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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 dicembre 2021

Cassazione n. 12090/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto ascritto a Daniele e [OSCURATO:PERSONA] è, da un lato, manifestamente infondato, in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza (cfr. Sez. 4, n. 5789 del 04/12/2019, dep. 2020, Gemottine, Rv. 278446, relativamente all'impossessamento di beni attraverso l'introduzione in un garage) e, dall'altro, proposto fuori dei casi previsti dalla legge laddove, contestando la valutazione probatoria posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità, a titolo di concorso, di [OSCURATO:PERSONA], svolge rilievi in fatto, meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 4, sul contributo causale prestato da questi nella vigilanza del /ocus commissi delicti e nell'espletamento di mansioni di autista); Ritenuto che il secondo motivo, con il quale si contesta omessa motivazione in riferimento all'elemento psicologico del reato, è del tutto aspecifico e formulato in via del tutto assertiva, risultando invece puntualmente confutata la prospettazione difensiva, intesa ad attribuire la connotazione di res derelictae ai reperti trafugati (V. pag. 3); Considerato che il terzo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 4, laddove si è rilevata l'inesistenza di positivi indicatori; Ritenuto, che il quarto motivo, con il quale si contesta il diniego dell'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen., non considera che la predetta attenuante è stata già concessa in primo grado; Considerato che l'inammissibilità del ricorso osta al rilievo della prescrizione, maturata - per il solo [OSCURATO:PERSONA] - il 19 agosto 2020, dopo la deliberazione della sentenza impugnata;Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2021 Il Consigliere este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto ascritto a Daniele e [OSCURATO:PERSONA] è, da un lato, manifestamente infondato, in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza (cfr. Sez. 4, n. 5789 del 04/12/2019, dep. 2020, Gemottine, Rv. 278446, relativamente all'impossessamento di beni attraverso l'introduzione in un garage) e, dall'altro, proposto fuori dei casi previsti dalla legge laddove, contestando la valutazione probatoria posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità, a titolo di concorso, di [OSCURATO:PERSONA], svolge rilievi in fatto, meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 4, sul contributo causale prestato da questi nella vigilanza del /ocus commissi delicti e nell'espletamento di mansioni di autista); Ritenuto che il secondo motivo, con il quale si contesta omessa motivazione in riferimento all'elemento psicologico del reato, è del tutto aspecifico e formulato in via del tutto assertiva, risultando invece puntualmente confutata la prospettazione difensiva, intesa ad attribuire la connotazione di res derelictae ai reperti trafugati (V. pag. 3); Considerato che il terzo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 4, laddove si è rilevata l'inesistenza di positivi indicatori; Ritenuto, che il quarto motivo, con il quale si contesta il diniego dell'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen., non considera che la predetta attenuante è stata già concessa in primo grado; Considerato che l'inammissibilità del ricorso osta al rilievo della prescrizione, maturata - per il solo [OSCURATO:PERSONA] - il 19 agosto 2020, dopo la deliberazione della sentenza impugnata;Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2021 Il Consigliere este
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