Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 maggio 2017

Cassazione n. 27831/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

sso; Ritenuto in fatto

1. sentenza del 29 settembre 2023 della Corte d’appello di Bologna, per reati di cui agli artt. 628 e 582 - 585 cod. pen. commessi il 4 ottobre 2012;

2. sentenze oggetto dell’ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 22 ottobre 2021, che ha unificato in continuazione i reati oggetto delle sentenze dello stesso Tribunale n. 214 del 14 maggio 2019 per reato di cui all’art. 628 cod. pen. commesso in Aversa il 30 aprile 2012, e n. 695 del 11 luglio 2014, per reato di cui all’art. 628 cod. pen. commesso in Casagiove il 15 novembre 2013.

In particolare, nel respingere l’istanza, il giudice dell’esecuzione ha ritenuto non vi fossero elementi che potessero deporre per la programmazione unitaria dei reati, evidenziando in particolare che gli stessi erano stati commessi a distanza di centinaia di chilometri e con complici diversi.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con unico motivo in cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione per essere stata respinta l’istanza nonostante che la programmazione unitaria dei reati fosse desumibile dalla circostanza che l’attività delinquenziale era stata nella sostanza ininterrotta, e perché il giudice dell’esecuzione non ha motivato sulla vicinanza temporale, dato che era stato sottoposto alla sua valutazione nell’istanza di incidente di esecuzione.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per il rigetto del ricorso.

Considerato in diritto Il ricorso è infondato.

1. La norma di cui è stata chiesta applicazione al giudice dell’esecuzione è l’art. 671, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen., che dispone che “nel caso di più sentenze o decreti penali irrevocabili pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona, il condannato o il pubblico ministero possono chiedere al giudice dell'esecuzione l'applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato, sempre che la stessa non sia stata esclusa dal giudice dellacognizione”.

I presupposti sostanziali per l’applicazione di ciò che l’art. 671, comma 1, definisce “disciplina del reato continuato” si rinvengono nell’art. 81, comma 2, cod. pen., che la ammette per “chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge”.

La norma non detta una definizione di “medesimo disegno criminoso”, e, per riempire di contenuto la previsione, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che alla individuazione del “medesimo disegno criminoso” si debba arrivare attraverso criteri indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita (cfr. Sez.

U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01: Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea).

Nel caso in esame, il giudice dell’esecuzione ha individuato come elementi prevalenti di valutazione la lontananza spaziale tra i luoghi in cui sono avvenuti i reati e la diversità di correi, ovvero due criteri che nella giurisprudenza di legittimità sono ritenuti, in effetti, degli idonei indicatori dell’esistenza o meno di una volizione criminale unitaria (sulla distanza spaziale v. la già citata pronuncia Gargiulo; sulla diversità di correi v.

Sez. 1, n. 30392 del 12/07/2024, Globa, in motivazione).

Il ricorso deduce che il giudice dell’esecuzione non ha considerato la vicinanza temporale tra gli episodi criminosi, ma l’argomento è infondato, perché la vicinanza temporale, peraltro non particolarmente significativa dell’esistenza di una volizione criminale unitaria (circa cinque mesi tra il primo ed il secondo reato), è stata considerata dal giudice dell’esecuzione (è citata a pag. 2 dell’ordinanza, nell’undicesimo e nel dodicesimo rigo), che, però, in modo non manifestamente illogico la ha ritenuta subvalente rispetto agli indicatori di segno contrario.

Il ricorso deduce che l’attività criminosa sarebbe stata nella sostanza ininterrotta, ma questo non è un argomento favorevole al ricorrente, perché la ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo che caratterizza il reato continuato, costituito dalla unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi (Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862), e non dalla tendenza stabilmente operante in un soggetto a risolvere i propri problemi esistenziali commettendo reati (Sez., 1 n. 13205 del 30/01/2020, Sciacca, n.m.; Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Bonasera, Rv. 246838).

In definitiva, il ricorso è infondato.

2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M Rigetta il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sso; Ritenuto in fatto 1. sentenza del 29 settembre 2023 della Corte d’appello di Bologna, per reati di cui agli artt. 628 e 582 - 585 cod. pen. commessi il 4 ottobre 2012; 2. sentenze oggetto dell’ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 22 ottobre 2021, che ha unificato in continuazione i reati oggetto delle sentenze dello stesso Tribunale n. 214 del 14 maggio 2019 per reato di cui all’art. 628 cod. pen. commesso in Aversa il 30 aprile 2012, e n. 695 del 11 luglio 2014, per reato di cui all’art. 628 cod. pen. commesso in Casagiove il 15 novembre 2013. In particolare, nel respingere l’istanza, il giudice dell’esecuzione ha ritenuto non vi fossero elementi che potessero deporre per la programmazione unitaria dei reati, evidenziando in particolare che gli stessi erano stati commessi a distanza di centinaia di chilometri e con complici diversi. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con unico motivo in cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione per essere stata respinta l’istanza nonostante che la programmazione unitaria dei reati fosse desumibile dalla circostanza che l’attività delinquenziale era stata nella sostanza ininterrotta, e perché il giudice dell’esecuzione non ha motivato sulla vicinanza temporale, dato che era stato sottoposto alla sua valutazione nell’istanza di incidente di esecuzione. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per il rigetto del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è infondato. 1. La norma di cui è stata chiesta applicazione al giudice dell’esecuzione è l’art. 671, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen., che dispone che “nel caso di più sentenze o decreti penali irrevocabili pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona, il condannato o il pubblico ministero possono chiedere al giudice dell'esecuzione l'applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato, sempre che la stessa non sia stata esclusa dal giudice dellacognizione”. I presupposti sostanziali per l’applicazione di ciò che l’art. 671, comma 1, definisce “disciplina del reato continuato” si rinvengono nell’art. 81, comma 2, cod. pen., che la ammette per “chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge”. La norma non detta una definizione di “medesimo disegno criminoso”, e, per riempire di contenuto la previsione, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che alla individuazione del “medesimo disegno criminoso” si debba arrivare attraverso criteri indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita (cfr. Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01: Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea). Nel caso in esame, il giudice dell’esecuzione ha individuato come elementi prevalenti di valutazione la lontananza spaziale tra i luoghi in cui sono avvenuti i reati e la diversità di correi, ovvero due criteri che nella giurisprudenza di legittimità sono ritenuti, in effetti, degli idonei indicatori dell’esistenza o meno di una volizione criminale unitaria (sulla distanza spaziale v. la già citata pronuncia Gargiulo; sulla diversità di correi v. Sez. 1, n. 30392 del 12/07/2024, Globa, in motivazione). Il ricorso deduce che il giudice dell’esecuzione non ha considerato la vicinanza temporale tra gli episodi criminosi, ma l’argomento è infondato, perché la vicinanza temporale, peraltro non particolarmente significativa dell’esistenza di una volizione criminale unitaria (circa cinque mesi tra il primo ed il secondo reato), è stata considerata dal giudice dell’esecuzione (è citata a pag. 2 dell’ordinanza, nell’undicesimo e nel dodicesimo rigo), che, però, in modo non manifestamente illogico la ha ritenuta subvalente rispetto agli indicatori di segno contrario. Il ricorso deduce che l’attività criminosa sarebbe stata nella sostanza ininterrotta, ma questo non è un argomento favorevole al ricorrente, perché la ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo che caratterizza il reato continuato, costituito dalla unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi (Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862), e non dalla tendenza stabilmente operante in un soggetto a risolvere i propri problemi esistenziali commettendo reati (Sez., 1 n. 13205 del 30/01/2020, Sciacca, n.m.; Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Bonasera, Rv. 246838). In definitiva, il ricorso è infondato. 2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M Rigetta il
Sentenza Cassazione n. 27831/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris