di [OSCURATO:PERSONA]) per Iva per gli anni 2003 e 2004, non trovando applicazione il termine raddoppiato ex art. 57, terzo comma, d.P.R. n. 633 del 1972. La contribuente resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], nelle more del giudizio di cassazione, ha chiesto la sospensione del giudizio, dichiarando di volersi avvalere della definizione delle liti pendenti ex art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018. La procedura di definizione agevolata è stata regolarmente ed integralmente adempiuta, come risulta dalla documentazione (F24 quietanzati e istanza) prodotta dalla contribuente. Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il processo. Deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 14 luglio 2021 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] I
Sentenza Cassazione n. 30703/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris